Contributo straordinario a fondo perduto ad una società partecipata

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 119/2020, fornisce un’utile analisi in merito alla possibilità di un ente di deliberare l’erogazione di un contributo a fondo perduto ad una società partecipata. I giudici contabili, nel richiamare preliminarmente il principio generale in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici contenuto nell’art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ricordano che, sul piano gestionale, la violazione di detto articolo è ritenuta indice di una scorretta gestione delle risorse finanziarie di un ente locale.
In merito al divieto di soccorso finanziario, sancito dall’art. 14, comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016, la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, sez. contr. Piemonte, 29 settembre 2011, n. 119/PAR) ha stabilito che non può essere disconosciuta, in via generale, la possibilità per gli enti locali di utilizzare lo strumento dell’indebitamento nell’ambito della propria attività amministrativa, purché esso sia finalizzato a coprire spese da cui derivi un aumento di valore del loro patrimonio immobiliare e mobiliare (cfr. SS.RR. 28 aprile 2011n. 25) e, quindi, anche per il finanziamento, nei limiti normativamente previsti, di società di cui sono azionisti e, come nella specie, a partecipazione pubblica totalitaria, nonché affidatarie in house di servizi pubblici dal quale derivi un aumento di valore delle medesime. L’operazione deve rispettare i principi di cui agli artt. 201-204, D. Lgs. 267/2000 con riferimento agli equilibri di bilancio e ai vincoli di indebitamento. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dalla Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. Il divieto di soccorso finanziario delle società partecipate in perdita è superabile, quindi, soltanto se ciò è giustificato da un piano di risanamento che garantisca l’equilibrio dei conti della partecipata.
In caso di trasferimento straordinario a fondo perduto a società partecipata (inteso come eccezionale, perché extra ordinem, dell’intervento contributivo) è possibile “derogare” al divieto di soccorso finanziario laddove l’eccezionalità del trasferimento trovi condizione legale di ammissibilità e, più specificamente, titolo giuridico nelle preliminari, specifiche cautele contemplate dalla disposizione di cui all’art. 14, comma 5, secondo periodo, ossia:
1) convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti;
2) contemplazione delle misure indicate in un piano di risanamento, approvato dalla Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni.
In tal caso, l’ente pubblico è tenuto ad evidenziare ed esplicare in atti la straordinarietà dell’intervento nei termini sovra citati e a fornirne adeguata motivazione con puntuale esposizione delle ragioni fattuali e giuridiche che devono risultare logicamente differenti da quelle legittimanti la deroga espressa al divieto di soccorso finanziario, contemplate dal richiamato art. 14, comma 5, terzo periodo (gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità). Diversamente opinando verrebbe agevolmente eluso, in generale, l’intento del legislatore di razionalizzazione societaria in ambito pubblico e, in particolare, il predetto divieto.
Ulteriore aspetto dell’istanza di parere riguarda la possibilità di deliberazione unilaterale dell’intervento finanziario da parte dell’ente, senza condivisione con gli altri enti pubblici partecipanti la struttura societaria. Sul punto la Corte evidenzia che l’intervento straordinario in favore della società in mano pubblica pluripartecipata segue, per quanto in via derivata, le regole del controllo dei soci pubblici applicabili agli atti presupposti dell’intervento stesso.
E’ ragionevole, infatti, ritenere che tale principio di contribuzione in proporzione alla porzione giuridica partecipativa sia estensibile per analogia alla fattispecie degli “interventi straordinari”, di che trattasi, nel caso di società in mano pubblica pluripartecipata, salvo che nel conferimento del trasferimento straordinario ed unilaterale da parte di un socio pubblico, senza la compartecipazione degli altri, il soggetto conferente non configuri un’utilità corrispettiva -diretta od indiretta- comunque gravante sui soggetti non conferenti, escludendo in tal modo l’ipotesi dell’accollo di oneri altrui e/o dell’atto con causa mista di natura donativo/liberale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo a fondo perduto per i Comuni in stato di emergenza: Il documento del CNDCEC

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “Contributo a fondo perduto per i Comuni in stato di emergenza”.
Lo studio esamina la disciplina prevista dal comma 4 dell’articolo 25 del decreto Rilancio (legge n. 34 del 19 maggio 2020) in materia di contributi a fondo perduto a favore dei contribuenti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sismi, alluvioni o altri eventi naturali avversi). Si tratta di una norma derogatoria rispetto alle regole generali fissate dal decreto ai fini dell’erogazione dei fondi in parola, in quanto prevede delle condizioni più favorevoli per l’erogazione dei contributi in favore dei soggetti citati, in considerazione della pregressa situazione di difficoltà economica in cui gli stessi versavano a causa delle calamità intervenute nei territori in cui esercitavano la loro attività economica.
Il contributo ha lo scopo di supportare i soggetti economici maggiormente danneggiati dalle conseguenze economiche inevitabilmente indotte dalla pandemia da Coronavirus alleviando, dal punto di vista economico e finanziario, gli effetti negativi dell’epidemia.
Il documento fornisce chiarimenti e precisazioni in merito alla specifica disciplina fissata dall’ultimo periodo del predetto comma 4, fornendo utili suggerimenti operativi in merito all’individuazione dei Comuni interessati dalle delibere emergenziali rilevanti ai fini dell’accesso alla disciplina derogatoria citata. Un tema di particolare delicatezza, tenuto conto dei risvolti anche penali che possono derivare nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante.
Lo studio analizza la deroga in favore dei soggetti localizzati in Comuni colpiti da eventi calamitosi, la ratio della norma, lo stato di emergenza, l’individuazione dei Comuni in stato di emergenza e la rilevanza dell’aspetto temporale in merito al domicilio fiscale o alla sede operativa nel Comune in emergenza.
Infine, viene dato risalto al credito d’imposta locazioni per i contribuenti in stato d’emergenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto Rilancio, votata la fiducia

Nella seduta di mercoledì 8 luglio, con 318 si e 231 no, la Camera ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (C. 2500-A/R), nel testo predisposto dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea. Domani, giovedì 9 luglio, dalle 12 ed entro le 14, si svolgeranno le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che passerà all’esame del Senato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PON scuola, finanziamenti adattamento aule anti covid: pubblicate le graduatorie

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha pubblicato gli elenchi relativi agli enti ammessi a finanziamento degli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19. Si tratta di stanziamenti per l’edilizia cosiddetta ‘leggera’. Ciascun ente riceverà, direttamente sulla piattaforma SIF la nota di autorizzazione al progetto, contenente indicazioni specifiche sull’attuazione e gestione dell’iniziativa.

Il MIUR, vista la grande partecipazione degli Enti locali, ha indetto una ulteriore procedura selettiva per realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, per gli enti locali che non abbiano già utilmente presentato la propria candidatura entro il termine del 24 giugno.

Gli enti locali interessati, già accreditati al servizio “PON ISTRUZIONE – Edilizia Enti locali”, devono caricare direttamente la propria candidatura, tramite il legale rappresentante o loro delegato, collegandosi al seguente link: http://www.istruzione.it/pon/ e accedendo all’area dedicata nella piattaforma “Gestione Interventi”. Gli enti locali non ancora accreditati avranno tempo fino alle ore 18.00 del giorno 9 luglio 2020 per avanzare richiesta di accreditamento al servizio “PON ISTRUZIONE – Edilizia Enti locali” tramite il portale del Sistema informativo del Ministero dell’istruzione: https://www.miur.gov.it/web/guest/accesso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Rilancio, i dossier di approfondimento del Servizio studi di Camera e Senato

Pubblichiamo i dossier di documentazione elaborati dal Servizio Studi–Dipartimento bilancio di Camera e Senato al Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (A.C. 2500/AR), aggiornati alle ultime disposizioni introdotte o modificate durante l’esame in V Commissione Bilancio della Camera, volti a risolvere le criticità sollevate dalla Ragioneria Generale dello Stato su alcune coperture finanziarie. Il Governo, con il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto la questione di fiducia sul decreto Rilancio. Il voto finale è previsto per giovedì, poi il provvedimento passerà all’esame del Senato.

Volume I – Articoli 1-103-bis

Volume II – Articoli 104-185-bis

Volume III – Articoli 186-266

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL Rilancio, sospensione dei termini per gli enti in riequilibrio finanziario

Approvato l’emendamento in Commissione Bilancio della Camera, in fase di conversione del DL n. 34/2020, che sospende il termine di impugnazione previsto dall’art. 243-quater, comma 5 del TUEL. In particolare, con l’introduzione del nuovo art. 114 bis si dispone che il termine di 30 giorni di impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in scadenza dall’8 marzo 2020 fino alla fine dell’emergenza da COVID-19 (31 luglio), decorre dal 1° gennaio 2021. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese.
Viene previsto altresì che la verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell’anno 2020, prevista dal comma 6 dell’articolo 243-quater TUEL, sarà effettuata nell’ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarderà l’intero anno e tiene conto degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si ricorda che ai sensi del comma 6 dell’art. 243-quater, ai fini del controllo dell’attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente trasmette al Ministero dell’interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento dei pagamenti dei debiti commerciali della PA

Come noto, la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, comma 869, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri siano pubblicati e aggiornati:

  • con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall’inizio dell’anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861;
  • con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell’anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861.

Inoltre, la medesima legge, all’articolo 1, comma 870, ha stabilito la pubblicazione dell’ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente.
Ai sensi della normativa sopra richiamata, il MEF ha pubblicato i seguenti dati desunti dal sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC):

A) I dati delle singole amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute in ciascun trimestre del 2019, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo:

B) i dati per le singole amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riguardanti le fatture ricevute nell’anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi:

C) l’ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio 2018, comunicati da ogni singola amministrazione pubblica al sistema informativo della PCC (ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, comma 867) ed aggiornati alla data del 1° giugno 2020. A tale data, risultano pervenute comunicazioni da parte di n. 19.918 amministrazioni pubbliche (comprese le unità organizzative):

D) l’ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio 2019, comunicati da ogni singola amministrazione pubblica al sistema informativo della PCC (ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, comma 867). Alla data del 1° giugno 2020, risultano pervenute comunicazioni da parte di n. 11.366 amministrazioni pubbliche (comprese le unità organizzative):

Dall’ultima analisi condotta dal MEF sui pagamenti delle fatture commerciali ricevute dalle P.A, nel quinquennio 2015-2019, emerge un progressivo miglioramento dei tempi di pagamento. Alla luce dei dati del sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC) rilevati a maggio 2020, le fatture ricevute dalla PA nel 2019 sono 29,1 milioni, per un importo totale dovuto di 148,2 miliardi. Le fatture pagate ammontano a 24,5 milioni, pari a 140,4 miliardi di euro, che corrisponde a circa il 94,8% dell’importo totale. Anche tenendo conto delle code dei pagamenti non ancora effettuati al momento della rilevazione (che potrebbero far rivedere al rialzo la serie di dati), il tempo medio ponderato occorso per saldare le fatture del 2019 è pari a 48 giorni, a cui corrisponde un ritardo medio di 1 giorno rispetto alla scadenza. I risultati danno evidenza degli ulteriori progressi compiuti nell’implementazione del sistema di monitoraggio dei debiti commerciali delle PA che, nel 2019, si è avvalso a pieno dell’operatività di SIOPE Plus (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), consentendo, per la gran parte degli enti pubblici, l’acquisizione automatica dei pagamenti sulla PCC.
I tempi di pagamento delle fatture emesse nel 2019 (48 giorni), confermano il trend decrescente del quadriennio precedente, in cui il tempo medio di pagamento era già sceso dai 74 giorni del 2015 fino ai 55 del 2018. Corrispondentemente, il tempo medio di ritardo (un giorno nel 2019) si era già ridotto da 27 giorni del 2015 a 7 del 2018.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PON scuola, finanziamenti adattamento aule anti covid: presentazione candidature entro il 3 luglio

