Elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato

Con la Circolare n. 6/2024, indirizzata alle Prefetture, il Ministero dell’interno ricorda che il 24 febbraio p.v. è il termine ultimo previsto dalla vigente normativa entro il quale devono verificarsi le condizioni che rendono necessario il rinnovo dei consigli comunali per motivi diversi dalla scadenza naturale, ai fini dell’inclusione nel “turno di primavera” (art. 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall’art. 8, comma l, lettera a) della legge 30 aprile 1999, n. 120).

Alle prossime consultazioni sono pertanto interessati i consigli comunali per i quali entro il predetto termine sia intervenuto il provvedimento di scioglimento, ai sensi dell’art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In considerazione dell’imminente scadenza, richiama l’attenzione delle Prefetture affinché sia data tempestiva comunicazione delle fattispecie perfezionate alla data del 20 febbraio p. v. per le quali dovrà adottarsi il provvedimento di scioglimento dell’organo consiliare, con l’invio delle relative proposte. Ciò al fine di garantire il perfezionamento della procedura di scioglimento del consiglio comunale entro il termine ultimo del 24 febbraio 2024.

Infine, il ministero richiama l’attenzione delle Prefetture sulla necessità di trasmettere un elenco dei comuni i cui consigli sono stati sciolti ai sensi del citato art. 141 a decorrere dal 25 febbraio 2023 o di fornire, in caso negativo, un cortese cenno di assicurazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Via libera dal Consiglio dei Ministri al terzo mandato per i Sindaci per i Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta odierna, ha dato via libera al provvedimento che innalza il limite da due a tre mandati consecutivi per i Sindaci dei Comuni che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti eliminando, al contempo, ogni limite di mandato nei comuni fino a 5.000 abitanti.

Finalmente viene data una risposta positiva alla richiesta che da anni viene da tutti i sindaci e si sana, almeno in parte, un vulnus democratico che abbiamo sempre giudicato gravissimo”. Lo dichiara il presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro. A questo punto – continua Decaro – diventa inevitabile andare fino in fondo, estendendo il numero dei mandati anche per i sindaci dei Comuni sopra ai 15 mila abitanti. Una volta chiarito che soltanto gli elettori devono avere il diritto di giudicare se i propri sindaci devono essere confermati o mandati a casa, una disparità di trattamento nei confronti di soli 730 comuni più grandi, sul totale dei 7896 comuni italiani, appare davvero incomprensibile, e probabilmente anticostituzionale”.

È previsto inoltre l’accorpamento delle date di svolgimento delle elezioni europee, del primo turno delle amministrative e delle regionali, che interessano la Basilicata, l’Umbria e il Piemonte, che si svolgeranno nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Al via l’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane

Dalla collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto nazionale di statistica, in accordo con l’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), nasce l’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane – Anncsu, una banca dati interattiva con le strade e i numeri civici che appartengono al territorio dei Comuni italiani.
L’Archivio nazionale – Grazie al nuovo database Anncsu, cittadini, imprese e Pubbliche amministrazioni dispongono ora di un riferimento unico per tutto il territorio nazionale, contenente l’elenco delle strade (denominazioni delle aree di circolazione) e i numeri civici dei Comuni italiani. Il nuovo servizio offre la possibilità di verificare gli indirizzi e di visualizzarne il posizionamento su una mappa con dati che sono forniti, aggiornati e certificati dai Comuni.
Sono già più di 7.500 i Comuni italiani, oltre il 95% del totale, che hanno completato l’inserimento dei dati. Questi Comuni che hanno già popolato l’Anncsu utilizzeranno esclusivamente questo archivio per tutte le proprie attività. In particolare, l’Agenzia e l’Istat curano i contenuti, i criteri di aggiornamento dell’Anncsu e i relativi servizi; le Entrate assicurano la gestione informatica dell’Archivio, lo sviluppo e l’accessibilità dei servizi e l‘assistenza agli utenti; l’Istituto nazionale di statistica definisce, ai sensi del Regolamento anagrafico (Dpr n. 223/89), le regole cui i Comuni si devono attenere. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate e i Comuni collaborano per un costante allineamento degli indirizzi delle unità immobiliari urbane nel sistema informativo catastale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Terzo mandato Sindaci, decreto slitta a prossima riunione del Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri, riunitosi in data odierna, ha convenuto di rinviare a una successiva riunione l’esame dello schema di decreto-legge recante “Disposizioni per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”, c.d. decreto elezioni, che dovrebbe prevedere l’aumento da due a tre mandati dei limiti di permanenza consecutiva in carica dei sindaci nei Comuni da 5 a 15mila abitanti e la cancellazione del limite negli enti con meno di 5mila abitanti.

Il provvedimento, composto da 6 articoli, disciplina l’ipotesi dell’abbinamento tra elezioni europee, regionali e amministrative in modo da garantire il coordinamento normativo e la funzionalità dei relativi procedimenti elettorali, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio. Mira, inoltre, ad assicurare la funzionalità e l’efficacia del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

In particolare, l’art. 4 modifica l’articolo 51, comma 2, del TUEL, dettando una nuova disciplina in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Attualmente è previsto che chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tale limite si applica allo scadere del terzo mandato. Sennonché, nei comuni di minore dimensione demografica – precisa la relazione al decreto – risulta di fatto spesso problematico individuare candidature per la carica di primo cittadino, per cui il divieto di rielezione per un terzo mandato comporta rilevanti criticità.

La norma dovrebbe innalzare il limite da due a tre mandati consecutivi per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti. Rimane peraltro ferma la disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 51 del TUEL. Conseguentemente, nei comuni con più di 15.000 abitanti, sarà comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni.

 

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Enti locali: termine del 15 aprile 2024 per l’adozione e la pubblicazione dei PIAO

L’Anac, con comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, ricorda alle pubbliche amministrazioni tenute all’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che, nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e semplificazione degli strumenti di programmazione, nell’ambito dello stesso PIAO, va predisposta anche la pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Per i soli ENTI LOCALI, il termine ultimo per l’adozione del PIAO è fissato al 15 aprile 2024, a seguito del differimento al 15 marzo 2024 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 disposto dal decreto del Ministro dell’interno del 22 dicembre 2023.

Per le amministrazioni e gli enti tenuti all’adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza – PTPCT, all’adozione di un documento che tiene luogo dello stesso o all’integrazione del modello 231, il termine resta fissato al 31 gennaio 2024, secondo quanto disposto dalla legge n. 190/2012 (articolo 1, comma 8).
Il comunicato segnala, infine, che nel PNA 2022 è stata introdotta un’importante semplificazione per tutte le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti.
Dopo la prima adozione, infatti è possibile confermare nel triennio, con apposito atto motivato dell’organo di indirizzo, lo strumento programmatorio adottato nell’anno precedente (Sezione anticorruzione del PIAO, PTPCT, documento che tiene luogo dello stesso o misure integrative del MOG 231).
Si rammenta che ciò è possibile ove, nell’anno precedente:
a) non siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
b) non siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti;
c) non siano stati modificati gli obiettivi strategici;
d) per chi è tenuto ad adottare il PIAO, non siano state modificate le altre sezioni del PIAO in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza.
Tutto ciò, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di adottare un nuovo strumento di programmazione ogni tre anni come previsto dalla normativa.

 

La redazione PERK SOLUTION

Accesso agli atti del consigliere comunale Presidente dalla Commissione di controllo e Garanzia

In materia d’accesso agli atti, la riservatezza non è opponibile ai consiglieri comunali, perché tenuti al segreto d’ufficio. L’equilibrato bilanciamento si raggiunge attraverso l’ostensione degli atti, previa “mascheratura” dei nominativi e dei dati idonei a consentirne l’individuazione. È questa, in sintesi, la risposta fornita dal Ministero dell’interno ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di un consigliere comunale, che è anche presidente della commissione di controllo e garanzia, di accedere ad informazioni riguardanti il pagamento della TARI da parte di enti, associazioni, cooperative che gestiscono immobili di proprietà comunale, nonché informazioni relative al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico da parte di titolari di esercizi pubblici che espongono merci all’esterno dei propri negozi, anche su aree delimitate da stalli per il parcheggio dei veicoli a pagamento.

In base alla sentenza del Consiglio di Stato del 1° marzo 2023 n. 2189, la riservatezza non è opponibile ai consiglieri comunali, in quanto gli stessi sono tenuti al segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUEL (cfr. anche sentenza TAR Lazio-Latina, 3 marzo 2023, n.49) e il rispetto di un equilibrato bilanciamento si può utilmente raggiungere attraverso l’ostensione di tutti gli atti richiesti, previa “mascheratura” dei nominativi e di ogni altro dato idoneo a consentire l’individuazione degli stessi. Il diritto di accesso del consigliere, seppur più ampio rispetto all’accesso agli atti amministrativi previsto dall’art.7 della legge n. 241/1990, non può esercitarsi, quindi, con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall’ordinamento meritevoli di tutela.

Sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4792 del 22.6.2021, ha evidenziato che l’esercizio del diritto di accesso di cui all’articolo 43, comma 2, TUEL deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto con l’art. 42 del medesimo TUEL; pertanto, il suddetto limite implica che il diritto di conoscenza del consigliere debba porsi in rapporto di strumentalità con la funzione “di indirizzo e di controllo politico-amministrativo”, propria del consiglio comunale. I dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il consigliere comunale devono essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto dei principi in materia di privacy.

Con riferimento al caso in esame, il Ministero osserva che, nel caso in esame, essendo stato rilevato che le richieste del consigliere in argomento vengono effettuate nella qualità di presidente della commissione di controllo e garanzia, le cui funzioni sono declinate dall’articolo 14, comma 5, del regolamento delle commissioni consiliari, occorre tenere in considerazione anche il comma 8 del citato articolo 14, il quale prevede che “La Commissione ha diritto di accesso agli atti degli uffici e servizi comunali per effettuare le verifiche, i controlli e gli accertamenti previsti dal precedente quinto comma. I responsabili dei servizi e l’altro personale addetto agli uffici e servizi sono tenuti a prestare alla Commissione tutta la collaborazione dalla stessa richiesta”. Sul consigliere non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che rientra nelle prerogative del consigliere comunale il controllo dell’attività svolta dall’ente, fermi restando gli obblighi di riservatezza cui lo stesso è tenuto a norma di legge.

 

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Il diritto del Comune alla riscossione degli oneri concessori si prescrive in dieci anni

In tema di edilizia e urbanistica, il diritto del Comune alla riscossione degli oneri concessori è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, che decorre: a) per gli oneri di urbanizzazione, dal momento in cui è rilasciato o comunque si forma il titolo edilizio; b) per il costo di costruzione, dalla comunicazione all’ente dell’ultimazione dei lavori, giusta l’art. 16, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. È quanto ribadito dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 19 dicembre 2023, n. 11022.

La Sezione rammenta che:

a) gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina dell’autotutela dettata dall’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di attività autoritativa;

b) la pubblica amministrazione, nel corso di tale rapporto, può pertanto sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l’importo di tale contributo, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell’ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza, mentre per parte sua il privato non è tenuto ad impugnare gli atti determinativi del contributo nel termine di decadenza, potendo ricorrere al giudice amministrativo, munito di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., nel medesimo termine di dieci anni, anche con un’azione di mero accertamento;

c) l’amministrazione comunale, nel richiedere i detti importi con atti non aventi natura autoritativa, agisce quindi secondo le norme di diritto privato, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, della l. n. 241 del 1990, ma si deve escludere l’applicabilità dell’art. 1431 c.c. a questa fattispecie, in quanto l’errore nella liquidazione del contributo, compiuto dalla pubblica amministrazione, non attiene ad elementi estranei o ignoti alla sfera del debitore ed è quindi per lui in linea di principio riconoscibile, in quanto o riguarda l’applicazione delle tabelle parametriche, che al privato sono o devono essere ben note, o è determinato da un mero errore di calcolo, ben percepibile dal privato, errore che dà luogo alla semplice rettifica;

d) la tutela dell’affidamento e il principio della buona fede, che in via generale devono essere osservati anche dalla pubblica amministrazione nell’attuazione del rapporto obbligatorio, possono trovare applicazione ad una fattispecie come quella in esame nella quale, ordinariamente, la predeterminazione e l’oggettività dei parametri da applicare al contributo di costruzione, di cui all’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, rendono vincolato il conteggio da parte della pubblica amministrazione, consentendone a priori la conoscibilità e la verificabilità da parte dell’interessato con l’ordinaria diligenza, solo nella eccezionale ipotesi in cui tali conoscibilità e verificabilità non siano possibili con l’ordinaria diligenza richiesta al debitore, secondo buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), nell’ottica di una leale collaborazione volta all’attuazione del rapporto obbligatorio e al soddisfacimento dell’interesse creditorio vantato dal Comune.

In tema di contributo di costruzione la giurisprudenza amministrativa ha, inoltre, affermato che:

a) il dies a quo per il decorso del periodo di tempo ai fini della prescrizione decennale, coincide con la data di rilascio del titolo edilizio;

b) il contributo di costruzione può essere rideterminato solo in caso di errori di quantificazione (calcolo) da parte del Comune, è inoltre necessario che il ricalcolo sia effettuato secondo la tariffa vigente al momento del rilascio del permesso di costruire (C.d.S., sent. n. 18/2018);

c) dal momento del rilascio del titolo abilitativo, il Comune ha dieci anni di tempo per accertare eventuali errori di calcolo e chiedere una integrazione del contributo;

d) si applica, quindi, il termine ordinario per la prescrizione, decorso il quale non è più possibile richiedere una rettifica;

e) il contributo di costruzione previsto dall’art. 16, comma 9, t.u., è determinato periodicamente dalle Regioni per i nuovi edifici, mentre il Comune è competente a definire il costo per i soli edifici esistenti (art. 16, comma 10, t.u.), per cui: i) i costi-base fissati con delibera regionale si applicano direttamente; ii) le delibere con cui i Comuni determinino i costi in misura differente da quanto deciso dalla Regione, avvalendosi di facoltà previste da leggi regionali, hanno carattere eventuale e non condizionano l’immediata vigenza e operatività del costo-base fissato dalla Regione; iii) tali delibere si applicano comunque solo ai nuovi permessi, ma solo per la parte di incremento o diminuzione rispetto al costo-base fissato con atto regionale; in altri termini, nel caso di contributo di costruzione per nuove costruzioni, il principio di irretroattività delle delibere comunali sopravvenute opera sì, ma solo per il costo in aumento o in riduzione (C.d.S., Sez. IV, n. 2821/2017).

Sul piano più strettamente normativo, vengono in rilievo, invece, le seguenti norme:

a) art. 2943 c.c., secondo cui la prescrizione è interrotta, oltre che dalla notificazione dell’atto con cui si inizia un giudizio o dalla domanda proposta nel corso di un giudizio, anche da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore;

b) art. 1219 c.c., ai sensi del quale la costituzione in mora deve consistere in una intimazione o richiesta fatta per iscritto;

c) art. 16, comma 2, d.P.R. 380/2001 a mente del quale “La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata”;

d) art. 16, comma 3, d.P.R. 380/2001 giusta il quale “La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta in corso d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione”.

 

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Pubblicità legale gare d’appalto: dal 1° gennaio 2024 piattaforma Anac al posto della G.U. per atti e bandi

Dal 1° gennaio 2024, l’obbligo per le stazioni appaltanti della pubblicità legale per ogni genere di appalto e contratto pubblico non verrà più assolto attraverso la Gazzetta Ufficiale, ma – come stabilito dal nuovo Codice Appalti – attraverso la Piattaforma Anac per la pubblicità legale.

La piattaforma entrerà in funzione l’1 gennaio, e sarà parte della Banca Dati Anac. Garantirà la pubblicità legale degli atti, anche mediante trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, come stabilito dall’articolo 84 del nuovo Codice ( D.lgs. n. 36/2023), per bandi e avvisi di appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea. La Banca dati Anac prenderà in carico ogni giorno le richieste di pubblicazione trasmesse attraverso le piattaforme digitali da parte delle stazioni appaltanti, trasmettendole all’Ufficio europeo.

La pubblicità a livello nazionale di bandi e avvisi relativi ad affidamenti inferiori alla soglia di rilevanza europea viene garantita direttamente dalla Banca dati Anac, che li pubblica sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti.
Dalla data di pubblicazione degli atti nella Banca Dati Anac, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dovranno rendere accessibili i documenti di gara, garantendone l’accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura e all’esecuzione del contratto.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono responsabili della correttezza e della veridicità dei dati e delle informazioni contenuti negli atti trasmessi alla Banca Dati Anac per la pubblicazione.

Il servizio sarà disponibile al link https://pubblicitalegale.anticorruzione.it con operatività dal giorno 2/1/2024
Il servizio è pubblico e non richiede l’uso di credenziali di accesso. Le pubblicazioni sono ripartite nelle seguenti tre sezioni:
– bandi e avvisi di indizione;
– esiti di gara;
– altri avvisi.

Ciascuna sezione riporta un filtro che consente la selezione in base ad alcune dimensioni di ricerca (data, parola chiave, ecc.). La piattaforma rende disponibile anche un’apposita funzionalità di ricerca avanzata.

Allegati:

Delibera n. 263 del 20 giugno 2023 – Provvedimento art. 27 Pubblicità legale

 

La redazione PERK SOLUTION

In G.U. la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

È stata pubblicata in G.U. n. 303 del 30/12/2023 la legge n. 214/2023, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”.

Il PNRR pone come obiettivo l’approvazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 entro il quarto trimestre del 2023 e indica due riforme da attuare nell’ambito di tale legge, in materia di:
– adozione del Piano di sviluppo della rete elettrica;
– promozione della diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione.

Nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, si evidenzia come esso contiene, in apertura, previsioni volte ad assicurare il raggiungimento della milestone, fissata nel quadro del PNRR, relativa al potenziamento e alla pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale e alla promozione dell’utilizzo dei cc.dd. “contatori intelligenti” (smart meters), allo scopo di favorire il risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell’energia.

Tra le disposizioni di interesse per gli enti territoriali segnaliamo:

Art. 11 – (Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

La norma interviene sulle modalità di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, abrogando le norme che escludono l’attività di commercio su aree pubbliche dall’ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE cd. Bolkestein e disponendo contestualmente che, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’assegnazione delle concessioni avvenga per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, secondo dettagliati criteri. Le amministrazioni devono compiere una ricognizione annuale delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicono procedure selettive. Continuino ad avere efficacia, fino al termine previsto nel relativo titolo, le concessioni già assegnate con procedure selettive alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero le concessioni già riassegnate ai sensi della disciplina di proroga introdotta dall’articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020). Tale disciplina si applica anche ai procedimenti tesi al rinnovo di titoli concessori che erano in scadenza entro il 31 dicembre 2020 e che allo stato non risultano ancora conclusi, nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto. Qualora l’amministrazione non concluda il procedimento, le concessioni si intendono comunque rinnovate salvo il potere di adottare da parte degli enti interessati determinazioni in autotutela, e salva rinuncia dell’avente titolo. Inoltre, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2025 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio.

Inoltre, si proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l’operatività della norma, introdotta durante il periodo pandemico, che prevede non siano necessarie le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali (D.lgs. n. 42/2004, artt. 21 e 146) per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all’attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti. Per tali opere, secondo la norma qui oggetto di proroga, non si applicano i limiti temporali previsti per le opere transitorie stagionali dal T.U. Edilizia, salvo disdetta dell’interessato.

 

Art. 12 – (Semplificazioni in materia di attività commerciali)

La disposizione reca modifiche alla disciplina delle vendite straordinarie contenuta all’articolo 15 del D.lgs. n. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), con l’intento di  includere tra le circostanze che legittimano le vendite di liquidazione anche la necessità di esitare in breve tempo la merce per accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 24 del Codice della protezione civile (D.lgs. n. 1/2018). Si interviene sulla disciplina delle vendite promozionali e sottocosto, al fine di facilitare i relativi adempimenti da parte dell’impresa che intenda svolgerle contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni. In particolare, la norma consente all’impresa di presentare in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove l’esercente ha la sede legale dell’impresa un’unica comunicazione con le date e l’indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente, a sua volta, trasmette la comunicazione, con modalità telematiche, ai SUAP competenti in base all’ubicazione degli altri esercizi. La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione e mantenuto attivo per almeno due anni.

Con riferimento agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, sono previste alcune misure a tutela della natura di presidio urbano e di servizio rappresentato dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani. Inoltre, sono integrati i principi e i criteri direttivi della delega legislativa al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, con la previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e della pertinente normativa sui beni culturali e del paesaggio, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d’intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all’insediamento di determinate attività in talune aree o l’adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi.

 

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È legittima l’adozione di un piano attuativo comunale dopo l´indizione dei comizi elettorali

La disposizione di cui all’art. 38, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000, secondo la quale dopo l’indizione dei comizi elettorali possono essere adottati in materia solamente gli atti urgenti e improrogabili, è strettamente riferibile agli atti di competenza dei Consigli comunali secondo l’interpretazione correttamente data anche dal Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali con parere circolare del 4 febbraio 2020; i limiti posti dalla disposizione non hanno riguardo alla materia bensì all’attività dell’“organo Consiglio comunale”. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che ove la disposizione si riferisse alla Giunta si determinerebbe una paralisi dell’attività amministrativa degli enti locali nel periodo pre–elettorale e che la Giunta comunale, pertanto, ha competenza sull’approvazione dei piani attuativi qualora non comportino variante allo strumento urbanistico generale.

Qualora con legge regionale sia previsto che le procedure di adozione e approvazione del piano attuativo comunale sostituiscano quelle degli strumenti urbanistici attuativi delle previsioni di pianificazione comunale e sovracomunale, ivi compresi i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi, sussiste comunque la possibilità di approvare i contenuti dei PIP attraverso strumenti urbanistici diversamente denominati, quali i PAC. In tal caso la delibera di approvazione del PAC equivale a dichiarazione di pubblica utilità e consente di disporre la successiva espropriazione delle aree interessate, anche per la realizzazione di insediamenti di interesse privatistico.

Gli atti con i quali il comune aveva approvato il Piano attuativo della zona industriale Ponte Rosso, piano che era il necessario presupposto degli espropri dei terreni per la realizzazione di un progetto di ampliamento, erano stati impugnati innanzi al T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, il quale aveva respinto i ricorsi. Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza del 4 dicembre 2023, n. 10487 ha confermato le sentenze del giudice di primo grado. Cons. Stato.

 

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