Dal Minambiente 20 milioni di euro per gli spostamenti casa-scuola

Venti milioni di euro – suddivisi equamente tra il 2020 e il 2021 – per la promozione del trasporto scolastico su mezzi di trasporto ibridi o elettrici, in alternativa all’autovettura privata per gli spostamenti casa-scuola. Li prevede il decreto del ministro dell’Ambiente, approvato nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città e autonomie locali del 15 ottobre u.s.
Il provvedimento del ministero dell’Ambiente, sentiti i ministeri dell’Istruzione e dell’Economia e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, regolamenta le modalità di presentazione delle domande e delle spese ammissibili per il finanziamento di progetti sperimentali per la realizzazione o l’implementazione di un servizio di trasporto scolastico sostenibile. I progetti potranno essere presentati dai Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria per PM10 e N02 in materia di qualità dell’aria.
Il ministero nominerà una Commissione per la valutazione dei progetti e l’approvazione della graduatoria. Una prima quota di finanziamento sarà data come anticipazione, il resto a saldo. E’ previsto un monitoraggio del programma.
“Ho sempre sostenuto – afferma il ministro dell’Ambiente Sergio Costa – che la mobilità sostenibile vada incentivata, tanto più in questo periodo delicato dal punto di vista sanitario: è fondamentale tutelare la salute dei cittadini italiani, partendo da quella dei più giovani. Questo decreto attuativo della legge clima, che segue quello sulla riforestazione urbana approvato recentemente, va in questa direzione. Perché vivere in città dall’aria più pulita tutela tutti noi e tutela l’ambiente” (fonte Ministero Ambiente).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondi anticrisi, primi 500 milioni del DL Agosto a comuni e province

La Conferenza Stato Città ed autonomie locali, nella seduta del 15 ottobre ha aggiunto l’intesa riguardo al decreto di riparto del fondo di 40 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa, nonché per quelli di cui si è registrata la maggiore incidenza di contagi e decessi comunicati dal ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020. Di questi 40 milioni, agli 81 comuni individuati come zona rossa vanno complessivi 22.719.200 euro; ai restanti 443 comuni, 17.280.800 euro.
La Conferenza ha altresì sancito, l’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità di riparto delle risorse incrementali del fondo istituito dall’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, previste dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – acconto 500 milioni di euro.
I 500 milioni, prima rata dei fondi del Dl Agosto, saranno destinati al complesso di comuni e province. Per i comuni sono state considerate per 250 milioni le esigenze aggiuntive in fatto di spesa sociale, e per 150 milioni quelle collegate al trasporto scolastico; 100 milioni i fondi assegnati alle Province.
L’utilizzo dei fondi dipenderà dalla situazione dei singoli Comuni, che in base alle loro esigenze finanzieranno gli interventi più necessari alla singola realtà locale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Legge di bilancio 2021, le richieste dei Comuni

Il Presidente di Anci Antonio Decaro ha inviato una lettera, al Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e alla vice Ministro Laura Castelli, nella quale sottolinea alcune regole generali che il disegno di legge di bilancio in corso di predisposizione da parte del Governo dovrebbe contenere. Quattro le tematiche evidenziate rispetto alle quali si auspica un intervento normativo:

  • la prosecuzione del tavolo di cui all’articolo 106 del dl 34/2020 per sorvegliare i probabili ulteriori effetti sulle entrate locali del 2021, stabilendo in partenza una posta finanziaria adeguata da determinarsi;
  • il riassetto del regime in materia di crisi finanziarie con l’obiettivo di assicurare adeguato accompagnamento e sostegno, distinguendo fra squilibri di carattere strutturale e percorsi di revisione della gestione finanziaria;
  • la messa a punto del nuovo regime in materia di assunzione del personale per evitare criticità ed effetti paradossali che già registriamo.
  • la predisposizione di un apparato di regole che consenta un’accelerazione degli investimenti comunali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

5 per mille, in Gazzetta il DPCM su modalità e termini di accesso al riparto

È stato pubblicato in G.U. n. 231 del 17 settembre 2020 il DPCM del 23 luglio 2020, recante “Disciplina delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi”.
Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, anche al sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
L’accesso dei comuni al riparto del contributo del cinque per mille non è subordinato ad una preventiva domanda di accreditamento. Ai comuni spettano le quote del cinque per mille IRPEF dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la propria firma nell’apposito riquadro dei modelli di dichiarazione corrispondente alla finalità di cui alla lettera d), del comma 1, dell’art. 1. Gli importi sono ripartiti, nei limiti di quanto stanziato in bilancio sul Fondo di cui all’art. 1, comma 154, della legge 190/2014, con decreto del MEF, tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia delle entrate.
Entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, i beneficiari (tra cui i comuni) comunicano alle amministrazioni erogatrici di cui all’art. 13, comma 4, lettere da a) ad e), i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentirne l’erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno. Entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, le amministrazioni erogatrici di cui al comma 1 effettuano il pagamento del contributo a favore degli enti beneficiari, sulla   base   degli   elenchi   all’uopo   predisposti dall’Agenzia delle entrate. I beneficiari destinatari delle quote – quindi, anche i comuni – redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all’amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell’amministrazione, all’invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni. I beneficiari del contributo del cinque per mille non possono. utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo straordinario a fondo perduto ad una società partecipata

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 119/2020, fornisce un’utile analisi in merito alla possibilità di un ente di deliberare l’erogazione di un contributo a fondo perduto ad una società partecipata. I giudici contabili, nel richiamare preliminarmente il principio generale in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici contenuto nell’art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ricordano che, sul piano gestionale, la violazione di detto articolo è ritenuta indice di una scorretta gestione delle risorse finanziarie di un ente locale.
In merito al divieto di soccorso finanziario, sancito dall’art. 14, comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016, la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, sez. contr. Piemonte, 29 settembre 2011, n. 119/PAR) ha stabilito che non può essere disconosciuta, in via generale, la possibilità per gli enti locali di utilizzare lo strumento dell’indebitamento nell’ambito della propria attività amministrativa, purché esso sia finalizzato a coprire spese da cui derivi un aumento di valore del loro patrimonio immobiliare e mobiliare (cfr. SS.RR. 28 aprile 2011n. 25) e, quindi, anche per il finanziamento, nei limiti normativamente previsti, di società di cui sono azionisti e, come nella specie, a partecipazione pubblica totalitaria, nonché affidatarie in house di servizi pubblici dal quale derivi un aumento di valore delle medesime. L’operazione deve rispettare i principi di cui agli artt. 201-204, D. Lgs. 267/2000 con riferimento agli equilibri di bilancio e ai vincoli di indebitamento. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dalla Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. Il divieto di soccorso finanziario delle società partecipate in perdita è superabile, quindi, soltanto se ciò è giustificato da un piano di risanamento che garantisca l’equilibrio dei conti della partecipata.
In caso di trasferimento straordinario a fondo perduto a società partecipata (inteso come eccezionale, perché extra ordinem, dell’intervento contributivo) è possibile “derogare” al divieto di soccorso finanziario laddove l’eccezionalità del trasferimento trovi condizione legale di ammissibilità e, più specificamente, titolo giuridico nelle preliminari, specifiche cautele contemplate dalla disposizione di cui all’art. 14, comma 5, secondo periodo, ossia:
1) convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti;
2) contemplazione delle misure indicate in un piano di risanamento, approvato dalla Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni.
In tal caso, l’ente pubblico è tenuto ad evidenziare ed esplicare in atti la straordinarietà dell’intervento nei termini sovra citati e a fornirne adeguata motivazione con puntuale esposizione delle ragioni fattuali e giuridiche che devono risultare logicamente differenti da quelle legittimanti la deroga espressa al divieto di soccorso finanziario, contemplate dal richiamato art. 14, comma 5, terzo periodo (gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità). Diversamente opinando verrebbe agevolmente eluso, in generale, l’intento del legislatore di razionalizzazione societaria in ambito pubblico e, in particolare, il predetto divieto.
Ulteriore aspetto dell’istanza di parere riguarda la possibilità di deliberazione unilaterale dell’intervento finanziario da parte dell’ente, senza condivisione con gli altri enti pubblici partecipanti la struttura societaria. Sul punto la Corte evidenzia che l’intervento straordinario in favore della società in mano pubblica pluripartecipata segue, per quanto in via derivata, le regole del controllo dei soci pubblici applicabili agli atti presupposti dell’intervento stesso.
E’ ragionevole, infatti, ritenere che tale principio di contribuzione in proporzione alla porzione giuridica partecipativa sia estensibile per analogia alla fattispecie degli “interventi straordinari”, di che trattasi, nel caso di società in mano pubblica pluripartecipata, salvo che nel conferimento del trasferimento straordinario ed unilaterale da parte di un socio pubblico, senza la compartecipazione degli altri, il soggetto conferente non configuri un’utilità corrispettiva -diretta od indiretta- comunque gravante sui soggetti non conferenti, escludendo in tal modo l’ipotesi dell’accollo di oneri altrui e/o dell’atto con causa mista di natura donativo/liberale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo a fondo perduto per i Comuni in stato di emergenza: Il documento del CNDCEC

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “Contributo a fondo perduto per i Comuni in stato di emergenza”.
Lo studio esamina la disciplina prevista dal comma 4 dell’articolo 25 del decreto Rilancio (legge n. 34 del 19 maggio 2020) in materia di contributi a fondo perduto a favore dei contribuenti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sismi, alluvioni o altri eventi naturali avversi). Si tratta di una norma derogatoria rispetto alle regole generali fissate dal decreto ai fini dell’erogazione dei fondi in parola, in quanto prevede delle condizioni più favorevoli per l’erogazione dei contributi in favore dei soggetti citati, in considerazione della pregressa situazione di difficoltà economica in cui gli stessi versavano a causa delle calamità intervenute nei territori in cui esercitavano la loro attività economica.
Il contributo ha lo scopo di supportare i soggetti economici maggiormente danneggiati dalle conseguenze economiche inevitabilmente indotte dalla pandemia da Coronavirus alleviando, dal punto di vista economico e finanziario, gli effetti negativi dell’epidemia.
Il documento fornisce chiarimenti e precisazioni in merito alla specifica disciplina fissata dall’ultimo periodo del predetto comma 4, fornendo utili suggerimenti operativi in merito all’individuazione dei Comuni interessati dalle delibere emergenziali rilevanti ai fini dell’accesso alla disciplina derogatoria citata. Un tema di particolare delicatezza, tenuto conto dei risvolti anche penali che possono derivare nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante.
Lo studio analizza la deroga in favore dei soggetti localizzati in Comuni colpiti da eventi calamitosi, la ratio della norma, lo stato di emergenza, l’individuazione dei Comuni in stato di emergenza e la rilevanza dell’aspetto temporale in merito al domicilio fiscale o alla sede operativa nel Comune in emergenza.
Infine, viene dato risalto al credito d’imposta locazioni per i contribuenti in stato d’emergenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto Rilancio, votata la fiducia

Nella seduta di mercoledì 8 luglio, con 318 si e 231 no, la Camera ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (C. 2500-A/R), nel testo predisposto dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea. Domani, giovedì 9 luglio, dalle 12 ed entro le 14, si svolgeranno le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che passerà all’esame del Senato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PON scuola, finanziamenti adattamento aule anti covid: pubblicate le graduatorie

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha pubblicato gli elenchi relativi agli enti ammessi a finanziamento degli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19. Si tratta di stanziamenti per l’edilizia cosiddetta ‘leggera’. Ciascun ente riceverà, direttamente sulla piattaforma SIF la nota di autorizzazione al progetto, contenente indicazioni specifiche sull’attuazione e gestione dell’iniziativa.

Il MIUR, vista la grande partecipazione degli Enti locali, ha indetto una ulteriore procedura selettiva per realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, per gli enti locali che non abbiano già utilmente presentato la propria candidatura entro il termine del 24 giugno.

Gli enti locali interessati, già accreditati al servizio “PON ISTRUZIONE – Edilizia Enti locali”, devono caricare direttamente la propria candidatura, tramite il legale rappresentante o loro delegato, collegandosi al seguente link: http://www.istruzione.it/pon/ e accedendo all’area dedicata nella piattaforma “Gestione Interventi”. Gli enti locali non ancora accreditati avranno tempo fino alle ore 18.00 del giorno 9 luglio 2020 per avanzare richiesta di accreditamento al servizio “PON ISTRUZIONE – Edilizia Enti locali” tramite il portale del Sistema informativo del Ministero dell’istruzione: https://www.miur.gov.it/web/guest/accesso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Rilancio, i dossier di approfondimento del Servizio studi di Camera e Senato

Pubblichiamo i dossier di documentazione elaborati dal Servizio Studi–Dipartimento bilancio di Camera e Senato al Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (A.C. 2500/AR), aggiornati alle ultime disposizioni introdotte o modificate durante l’esame in V Commissione Bilancio della Camera, volti a risolvere le criticità sollevate dalla Ragioneria Generale dello Stato su alcune coperture finanziarie. Il Governo, con il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto la questione di fiducia sul decreto Rilancio. Il voto finale è previsto per giovedì, poi il provvedimento passerà all’esame del Senato.

Volume I – Articoli 1-103-bis

Volume II – Articoli 104-185-bis

Volume III – Articoli 186-266

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION