Inopportuno far gestire le risorse finanziarie di un Comune a un dirigente rinviato a giudizio per concussione

Attribuire la gestione delle risorse finanziarie di un Comune a un dirigente rinviato a giudizio per concussione per fatti commessi in un’altra amministrazione, è inopportuno. Va valutato il pregiudizio che tale incarico arreca all’amministrazione e il danno all’immagine di imparzialità dell’ente che la nomina comporterebbe. E’ quanto stabilito da Anac con Atto del Presidente del 28 febbraio 2024, in risposta ad un parere richiesto da un’importante Comune della Romagna.

L’articolo 3 della legge N. 97/2001– evidenzia Anac – non contempla l’ipotesi in cui il fatto penalmente rilevante sia stato commesso in un’amministrazione differente da quella presso la quale l’imputato risulta in servizio al momento dell’avvio del procedimento. Si ritiene, pertanto, che debba escludersene l’applicabilità nel caso di specie e debba procedersi, invece, alla verifica dei presupposti per l’operatività della rotazione straordinaria. Questa è finalizzata ad evitare un pregiudizio all’immagine dell’ente che potrebbe derivare dalla permanenza nell’ufficio del dipendente indagato o imputato in un procedimento penale. Essa si differenzia dalla rotazione ordinaria, che si inserisce nel quadro degli strumenti organizzativi dell’Amministrazione, garantendo l’alternanza del personale nelle aree più esposte al rischio di fenomeni correttivi con l’obiettivo di neutralizzare il consolidamento nel tempo delle relazioni connesse alla posizione rivestita.

Il Comune è obbligato ad adottare un provvedimento nell’ambito del quale debba valutare la condotta ascritta all’imputato, con particolare riguardo all’impatto che avrebbe l’incarico attualmente ricoperto (o da assegnare) al dirigente sull’immagine di imparzialità dell’ente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Unione di Comuni – Dimissioni del presidente

Con il parere del 20 febbraio 2024, il Ministero dell’interno fornisce chiarimenti in merito alla questione relativa alle dimissioni presentate da un presidente di una Unione di Comuni e recepito dal Consiglio in data 29 gennaio 2024, e in particolare sulla continuità amministrativa dell’ente tenuto conto che le nomine dei responsabili di settore erano state prorogate con decreto del presidente fino al 31 gennaio 2024.

Il Ministero evidenzia come la figura del presidente sia disciplinata dagli artt. 24 e 25 dello statuto dell’Unione dei Comuni. In particolare, il comma 2, lett.d) del citato art. 25 annovera, tra le funzioni e competenze spettanti allo stesso, anche quella di nominare “il Segretario dell’Unione e i responsabili degli uffici e dei servizi”, la cui compiuta disciplina è rinvenibile agli artt.18 e ss. del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Si è, di conseguenza, posta la questione concernente l’individuazione del soggetto competente all’esercizio delle funzioni presidenziali.

Al riguardo, la normativa sopra menzionata non disciplina espressamente l’ipotesi delle dimissioni del presidente. Tuttavia, l’art.26 dello statuto, nel prevedere la figura del vice presidente, specifica che esso viene nominato dal presidente tra i sindaci dei comuni aderenti all’Unione, e che “sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo”. Tanto premesso, pur a fronte della mancata espressa previsione della figura a cui spetterebbe esercitare le funzioni presidenziali, in caso di dimissioni del presidente, ed alla luce della lettera della disposizione statutaria da ultimo richiamata, sembrerebbe che nulla osti alla possibilità di interpretare estensivamente la locuzione “assenza”, in maniera tale da ricomprendervi anche l’ipotesi delle dimissioni, quale forma di assenza a carattere non temporaneo.

La prospettata soluzione interpretativa garantirebbe la continuità dell’azione amministrativa, che altrimenti rischierebbe di risultare paralizzata. Da ultimo, il Ministero rammenta che, nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta dall’ordinamento agli enti locali, spetterebbe all’ente interessato valutare l’opportunità di indicare, con apposita normativa statutaria o regolamentare, una disciplina puntuale in materia di dimissioni del presidente dell’Unione dei Comuni, ovvero, alternativamente, procedere ad una interpretazione autentica della disposizione sopra esaminata.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incarico Avvocato: È legittima la procura del Sindaco e non necessita di autorizzazione della Giunta

La Corte di Cassazione Civ., Sez. II, con sentenza n. 1571 del 16.01.2024, ha ribadito la legittimità della procura alle liti rilasciata dal Sindaco a margine della comparsa di costituzione in giudizio, risultando concluso un valido contratto di patrocinio che fonda il diritto al compenso.

La procura, d’altro canto, non necessita – se conferita dal sindaco – né di previa determina né di autorizzazione della Giunta perché nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti è il Sindaco; la delibera della Giunta comunale è un atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna (Cass., Sez. I, n. 11516 del 17/5/2007; Sez. 6 – 2, n. 5802 del 23/03/2016; Sez. 1, n. 16457 del 21/06/2018).

La procura alle liti, quale negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza in giudizio, si distingue dal contratto di patrocinio che è, invece, un negozio bilaterale con cui e conferito l’incarico al professionista. È vero altresì che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., il conferimento della procura è accettato dal professionista con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale e la sottoscrizione dell’atto di difesa, sicché in questa forma di accettazione del mandato alle liti apposto sull’atto è stato individuato, nella giurisprudenza, il contratto di patrocinio tra ente pubblico e professionista. Del contratto di patrocinio con la pubblica Amministrazione sono, infatti, presenti tutti i requisiti necessari e, cioè, l’incontro di volontà tra ente pubblico e difensore, la funzione economico-sociale (causa) del negozio, l’oggetto e la forma scritta ad substantiam; l’esigenza di identificarne il contenuto negoziale e di rendere possibili i controlli dell’autorità tutoria è, infine, soddisfatta dal collegamento necessario, funzionale e di contenuto tra la procura alle liti, sottoscritta dal rappresentante dell’Ente e l’atto di difesa (citazione, ricorso o comparsa) sottoscritto dal difensore.

 

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Le società private che lavorano col pubblico sono tenute a obblighi di trasparenza e pubblicità

Tra i soggetti menzionati dall’art. 2 bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013 rientrano anche le società interamente private, con bilancio superiore a 500.000 euro, che, indipendentemente dalla partecipazione di pubbliche amministrazioni, esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici. È quanto evidenziato dall’ANAC, con la delibera n. 24 del 17 gennaio 2024, emanando un provvedimento di adeguamento del sito web di una società bresciana che si occupa di servizi di ecologia, pulizia aree lacustri, manutenzione aree verdi e giardini, pulizie condominiali e uffici, affidataria di contratti di appalto da parte della amministrazione del territorio.

 

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La registrazione integrale dell’adunanza del consiglio non può avere validità di un verbale

La registrazione integrale dell’adunanza del consiglio non può avere validità di un verbale, atteso che l’art.97, c.4, lett.a), del TUEL assegna al segretario  dell’ente locale la cura della verbalizzazione delle riunioni di consiglio. Si è espresso così il Ministero dell’interno, con il parere n.2673 del 24.1.2024.

L’art. 97, comma 4, lett.a), del TUEL prevede che il segretario dell’ente locale “partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione”. Il Consiglio di Stato-sez.IV, con sentenza n.4373 del 2018, nell’esaminare un caso diverso da quello in esame, ha osservato che “il verbale, atto giuridico appartenente alla categoria degli atti certificativi, è il documento preordinato alla descrizione di atti o fatti, rilevanti per il diritto, compiuti alla presenza di un soggetto verbalizzante, appositamente incaricato di tale compito.” L’Alto Consesso ha, altresì, evidenziato che “negli organi collegiali, dove la funzione di verbalizzazione e il verbale assumono rilievo decisivo e necessità indefettibile, il tratto di collegamento tra esternazione dell’atto amministrativo (che normalmente avviene in forme diverse dalla scritta) e documentazione dell’atto (ad esempio, deliberazione) è rappresentato dal verbale della seduta, che costituisce la ‘memoria’ di quanto è accaduto e documenta i fatti salienti della seduta stessa. Il verbale ha il compito di attestare il compimento dei fatti svoltisi al fine di verificare il corretto iter di formazione della volontà collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte, senza che sia peraltro necessario indicare minutamente le singole attività compiute e le singole opinioni espresse (Cons. Stato-sez.IV, 25 luglio 2001, n.4074).

Inoltre, dalla sentenza del Consiglio di Stato del 4 giugno 2020, n.3544, si evince che “… l’atto di verbalizzazione ha una funzione di certificazione pubblica, contiene e rappresenta i fatti e gli atti giuridicamente rilevanti che è necessario siano conservati per le esigenze probatorie con fede privilegiata – dal momento che sono redatti da un pubblico ufficiale – che si sostanzia essenzialmente nella attendibilità in merito alla provenienza dell’atto, alle dichiarazioni compiute innanzi al pubblico ufficiale ed ai fatti innanzi a lui accaduti (cfr. Cass.-sez.I, 3 dicembre 2002, n.17106)”.

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, il Ministero ritiene che il consiglio comunale, nell’esercizio della propria autonomia funzionale ed organizzativa di cui all’articolo 38, comma 3, del TUEL, abbia la possibilità di regolamentare la registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi, ma le norme statutarie e quelle regolamentari dell’ente locale devono, comunque, trovare una necessaria armonizzazione con le norme statali. Nel caso di specie, l’articolo 56, comma 8, del regolamento del consiglio comunale non risulta coerente con il disposto dell’art. 97, comma 4, del d.lgs. n.267/2000, in quanto la verbalizzazione è attività propria del segretario comunale, il quale, oltre a riportare gli interventi dei singoli consiglieri e degli altri partecipanti alla seduta, può segnalare fatti e circostanze avvenuti che non emergano dalla registrazione vocale. Inoltre, la forma scritta fornisce certezza in ordine alla modalità della deliberazione maturata in sede di riunioni degli organi collegiali.

 

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Responsabile protezione dati, il Garante sanziona 4 Comuni. Al via una nuova serie di controlli su una vasta platea di enti locali

Con l’adozione di quattro provvedimenti [doc. n. 9979112997912899791529979171] sanzionatori nei confronti di enti locali, il Garante Privacy ha concluso la prima fase dell’indagine avviata per verificare il rispetto dell’obbligo di comunicazione all’Autorità dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD, o Data protection officer, DPO).

Ed è già al via una nuova serie di controlli indirizzati ad una platea ancora più ampia di Comuni che non hanno comunicato all’Autorità i dati di contatto del RPD. Rilevata la violazione per la mancata comunicazione del RPD il Garante ha comminato a tre enti locali una sanzione di 2.000 euro ciascuno, mentre al quarto ha applicato una sanzione di 5.000 euro, maggiorata poiché l’inadempimento ha riguardato la nomina di due RPD.

In tutti i provvedimenti sanzionatori il Garante ha ricordato che, per essere in linea con il Regolamento Ue, se il titolare del trattamento dei dati personali è un soggetto pubblico, quali, ad esempio, amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, università, aziende del Servizio sanitario nazionale, è obbligato a designare un RPD e a comunicarne i dati di contatto al Garante privacy, attraverso l’apposita procedura messa a disposizione dall’Autorità sul suo sito.

L’obbligo della comunicazione, previsto nel Regolamento Ue, mira a garantire la possibilità per l’Autorità di garanzia di contattare in modo facile e diretto il RPD, figura che ha tra i suoi compiti anche quello di fungere da punto di riferimento fra il titolare (o responsabile) del trattamento e l’Autorità stessa.

 

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Pubblicato in G.U. il decreto Election Day 2024

È stato pubblicato in G.U. n. 23 del 29 gennaio 2024 il decreto n. 7/2024, recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”.

Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri il 25 gennaio 2024, fissa le elezioni europee all’8 e 9 giugno e l’accorpamento delle amministrative e regionali. Per l’anno 2024, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all’articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfetari di cui all’articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento.

L’art. 2 modifica e integra la vigente disciplina del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni dettata dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), intervenendo, in particolare, sulle disposizioni dedicate, rispettivamente, alla revisione delle anagrafi della popolazione residente (comma 233) e alla determinazione della “popolazione legale” (comma 236).

L’art. 3 interviene per garantire uniformità in tutto il territorio nazionale sia in ordine alla determinazione dei capoluoghi di provincia, evitando che sia lasciata alla mera discrezionalità delle amministrazioni provinciali, sia con riferimento al sistema elettorale agli stessi applicabile. Si stabilisce, infatti, che il sistema elettorale applicabile a tutti i comuni capoluoghi di provincia, indipendentemente dal relativo numero di abitanti, è quello previsto dagli articoli 72 e 73 del T.U.O.E.L. per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In base a tale sistema, il consiglio comunale è eletto con metodo proporzionale e per l’elezione del sindaco si fa luogo a un turno di ballottaggio, ove nessun candidato abbia ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti. Si disciplina, inoltre, l’ipotesi in cui la denominazione della provincia sia costituita dal nome di più comuni, stabilendo che in tal caso il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni medesimi. Ciò anche al fine di valorizzare lo status degli enti locali da cui la provincia deriva la propria denominazione e in conformità, del resto, a quanto già previsto dalla legge 11 giugno 2004, n. 148 istitutiva della provincia di Barletta-Andria-Trani.

L’art. 4 innalza il limite da due a tre mandati consecutivi per i Sindaci dei Comuni che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti eliminando, al contempo, ogni limite di mandato nei comuni fino a 5.000 abitanti. In deroga all’articolo 71, comma 10, del TUEL, si dispone che per l’anno 2024, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l’elezione è nulla.

 

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ANAC, inconferibilità e incompatibilità: consultazione per i modelli delle dichiarazioni pubbliche

L’ANAC ha avviato una consultazione on line sui modelli relativi alle dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità che dirigenti e direttori i titolari di incarichi dirigenziali e amministrativi presso enti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti di diritto privato in controllo pubblico ed enti sanitari, devono rendere pubbliche.

L’obiettivo più generale dell’Autorità è quello di semplificare la pubblicazione e la consultazione dei dati, documenti e informazioni da pubblicare ai sensi delle norme su anticorruzione e trasparenza (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33). Per far ciò ha avviato un percorso per la realizzazione di una Piattaforma unica della trasparenza, concepita come unico punto di accesso e consultazione dei dati che le amministrazioni sono chiamate a rendere conoscibili in virtù del citato decreto. La consultazione on line sui modelli per le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità, che terminerà il 14 febbraio 2024, si inserisce in questo percorso già avviato.

 

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Elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato

Con la Circolare n. 6/2024, indirizzata alle Prefetture, il Ministero dell’interno ricorda che il 24 febbraio p.v. è il termine ultimo previsto dalla vigente normativa entro il quale devono verificarsi le condizioni che rendono necessario il rinnovo dei consigli comunali per motivi diversi dalla scadenza naturale, ai fini dell’inclusione nel “turno di primavera” (art. 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall’art. 8, comma l, lettera a) della legge 30 aprile 1999, n. 120).

Alle prossime consultazioni sono pertanto interessati i consigli comunali per i quali entro il predetto termine sia intervenuto il provvedimento di scioglimento, ai sensi dell’art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In considerazione dell’imminente scadenza, richiama l’attenzione delle Prefetture affinché sia data tempestiva comunicazione delle fattispecie perfezionate alla data del 20 febbraio p. v. per le quali dovrà adottarsi il provvedimento di scioglimento dell’organo consiliare, con l’invio delle relative proposte. Ciò al fine di garantire il perfezionamento della procedura di scioglimento del consiglio comunale entro il termine ultimo del 24 febbraio 2024.

Infine, il ministero richiama l’attenzione delle Prefetture sulla necessità di trasmettere un elenco dei comuni i cui consigli sono stati sciolti ai sensi del citato art. 141 a decorrere dal 25 febbraio 2023 o di fornire, in caso negativo, un cortese cenno di assicurazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Via libera dal Consiglio dei Ministri al terzo mandato per i Sindaci per i Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta odierna, ha dato via libera al provvedimento che innalza il limite da due a tre mandati consecutivi per i Sindaci dei Comuni che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti eliminando, al contempo, ogni limite di mandato nei comuni fino a 5.000 abitanti.

Finalmente viene data una risposta positiva alla richiesta che da anni viene da tutti i sindaci e si sana, almeno in parte, un vulnus democratico che abbiamo sempre giudicato gravissimo”. Lo dichiara il presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro. A questo punto – continua Decaro – diventa inevitabile andare fino in fondo, estendendo il numero dei mandati anche per i sindaci dei Comuni sopra ai 15 mila abitanti. Una volta chiarito che soltanto gli elettori devono avere il diritto di giudicare se i propri sindaci devono essere confermati o mandati a casa, una disparità di trattamento nei confronti di soli 730 comuni più grandi, sul totale dei 7896 comuni italiani, appare davvero incomprensibile, e probabilmente anticostituzionale”.

È previsto inoltre l’accorpamento delle date di svolgimento delle elezioni europee, del primo turno delle amministrative e delle regionali, che interessano la Basilicata, l’Umbria e il Piemonte, che si svolgeranno nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.

 

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