Entro le ore 15,00 di domani, 3 luglio 2020, gli enti locali interessati e già accreditati al servizio “PON ISTRUZIONE – Edilizia Enti locali”, dovranno presentare le candidature per il finanziamento degli interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici. La candidatura dovrà essere trasmessa attraverso il sistema informatico del Ministero dell’istruzione tramite il legale rappresentante o loro delegato, collegandosi al seguente link: http://www.istruzione.it/pon/ e accedendo all’area dedicata nella piattaforma “Gestione Interventi”. Gli enti locali dovranno compilare l’istanza di partecipazione presente in piattaforma “Gestione Interventi” e sottoscrivere digitalmente il formulario che include la dichiarazione di impegno a trasmettere la seguente documentazione a seguito dell’autorizzazione di spesa e contestualmente alla trasmissione della scheda progettuale ovvero delle schede progettuali sui singoli edifici scolastici di competenza:
1) atto di nomina del RUP;
2) scheda/e progettuale sintetica degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale coerente/i con la tipologia degli interventi ammissibili e riferita/e a ogni edificio scolastico di competenza e/o a gruppi di edifici scolastici;
3) scheda/e progettuale sintetica per la fornitura di beni coerente con la tipologia ammissibile e riferita/e a ogni edificio scolastico e/o a gruppi di edifici scolastici;
4) atto approvativo delle schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 da parte dell’organo competente dell’ente locale. Tale provvedimento amministrativo dovrà riportare l’elenco completo degli edifici scolastici oggetto di intervento secondo la scheda ovvero le schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 e dovrà specificare l’importo complessivo degli stessi;
5) convenzione tra ente locale e istituzione scolastica designata quale soggetto gestore delle risorse nel caso in cui l’ente locale si trovi in stato di dissesto finanziario.
La candidatura riveste carattere generale s solo successivamente, a seguito dell’ammissione a finanziamento, ciascun ente locale dovrà specificare i singoli edifici scolastici di propria competenza che saranno interessati dagli interventi.

Allegati: Avviso Pubblico

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il beneficio derivante dal recupero del maggior disavanzo non si applica al riaccertamento straordinario dei residui

Come noto, il comma 4-bis dell’art. 111 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni in legge n. 27/2020 (c.d. Cura Italia) interviene sulla procedura di ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni e degli enti locali; nello specifico la  norma  dispone  che  il  disavanzo  di  amministrazione ripianato  nel  corso  di  un  esercizio  finanziario  per  un  importo  superiore rispetto a  quello  applicato  al  bilancio  può  non  essere  applicato  al  bilancio degli esercizi successivi. Tale evenienza si ha nel caso in cui si determini un anticipo delle attività previste nel piano di rientro diretto ad assorbire detto disavanzo, riguardante maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro. In  altri  termini,  nell’evenienza  in  cui  l’ente  proceda  ad  un  ripiano  del disavanzo superiore rispetto a quello previsto (sulla base del principio delle rate  costanti)  viene  permesso  all’ente  “virtuoso”  di  recuperare  tale  effetto positivo sul piano di rientro già nell’esercizio successivo.
La Commissione Arconet, con la FAQ 40 del 1° luglio 2020, fornisce utili chiarimenti in merito all’applicazione della norma sopra richiamata.
La Commissione precisa che l’articolo 111 comma 4-bis del DL n. 18 del 2020, come coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, quando fa riferimento al disavanzo ripianato per un importo superiore a quello applicato al bilancio indica quello ripianato nel corso di un esercizio, intendendo riferirsi a quello precedente, per consentire agli enti, in sede di approvazione del bilancio di previsione, o di variazione del bilancio, di applicare come “Ripiano disavanzo” un importo ridotto del maggiore recupero, come definito dalla norma.
La norma detta la corretta modalità di determinazione del maggior recupero considerando solo quello che può essere riferito ai maggiori accertamenti o ai minori impegni previsti per l’attuazione del piano di rientro approvato.
L’applicabilità della norma pertanto presuppone che gli enti abbiano approvato un piano di rientro che individui le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni. Solo l’approvazione di un piano di rientro così dettagliato garantisce infatti la verifica dell’effettivo anticipo del recupero previsto e la sua determinazione.
La norma, conclude Arconet, non si applica al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. 118 del 2011, che non è correlato ad un piano di rientro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION