Gara per la raccolta e trasporto rifiuti da 80 milioni: ANAC ne dispone l’annullamento per gravi illegittimità

Con la delibera n. 284 del 23 luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ordinato l’annullamento integrale di una procedura di gara del valore di oltre 80 milioni di euro, indetta da un capoluogo del Mezzogiorno per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati, unitamente ai servizi accessori di igiene urbana. L’intervento dell’Autorità è scaturito da plurime segnalazioni di operatori economici che hanno evidenziato gravi vizi nel disciplinare di gara.

Dall’istruttoria condotta è emerso un quadro di illegittimità diffusa nella documentazione di gara, tale da compromettere in modo irreparabile i principi di legalità, concorrenza e parità di trattamento. ANAC ha pertanto invitato la stazione appaltante a rieditare la procedura entro 30 giorni, avvertendo che, in caso di inottemperanza, provvederà autonomamente all’impugnazione degli atti.

Le criticità riscontrate investono in particolare l’impianto dei requisiti di partecipazione:

  • Certificazioni di qualità richieste a pena di esclusione: è illegittima la clausola che impone la dimostrazione del possesso delle certificazioni in fase di offerta. L’Autorità ha ribadito che tale documentazione, ove prevista, deve essere esibita in fase di esecuzione e non può rappresentare una condizione per l’ammissione alla gara.

  • Fatturato specifico triennale: viene censurata la previsione che limita la dimostrazione dell’esperienza pregressa a un arco di soli tre anni. Secondo ANAC, la restrizione temporale viola il principio di proporzionalità, laddove il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) consente un riferimento temporale fino a dieci anni, ampliando la platea dei concorrenti e favorendo una più effettiva concorrenza.

  • Clausola territoriale sul deposito/cantiere: la richiesta di disporre già in sede di gara di una sede operativa nel territorio comunale è stata considerata una indebita barriera all’accesso, in contrasto con l’art. 10 del D.Lgs. 36/2023 e con la giurisprudenza consolidata in materia.

  • Possesso preventivo di mezzi e attrezzature: la lex specialis prevedeva, a pena di esclusione, il possesso di tutte le dotazioni tecniche già al momento della presentazione dell’offerta. Tale previsione è stata ritenuta irragionevole, essendo sufficiente, ai fini della gara, la dimostrazione della disponibilità futura o della capacità di approvvigionamento.

Il parere dell’ANAC assume rilievo anche sotto il profilo sistemico. L’Autorità ha chiaramente evidenziato come le clausole in questione determinino un effetto restrittivo della concorrenza non giustificato dalla complessità o dal carattere specialistico dell’appalto. La presenza di automatismi escludenti, non espressamente previsti dalla normativa, e l’imposizione di oneri non proporzionati rappresentano gravi violazioni dei principi di trasparenza, massima partecipazione e tutela della concorrenza. L’annullamento disposto da ANAC riguarda non solo il disciplinare di gara, ma anche il bando e tutti gli atti conseguenziali eventualmente adottati. La stazione appaltante è chiamata a rielaborare la documentazione tenendo conto delle osservazioni contenute nella delibera e dei parametri normativi attuali. In particolare, si raccomanda:

  • la revisione dei requisiti di partecipazione secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza;

  • la rimozione di tutte le clausole discriminatorie o territorialmente limitative;

  • il rispetto delle modalità di comprova previste dal Codice, senza anticipazioni indebite in fase di gara.

L’Autorità ha lasciato aperta la possibilità per l’amministrazione di rieditare la procedura, purché conformemente ai rilievi espressi. In caso contrario, si riserva di tutelare l’interesse pubblico in sede giurisdizionale.

La redazione PERK SOLUTION

Criticità nel caricamento su piattaforma, non basta l’avviso di proroga solo sul sito istituzionale

In data 2 luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il parere di precontenzioso n. 268, che interviene in modo puntuale su una tematica particolarmente delicata nella prassi delle gare pubbliche: la legittimità delle modalità di comunicazione della proroga dei termini, quando questa si rende necessaria per superare criticità tecniche della piattaforma telematica di gara.

Il parere trae origine dall’istanza presentata da un operatore economico, partecipante a una procedura di affidamento del servizio di pulizie. La società lamentava che, a causa di un malfunzionamento della piattaforma MePA, non era stato possibile caricare tutta la documentazione richiesta a pena di esclusione. In tale contesto, la stazione appaltante aveva disposto una proroga di 10 giorni, comunicandola però esclusivamente mediante avviso sul proprio sito istituzionale, senza utilizzare la PEC o pubblicarla su “Acquistinretepa”, come invece previsto dalla lex specialis.

ANAC ha affermato che, quando intervengano modifiche sostanziali alla procedura – come nel caso di una proroga finalizzata a superare una disfunzione tecnica della piattaforma – non è sufficiente limitarsi a una comunicazione attraverso il sito dell’ente. Deve invece essere assicurata la medesima forma di pubblicità impiegata per la pubblicazione del bando, in ossequio ai principi di trasparenza, parità di trattamento e massima partecipazione. Il principio, già consolidato in giurisprudenza, trova un’ulteriore conferma: la pubblicazione sul sito istituzionale ha valore solo sussidiario e non può surrogare le comunicazioni specificamente previste dalla legge di gara. ANAC ha giudicato inadeguata e non legittima la condotta dell’amministrazione che ha omesso l’invio di PEC e l’aggiornamento della piattaforma di e-procurement.

Tale modalità comunicativa ha determinato una disparità di trattamento, con vantaggio per quegli operatori che, non avendo ancora presentato offerta, hanno potuto beneficiare delle modifiche alla piattaforma e della proroga non correttamente notificata. Al contrario, i soggetti che avevano adempiuto tempestivamente (ma in condizioni tecnicamente impossibili da soddisfare pienamente) si sono trovati penalizzati da una informazione incompleta e tardiva. In sostanza, l’asimmetria informativa generata dalla gestione irregolare della proroga ha prodotto un effetto discriminatorio, in contrasto con l’art. 30 del D.Lgs. 36/2023 (principi di buon andamento, concorrenza e parità di accesso).

La redazione PERK SOLUTION

Stazioni appaltanti e subappalti, obbligo di controllare la tracciabilità dei flussi finanziari

Con l’adunanza del 14 maggio 2025, l’ANAC ha approvato sette provvedimenti a seguito di un’indagine condotta con la Guardia di Finanza su appalti finanziati dal PNRR e PNC, evidenziando diffuse criticità nell’attuazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010). In particolare, è stato rilevato:

  • l’assenza o incompletezza della documentazione obbligatoria (fatture e bonifici privi di CIG/CUP);
  • irregolarità fiscali nella deduzione di costi non giustificati dall’esecuzione contrattuale;
  • debolezze strutturali nei controlli esecutivi, soprattutto sui subappalti e sub-affidamenti.

L’ANAC ricorda che l’obbligo di tracciabilità riguarda l’intera filiera dell’appalto e coinvolge direttamente le stazioni appaltanti, che devono prevedere nel contratto clausole stringenti per l’appaltatore e richiedere la documentazione dei pagamenti ai subcontraenti. Sono raccomandati anche controlli a campione sull’effettiva circolazione dei flussi finanziari.

L’appaltatore, quale soggetto dominante della filiera, resta responsabile in prima istanza, ma la stazione appaltante è chiamata ad esercitare un ruolo attivo e strutturato di verifica e monitoraggio, anche attraverso il RUP, il direttore lavori e il coordinatore per la sicurezza.

L’intervento dell’Autorità sottolinea l’importanza della legalità finanziaria nella fase esecutiva degli appalti, elemento essenziale per garantire l’efficacia degli investimenti pubblici e il corretto utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche: pubblicato il decreto per le istanze della III finestra temporale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2025 il Decreto direttoriale n. 135, con cui il Ministero delle Infrastrutture ha approvato l’elenco delle istanze ammissibili al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, presentate nel periodo compreso tra il 1° e il 31 ottobre 2024 (III finestra temporale).

Si tratta di un passaggio amministrativo rilevante, che consente a numerose stazioni appaltanti, in particolare enti locali, di accedere a risorse finalizzate a garantire la continuità e il completamento di interventi infrastrutturali già avviati, evitando interruzioni dovute a squilibri economici, imprevisti progettuali o aggiornamenti normativi.

Alla liquidazione delle somme relative alle richieste delle stazioni appaltanti indicate nella tabella 1 di cui all’art. 1 si provvederà con successivi decreti di impegno e pagamento, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino al limite massimo di spesa previsto dalla legge, solo laddove le risorse siano disponibili. La Ragioneria generale dello Stato provvede per i CUP riferiti ai progetti PNRR e PNC ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l’indicazione delle risorse
assegnate. Gli enti locali, entro i successivi 10 giorni, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei
costi.

La redazione PERK SOLUTION

Garanzie finanziarie negli appalti pubblici: la nuova Comunicazione congiunta di ANAC, Banca d’Italia e IVASS

Con la Comunicazione congiunta del 18 luglio 2025, ANAC, Banca d’Italia e IVASS aggiornano le indicazioni operative in materia di garanzie finanziarie e polizze fideiussorie, rivolgendosi in modo specifico alle Pubbliche Amministrazioni e ad altri soggetti beneficiari nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. L’intervento si inserisce in un contesto caratterizzato da un rischio ancora significativo di acquisizione, da parte delle stazioni appaltanti, di garanzie false o rilasciate da operatori non autorizzati, un fenomeno che continua a destare allarme, anche in relazione all’ingente flusso di investimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il documento fornisce istruzioni aggiornate su come verificare, con rigore e tempestività, la legittimità delle garanzie presentate nei procedimenti di gara. In particolare, le amministrazioni sono invitate a:

  • accertare l’autorizzazione dell’operatore economico al rilascio di garanzie e polizze fideiussorie, consultando gli elenchi ufficiali (come quelli tenuti da IVASS per le imprese assicurative e da Banca d’Italia per gli intermediari finanziari);
  • porre attenzione ai segnali di contraffazione documentale, inclusi firme false, numerazioni seriali non coerenti, o contenuti standardizzati e anomali;
  • adottare procedure interne di controllo, anche in sede di verifica dei requisiti di ammissione o al momento della stipula contrattuale.

Le tre Autorità sottolineano che la diligenza nella verifica delle garanzie non può essere considerata un adempimento meramente formale. Essa rappresenta una tutela essenziale dell’interesse pubblico, soprattutto in una fase storica in cui i contratti pubblici rappresentano il canale privilegiato per l’attuazione degli investimenti strategici, nazionali ed europei. L’appello è rivolto anche alle imprese partecipanti alle gare, che sono chiamate a garantire l’autenticità e regolarità delle garanzie presentate, evitando il ricorso a operatori non autorizzati o a pratiche elusorie che possono comportare conseguenze gravi, anche in termini di esclusione dalla procedura.

La nuova Comunicazione aggiorna e sostituisce quella del 28 maggio 2020, confermandone l’impianto generale ma rafforzando l’attenzione sugli strumenti di prevenzione e controllo, anche alla luce delle criticità emerse negli ultimi anni. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia istituzionale di vigilanza preventiva e integrata, volta a garantire la legalità, la trasparenza e la sicurezza delle operazioni contrattuali nel settore pubblico.

In un periodo di intensa attuazione del PNRR e di progressivo rinnovamento della normativa sugli appalti, la capacità delle stazioni appaltanti di riconoscere e respingere garanzie non valide rappresenta un elemento chiave per la regolarità dell’azione amministrativa e la tutela dell’interesse collettivo. La Comunicazione congiunta di ANAC, Banca d’Italia e IVASS si configura, pertanto, come uno strumento tecnico e giuridico di riferimento, a supporto della professionalità e della responsabilità degli operatori pubblici e privati coinvolti nelle procedure di gara.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contratti pubblici, da ANAC nuova disciplina delle sanzioni per irregolarità nella fase di esecuzione contrattuale

Con la Delibera n. 262 del 3 giugno 2025, approvata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2025, è stato aggiornato il regolamento che disciplina l’attività di vigilanza dell’Autorità sui contratti pubblici. L’intervento regolamentare dà concreta attuazione alle disposizioni contenute nell’articolo 222, comma 3, lettera b) del nuovo Codice dei contratti pubblici, attribuendo all’ANAC il potere sanzionatorio in relazione a irregolarità verificatesi nella fase esecutiva dei contratti. Tali irregolarità sono ora esplicitamente individuate e classificate nel nuovo testo regolamentare, con l’obiettivo di rafforzare il sistema dei controlli e garantire la corretta esecuzione e la qualità delle prestazioni contrattuali.

Il regolamento stabilisce con precisione le modalità di contestazione delle violazioni, che dovrà avvenire entro 90 giorni dall’acquisizione delle informazioni necessarie. Il relativo procedimento sanzionatorio, condotto in contraddittorio secondo quanto previsto dalla Legge n. 689/1981, può essere avviato d’ufficio o a seguito di segnalazione. In presenza dei presupposti normativi, il procedimento può concludersi con l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, compresa tra un minimo di 500 euro e un massimo di 5.000 euro, come previsto dal Codice.

In allegato al regolamento aggiornato è stato inserito un elenco esemplificativo delle condotte sanzionabili, che comprende omissioni, inadempienze, carenze, ritardi, violazioni di obblighi o divieti, situazioni di inerzia o comportamenti illegittimi. Alcune di queste violazioni si aggiungono a quelle già previste dalla precedente Delibera n. 270 del 20 giugno 2023. L’entità della sanzione sarà determinata caso per caso, tenendo conto di diversi fattori, quali:

  • la gravità dell’infrazione;

  • l’elemento soggettivo (dolo o colpa);

  • le iniziative assunte per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione;

  • il valore economico del contratto interessato;

  • gli effetti dannosi prodotti;

  • le eventuali giustificazioni fornite;

  • l’eventuale recidiva del comportamento.

È inoltre prevista una riduzione dell’importo sanzionatorio qualora il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla contestazione: in tal caso si applica il minimo edittale, o il doppio del minimo se vengono contestate più violazioni. Le sanzioni saranno irrogate nei confronti dei responsabili individuati, ferma restando la responsabilità solidale dell’ente di appartenenza. Infine, le disposizioni sanzionatorie introdotte si applicano esclusivamente ai contratti pubblici derivanti da procedure di affidamento avviate successivamente all’entrata in vigore del regolamento aggiornato, incluse quelle mediante affidamento diretto.

Regolamento aggiornato e il relativo Allegato

La redazione PERK SOLUTION

Welfare aziendale assegnato ai dipendenti: non si può effettuare senza accedere a un Codice gara

L’affidamento del servizio di welfare aziendale quale quota di fringe benefit erogata al dipendente non può essere effettuato senza accedere a un codice identificativo di gara (Cig). E’ quanto ha precisato Anac con Atto a firma del Presidente del 28 maggio 2025, rispondendo a richiesta di parere di un’Autorità portuale.

L’Autorità portuale intende fornire ai dipendenti un quantum annuale sotto forma di fringe benefit per l’utilizzo della Piattaforma informatica web (Portale web). Il corrispettivo per il servizio è rappresentato da:

  • il canone annuale per l’utilizzo della piattaforma WEB oltre IVA;
  • una percentuale fissa calcolata sul quantum erogato a ciascun dipendente, oltre IVA.

Secondo l’Autorità portuale, il valore economico erogato sotto forma di fringe benefit a ciascun dipendente, non sarebbe da computare all’interno del valore economico dell’affidamento. Quindi, l’operatore economico che fornisce il servizio dovrebbe emettere una doppia fattura: una avente a oggetto l’importo dovuto per il servizio e il canone annuale spettante per l’utilizzo della piattaforma, con indicazione del CIG; l’altra avente a oggetto la quota economica che verrà caricata in piattaforma ed erogata ai dipendenti sotto forma di fringe benefit, senza CIG.

Secondo l’Autorità portuale questo sarebbe giustificato dal fatto che si tratta di welfare aziendale, cioè nell’attribuzione da parte del datore di lavoro ai dipendenti di un insieme di prestazioni, opere e servizi, in natura o sotto forma di rimborso spese, in quanto finalizzate a migliorare la loro vita privata e lavorativa. La particolarità di tali opere, servizi ed erogazioni consiste nel fatto che, in deroga al principio di omnicomprensività della retribuzione, tali attribuzioni non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

L’oggetto della prestazione demandata all’appaltatore (e, dunque, la spesa dell’Ente da computare nell’importo dell’appalto quale corrispettivo del servizio reso) sembrerebbe riguardare l’importo nel suo complesso ivi incluse le attività connesse alla creazione/manutenzione della piattaforma online e alla gestione tecnico-amministrativa del credito welfare, comprese le somme ascrivibili a “crediti welfare” del personale. Tali somme complessive, infatti, dovrebbero confluire nell’importo totale pagabile all’appaltatore, quale corrispettivo per l’attività svolta.

Secondo Anac si tratta di un contratto assimilabile ai contratti sui servizi espletati dalle agenzie di viaggio e a quelli per la erogazione dei buoni pasto. Ne consegue – afferma Anac – che l’Autorità portuale dovrà comunque procedere con l’acquisizione del relativo CIG secondo le modalità previste per la procedura di affidamento individuata (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Stazioni appaltanti, nuovo modulo e indicazioni operative per la qualificazione con riserva

Con comunicato del 8 luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione rende noto che sono stati messi a diposizione degli enti alcuni nuovi documenti e strumenti operativi, in coerenza con le modifiche introdotte dal d.lgs. 209/2024 cosiddetto Correttivo al Codice dei contratti pubblici.

In particolare, sulla pagina web relativa al servizio di qualificazione, disponibile nella sezione dedicata alle pubbliche amministrazioni nel portale Anac, vengono messi a disposizione il nuovo modulo di domanda e un documento con indicazioni operative per la qualificazione con riserva, che ha carattere eccezionale e può essere concessa, previa valutazione istruttoria, per consentire alle amministrazioni di acquisire la capacità tecnica e organizzativa necessaria a operare in conformità con le disposizioni normative vigenti, in alcuni casi come, ad esempio: costituzione di nuovi enti; fusioni o aggregazioni tra enti già esistenti, riorganizzazioni significative; circostanze oggettive ed eccezionali che non hanno permesso il raggiungimento del punteggio minimo.

La domanda di qualificazione con riserva deve essere presentata esclusivamente compilando l’apposito modulo reso disponibile, per poi trasmetterlo via Pec (Posta elettronica certificata) all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. La domanda deve contenere la documentazione necessaria come allegato con, tra l’altro, la specifica relazione sulla motivazione in merito alle ragioni della richiesta. È però necessario aver proceduto preliminarmente all’invio dell’istanza nel sistema di qualificazione, compilando tutti i campi previsti per la domanda e selezionando in particolare la dichiarazione relativa alla volontà di presentare istanza con riserva: gli elementi identificativi della domanda di qualificazione registrata dovranno infatti essere riportati in fase di compilazione del modulo.

È stato anche predisposto un documento di guida esplicativo a supporto della lettura del file di download delle gare utilizzate per il calcolo del punteggio di qualificazione: nel documento sono illustrate in modo dettagliato le informazioni presenti nel file excel disponibile per il Rasa (Responsabile per l’Anagrafe Unica) in fase di elaborazione della domanda di qualificazione.

Sul sito Anac sono inoltre presenti FAQ aggiornate per l’istanza di qualificazione, con domande frequenti e relative risposte.

Nel contesto del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per le fasi di progettazione e affidamento in vigore dal 1° luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in seguito ai materiali e chiarimenti già pubblicati, mette a diposizione degli enti alcuni nuovi documenti e strumenti operativi, in coerenza con le modifiche introdotte dal d.lgs. 209/2024 cosiddetto Correttivo al Codice dei contratti pubblici.

In particolare, sulla pagina web relativa al servizio di qualificazione, disponibile nella sezione dedicata alle pubbliche amministrazioni nel portale Anac, vengono messi a disposizione il nuovo modulo di domanda e un documento con indicazioni operative per la qualificazione con riserva, che ha carattere eccezionale e può essere concessa, previa valutazione istruttoria, per consentire alle amministrazioni di acquisire la capacità tecnica e organizzativa necessaria a operare in conformità con le disposizioni normative vigenti, in alcuni casi come, ad esempio: costituzione di nuovi enti; fusioni o aggregazioni tra enti già esistenti, riorganizzazioni significative; circostanze oggettive ed eccezionali che non hanno permesso il raggiungimento del punteggio minimo.

La domanda di qualificazione con riserva deve essere presentata esclusivamente compilando l’apposito modulo reso disponibile, per poi trasmetterlo via Pec (Posta elettronica certificata) all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. La domanda deve contenere la documentazione necessaria come allegato con, tra l’altro, la specifica relazione sulla motivazione in merito alle ragioni della richiesta. È però necessario aver proceduto preliminarmente all’invio dell’istanza nel sistema di qualificazione, compilando tutti i campi previsti per la domanda e selezionando in particolare la dichiarazione relativa alla volontà di presentare istanza con riserva: gli elementi identificativi della domanda di qualificazione registrata dovranno infatti essere riportati in fase di compilazione del modulo.

È stato anche predisposto un documento di guida esplicativo a supporto della lettura del file di download delle gare utilizzate per il calcolo del punteggio di qualificazione: nel documento sono illustrate in modo dettagliato le informazioni presenti nel file excel disponibile per il Rasa (Responsabile per l’Anagrafe Unica) in fase di elaborazione della domanda di qualificazione.

Sul sito Anac sono inoltre presenti FAQ aggiornate per l’istanza di qualificazione, con domande frequenti e relative risposte.

 

La redazione PERK SOLUTION

Qualificazione delle stazioni appaltanti: nuove indicazioni generali e chiarimenti di ANAC

Con l’entrata in vigore, dal 1° luglio 2025, del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per le fasi di progettazione e affidamento, l’Autorità Nazionale Anticorruzione fornisce ulteriori chiarimenti a supporto degli enti, in coerenza con le modifiche introdotte dal decreto cosiddetto Correttivo (d.lgs. n. 209/2024) al Codice dei contratti pubblici.

Il sistema è attivo in ogni momento e consente la presentazione delle domande di qualificazione ordinaria senza vincoli temporali, mediante una procedura interamente automatizzata, fondata su autodichiarazioni e dati già disponibili all’Autorità. L’istanza va trasmessa attraverso il portale istituzionale nell’area riservata alle pubbliche amministrazioni. La qualificazione si considera acquisita alla data di presentazione e ha validità biennale. Con l’avvio del nuovo sistema, le stazioni appaltanti dovranno programmare l’invio della domanda di qualificazione sulla base delle proprie concrete esigenze operative.  L’eventuale perdita, anche temporanea, della qualificazione non produce effetti sulle procedure già affidate e in corso di esecuzione, che potranno legittimamente proseguire sino alla conclusione.
Resta sempre possibile il rilascio del Cig (Codice identificativo di gara) per le procedure sottosoglia. Gli enti non qualificati potranno avvalersi di centrali di committenza qualificate o, in assenza di convenzioni, potranno attivare il meccanismo di assegnazione d’ufficio previsto dal Regolamento Anac.
Sono esonerati dall’obbligo di qualificazione i soggetti qualificati di diritto, nonché i soggetti esclusi (che sono comunque tenuti a compilare l’apposita dichiarazione nella piattaforma). Ulteriori eccezioni oggettive potranno essere gestite nella Piattaforma Contratti Pubblici (Pcp) mediante dichiarazione motivata del Rup (Responsabile Unico del Progetto). Nei chiarimenti sono fornite anche precisazioni sul criterio della formazione del personale ai fini dell’ottenimento del relativo punteggio.

“Per facilitare ulteriormente le stazioni appaltanti, in un’ottica di collaborazione e supporto, abbiamo voluto aggiungere, alle indicazioni e ai documenti tecnici già pubblicati nell’ultimo periodo, specificazioni aggiuntive che – spiega il Presidente di Anac, Giuseppe Busia – possano agevolare il percorso di qualificazione, a partire dal chiarimento sul fatto che le procedure già in corso possono proseguire indipendentemente dalle vicende legate alla qualificazione della stazione appaltante che le sta portando avanti. Ciò, tenendo presente che le richieste potranno essere presentate anche dopo la scadenza del 30 giugno. Il biennio mobile, ossia decorrente dalla data di presentazione dell’istanza, rappresenta un’applicazione utile a una verifica costantemente aggiornata e trasparente della qualificazione, nella logica del rafforzamento di capacità e professionalizzazione nel sistema dei contratti pubblici. Questo, senza pregiudicare al contempo la validità di due anni che decorre dalla data di rilascio o aggiornamento. Un meccanismo che rendiamo possibile con un servizio informatizzato, strutturato per essere completato e aggiornato in qualunque momento, secondo le effettive esigenze operative di ciascuna stazione appaltante”.

Ulteriori dettagli sono contenuti nei chiarimenti allegati, ricordando che nella sezione del portale dedicata al servizio sono disponibili, accompagnati da un documento esplicativo, due simulatori – uno per il settore di qualificazione “lavori” e uno per “servizi/forniture” – utili a comprendere il meccanismo di calcolo del punteggio, nonché la versione aggiornata 8.0 del Manuale utente “Qualificazione Stazioni Appaltanti”. Sul sito Anac è disponibile anche il Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione per la fase di progettazione e affidamento, approvato con delibera n. 236 del 3 giugno 2025. (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Per affidamenti fino a 5.000 euro, proroga di utilizzo dell’interfaccia Anac

Con provvedimento approvato dal Consiglio di Anac il 18 giugno 2025, l’Autorità ha prolungato la possibilità di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma dell’Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro da parte di scuole, comuni, enti pubblici. La decisione è stata presa al fine di agevolare le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nell’attuazione del processo di digitalizzazione degli affidamenti. Un provvedimento che va incontro alle esigenze di istituti scolastici, piccoli comuni ed enti pubblici in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alla Piattaforma dei contratti pubblici, al fine di consentire l’assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza.

Come è noto, infatti, dallo scorso anno sono entrate in vigore le disposizioni in materia di digitalizzazione dei contratti. In base al nuovo Codice degli Appalti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) per svolgere le procedure di affidamento dei contratti.

“Da più parti, dagli stessi comuni e dall’Anci, sono giunte richieste ad Anac di prorogare l’uso in via transitoria della piattaforma web messa a disposizione dall’Autorità, prolungando alcuni adempimenti previsti dall’organizzazione dell’ecosistema nazionale dei contratti pubblici. Questo soprattutto date le difficoltà operative ancora riscontrate dalle stazioni appaltanti nell’uso delle piattaforme di approvvigionamento digitale per affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”.

 

La redazione PERK SOLUTION