Indennità di funzione spettante al sindaco di un Comune nato da una fusione

La determinazione delle indennità di funzione degli amministratori locali di un Comuna nato a seguito di fusione andrà effettuata prendendo come popolazione di riferimento, ai fini dell’individuazione della classe demografica di appartenenza, quella residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso. L’eccezione indicata dall’articolo 156 del TUEL per gli enti di nuova istituzione – utilizzo del dato dell’ultima popolazione residente disponibile – trova applicazione laddove non vi sia un penultimo anno di riferimento per il calcolo della popolazione residente. È questa in sintesi la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merito alla determinazione dell’indennità di funzione dovuta al Sindaco di un comune istituito, a partire dal 1° gennaio 2018, a seguito della fusione tra tre comuni.
Già con precedente nota n. 689 del 19/01/2021, il Ministero ha avuto come di osservare che il TUEL individua, per diversi fini, una disciplina normativa differenziata per classi demografiche, il cui criterio statistico di riferimento è dettato dall’articolo 156. Tale articolo, che al comma 1 prevede, in via generale, le classi demografiche di riferimento, stabilisce, al comma 2, che “le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all’attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura […] che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica ovvero secondo i dati dell’Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l’ultima popolazione disponibile”.
Con specifico riguardo alla determinazione dell’indennità di funzione degli amministratori locali, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha affermato che “il criterio della “… popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente…” di cui all’art. 156, 2° comma, del decreto legislativo 267/2000 rappresenta la normativa di riferimento per una corretta modalità di rilevazione delle variazioni demografiche degli enti locali, che, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel D.M. 4 aprile 2000, n. 119, costituiscono il presupposto per l’adeguamento delle indennità spettanti agli Amministratori” (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, deliberazione n. 7/SEZAUT/2010/QMIG).
Dunque, la giurisprudenza contabile ha inteso rapportare le indennità di funzione ad una popolazione intesa in senso dinamico, rappresentata dai dati di più recente acquisizione – la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente, così come accertata dall’ISTAT- e non ad un dato statico, così come espresso dal censimento (Corte dei Conti Sez. Veneto deliberazione n. 320/2013/PAR; Sez. Campania deliberazione n. 7/2015/PA; Sez. Puglia deliberazione n. 141/2016/PAR; Sez. Piemonte deliberazione n. 94/2018/PAR).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Per la relazione di fine mandato rileva il termine di 60 giorni dalla scadenza del mandato originario

La sottoscrizione della relazione di fine mandato deve essere effettuata nel termine ultimo “ordinario” di 60 giorni dalla scadenza del mandato originario, ossia la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima elezione (art. 51 TUEL), indipendentemente dalla data delle nuove elezioni; in tal caso la relazione di fine mandato deve essere redatta «non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato» (art. 4, comma 2, D.lgs. n. 149/2011). Nel caso, invece, di scioglimento anticipato degli organi democratici dell’ente locale, il termine di riferimento è la data delle elezioni (art. 4, comma 3, D.lgs. n. 149/2011 e art. 2 della L. n. 182/1991), e la relazione di fine mandato deve essere redatta «entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni». È quanto chiarito dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, con sentenza n. 5/2021, che hanno affrontato il caso di un Comune a cui, con riferimento all’anno 2020, la Sezione regionale di controllo ha contestato la violazione della legge, in ragione della violazione dei termini di presentazione della relazione per effetto della proroga del mandato, a seguito dello slittamento delle consultazioni elettorali.
L’esatto adempimento dell’obbligo di resa e diffusione della relazione di fine mandato è infatti conformato da una dettagliata disciplina di legge, articolatamente prevista dall’art. 4 del D.lgs. n. 149/2011, riguardante tempi e contenuti.
L’art. 4 sopra richiamato, introdotto dal D.L. n. 174/2012, come noto, prevede che, al termine del mandato amministrativo, ogni comune e provincia predisponga una specifica relazione; tale documento deve essere predisposto dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale ed è successivamente sottoscritto dal Sindaco e dal Presidente della provincia non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione, la relazione di fine mandato deve altresì essere certificata dall’organo di revisione dell’ente e, nei successivi tre giorni, la relazione di fine mandato deve essere trasmessa alla sezione regionale della Corte dei conti unitamente alla certificazione.
Inoltre, la relazione di fine mandato e la certificazione devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
In caso di scioglimento anticipato del consiglio, incombe sul Sindaco (dimissionario) sempre l’obbligo di firmare la relazione di fine mandato, prima di poter considerare conclusi i rapporti con il Comune. In tal caso, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte dei revisori avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse alla Corte dei conti. In caso di mancata predisposizione e pubblicazione della Relazione di fine mandato, al Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al Responsabile del servizio finanziario o al Segretario generale è ridotto della metà l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti per i tre mesi successivi.
Lo slittamento delle consultazioni determina una nuova ed eccezionale ipotesi di “prorogatio” delle funzioni (ma non del mandato), in deroga a quella ordinariamente prevista dall’art. 1 del D.L. n. 293/1991 (conv. L. n. 444/1994). In virtù della decisione della Corte, ne discende che la scadenza della relazione di fine mandato, per gli enti interessati alle elezioni amministrative di settembre/ottobre 2021, è fissata al 6 aprile 2021, ovvero al 19 aprile per i comuni che hanno avuto il ballottaggio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

È stato pubblicato in G.U. n. 62 del 13 marzo 2021 il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 21 dicembre 2020, concernente il riparto del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l’annualità 2020. Le risorse assegnate al Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all’art. 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, per l’anno 2020, pari a complessivamente euro 78.100.000,00 sono attribuite alle regioni per gli interventi e i servizi di cui all’art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze 23 novembre 2016. Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall’effettivo versamento alle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’erogazione agli ambiti territoriali è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dall’effettivo trasferimento delle risorse secondo le modalità di cui all’allegato A che forma parte integrante del decreto. Le regioni adottano indirizzi di programmazione per l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2016, per l’annualità 2020, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo comunque il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. L’erogazione delle risorse di ciascuna annualità del Fondo è condizionata alla rendicontazione, da parte delle regioni sugli utilizzi delle risorse ripartite nel secondo anno precedente secondo le modalità di cui all’allegato C del presente decreto. Le rendicontazioni relative alle annualità 2017 e 2018 riportano le informazioni sul riparto e l’erogazione agli ambiti territoriali secondo le modalità di cui all’allegato A. . L’erogazione delle risorse è condizionata alla rendicontazione dell’effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, ed eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anac, progetto trasparenza

L’ANAC ha pubblicato il Monitoraggio conoscitivo sulla “esperienza della trasparenza”. Il report presenta gli esiti di un’attività di elaborazione e analisi di dati condotta dall’Autorità nell’ambito del Progetto sperimentale sulla trasparenza, che tra le principali finalità annovera lo studio della “richiesta di trasparenza” a circa otto anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 33/2013 e di quale sarà la potenziale domanda di trasparenza nel prossimo futuro. A tale scopo, il Progetto prevede un’ampia fase di c.d. “monitoraggio conoscitivo” volto a rilevare considerazioni tratte dall’esperienza e dalla percezione delle politiche e pratiche di trasparenza attiva da parte di una molteplicità di attori e portatori di interesse. Il monitoraggio si articola in più attività con lo scopo di acquisire i contributi necessari, di ascoltare più voci e di contribuire ad arricchire il patrimonio conoscitivo sul tema delineando così quali sono le criticità del sistema e quali invece gli aspetti da valorizzare. I dati sui procedimenti di vigilanza in materia di trasparenza sono stati elaborati per ottenere una visione di insieme, con livelli di approfondimento di volta in volta maggiori, il dettaglio di “Chi segnala”, ovvero l’origine dei procedimenti e le tipologie di soggetti segnalanti, “Chi viene segnalato”, ovvero le amministrazioni e organizzazioni oggetto dei procedimenti, “Chi segnala chi”, ovvero il rapporto tra origine e organizzazioni oggetto dei procedimenti, “Chi segnala cosa”, ovvero il rapporto tra origine e sezioni di “Amministrazione Trasparente” oggetto dei procedimenti , e la riproposizione delle principali di tali analisi declinate secondo le variabili geografiche a disposizione. Il report presenta infine, alla luce degli esiti delle elaborazioni e in raccordo con quanto emerso dalle altre analisi condotte nell’ambito del Progetto, alcune considerazioni raggruppate in temi salienti sulle politiche e pratiche della trasparenza amministrativa attiva che in questi anni hanno contribuito a promuovere uno dei principi fondamentali della democrazia, la trasparenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio comunale

La Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con deliberazione n. 47/2021, nel dare riscontro ad una richiesta di parere in merito all’indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio comunale, ha ricordato che ove nello statuto di un comune con popolazione sino a 15.000 abitanti sia prevista – alla luce del disposto dell’art. 39, comma 1, TUEL – la figura del Presidente del Consiglio comunale, a quest’ultimo non possa che spettare l’indennità di funzione, di cui all’art. 5 del Decreto 4 aprile 2000, n. 119. La concreta quantificazione di quest’ultima, come peraltro già messo in evidenza da altra Sezione di questa Corte (Sez. controllo Lombardia n. 67/2020/PAR), presuppone un espresso atto deliberativo da parte del Comune, in quanto tale quantificazione – alla luce anche della novella recata dall’art. 57-quater, comma 1, del d. l. 26 ottobre 2019, n. 124, (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) che ha inserito un comma 8 bis all’interno dell’art. 82 TUEL in forza del quale «la misura dell’indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti» – non appare poter operare ex lege, postulando una scelta decisionale rimessa alla discrezionalità dell’Ente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il Garante privacy sanziona il Ministero dello sviluppo economico

Il Garante per la privacy ha ordinato al Mise il pagamento di una sanzione di 75mila euro per non avere nominato il Responsabile della protezione dati (Rpd) entro il 28 maggio 2018, data di piena applicazione del Gdpr, e avere diffuso sul sito web istituzionale informazioni personali di oltre 5mila manager.
Per la prima volta l’Autorità ha sanzionato una Pa per non avere designato il Rdp entro il termine stabilito ed avere provveduto alla nomina e alla comunicazione al Garante dei dati di contatto con notevole ritardo. Ciò nonostante il Garante avesse, fin dal maggio 2017, avviato una articolata attività informativa rivolta a tutti i Ministeri, indicando proprio la nomina del Rpd tra le priorità da tenere in considerazione nel percorso di adeguamento al nuovo quadro giuridico del Regolamento.
La mancata nomina, è emersa nel corso di una istruttoria, aperta dall’Ufficio anche a seguito di alcune segnalazioni, con la quale è stata accertata la presenza sul sito del Ministero di una pagina web con un elenco di manager nella quale erano visibili e liberamente scaricabili i dati personali di più di cinquemila professionisti: nominativo, codice fiscale, e-mail, curriculum vitae integrale con telefono cellulare e, in alcuni casi copia del documento di riconoscimento e della tessera sanitaria. All’elenco avrebbero dovuto attingere le piccole e medie imprese, destinatarie dei voucher previsti dalla legge di bilancio 2019, per l’acquisto di consulenze volte a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale.
Dal sito era inoltre possibile scaricare anche il decreto direttoriale con il quale l’elenco era stato approvato, contenente dati e informazioni di tutti i manager. Nel rilevare l’illiceità del trattamento, il Garante ha ritenuto che il decreto direttoriale richiamato dal Mise, contrariamente a quanto da esso sostenuto, non costituisce una adeguata base normativa per la diffusione dei dati online.
L’Autorità ha ritenuto, inoltre, che la pubblicazione integrale dei curricula, senza alcun filtro, rappresenta un trattamento di dati sproporzionato, non in linea con i principi del Gdpr. Per consentire l’incontro tra la domanda delle società e l’offerta di consulenza da parte dei manager sarebbe stato sufficiente utilizzare strumenti meno invasivi rispetto alla pubblicazione sul web dei dati e delle informazioni di tutti i manager, evitando così il rischio di esporli ad utilizzi non legittimi da parte di terzi (es.: furti d’identità, profilazione illecita, phishing, ecc.). Si sarebbero potute prevedere, ad esempio, forme di accesso selettivo ad aree riservate del sito istituzionale mediante l’attribuzione di credenziali di autenticazione (es. username o password), oppure ancora tramite gli strumenti previsti dal CAD, che permettessero la consultazione solo alle Pmi interessate.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

L’Amministrazione che ha stipulato un accordo con altre Amministrazioni può recederne unilateralmente

La Pubblica Amministrazione che abbia stipulato un accordo o una convenzione con altre Pubbliche Amministrazioni, art. 30 del TUEL, conserva il potere di recederne unilateralmente con atto motivato. È quanto ribadito dal TAR Abruzzo, sentenza 3 marzo 2021, n. 89.
Gli accordi tra amministrazioni costituiscono strumenti di semplificazione e di razionale coordinamento dell’assetto degli interessi pubblici in attuazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. La predetta qualificazione trova puntuale riscontro sotto il profilo sistematico-normativo nell’inserimento degli accordi in argomento all’interno del capo IV della l. n. 241/1990 relativo alla semplificazione amministrativa.
Gli accordi ex art. 15 della l. n. 241/1990 si connotano per la loro spiccata valenza pubblicistica atteso che la volontà delle Amministrazioni non è mai assimilabile ad una “volontà negoziale” fondata sull’autonomia privata, ma è una “volontà discrezionale” funzionalizzata alla tutela degli interessi pubblici. Trattasi di moduli consensuali ed organizzativi dell’azione amministrativa (che si contrappongono al tradizionale modulo unilaterale provvedimentale ma che condividono, con quest’ultimo, il perseguimento dell’interesse pubblico) di esercizio della potestà pubblica che sostituiscono la sequenza procedimentale destinata a sfociare nell’accordo alla pluralità di procedimenti condotti in modo autonomo dalle diverse Amministrazioni (T.A.R. Lombardia, Sez. II, 14 gennaio 2009, n. 90). In definitiva, con questo modello convenzionale l’Amministrazione esercita una funzione pubblica (C.d.S., Sez. V, 16 marzo 2016, n. 1053) ed in tal modo viene assicurata l’azione integrata e coordinata dell’esercizio di funzioni proprie delle amministrazioni in vista del conseguimento di un risultato comune (Cass. civ., Sez. un., ord. 13 luglio 2006, n. 15893).
Riconosciuta la connotazione pubblicistica agli accordi tra PP.AA. ex art. 15 l. 7 agosto 1990, n. 241 ed ex art. 30 t.u.e.l., ne consegue, come ineludibile corollario, che l’Amministrazione possa sempre recedere dall’accordo in quanto tale potere è espressione “del principio di inesauribilità del potere pubblico, che caratterizza l’esercizio delle funzioni pubbliche” (C.d.S., Sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3786). Il potere di recedere (nel pubblico interesse) dagli accordi amministrativi, non rappresenta altro se non la particolare configurazione che la potestà di revoca assume quando il potere amministrativo è stato esercitato mediante un accordo iniziale anziché in forma unilaterale (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, sent. 20 dicembre 2014, n. 3141). Il provvedimento che sia espressione di un tale potere di recesso va adeguatamente motivato, tenendo conto delle circostanze avvenute e delle esigenze di spesa (C.d.S., Sez. IV, sent. 4 giugno 2014, n. 2859) e mediante l’indicazione del processo valutativo degli interessi su cui si va ad incidere (C.d.S., Sez. V, 22 marzo 2016, n. 1172). Il potere di recesso dagli accordi tra amministrazioni non discende dall’art. 11, comma 4, della l. n. 241/1990, che prevede l’indennizzo in caso di recesso legittimo dell’amministrazione dall’accordo, ma direttamente dal principio generale della “inesauribilità del potere pubblico”, di talché nel caso di accordo stipulato tra più PP.AA. e di recesso di una delle Amministrazioni, non spetta alle altre PP.AA. alcun indennizzo per eventuali pregiudizi subiti a seguito del recesso (T.A.R. Piemonte, Sez. I, sent. 23 aprile 2019, n. 463), con conseguente inapplicabilità anche dell’ultimo periodo dell’art. 21-quinquies, comma 1, della l. n. 241/1990.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

TAR Toscana: illegittime le proroghe al 2033 delle concessioni del demanio marittimo

Il rilascio delle concessioni demaniali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE è subordinato all’espletamento di una procedura di selezione tra potenziali candidati, che deve presentare garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità, con la conseguenza che è illegittima la proroga disposta dall’Amministrazione resistente e la conseguente decisione di non dar corso alla procedura comparativa perché disposte in aperta violazione del divieto, introdotto dalla normativa eurounitaria, di applicazione dell’art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145 del 2018. È quanto ha stabilito il TAR Toscana, sentenza  8 marzo 2021, n. 363.
La Sezione ha ricordato che prima ancora della nota sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016 (in cause riunite C-458/14, Promoimpresa S.r.l. e C-67/15, Mario Melis e altri), la giurisprudenza aveva già largamente aderito all’interpretazione dell’art. 37 cod. nav. che privilegia l’esperimento della selezione pubblica nel rilascio delle concessioni demaniali marittime, derivante dall’esigenza di applicare le norme conformemente ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza, sanciti dalla direttiva 123/2016, essendo pacifico che tali principi si applicano anche a materie diverse dagli appalti, in quanto riconducibili ad attività, suscettibile di apprezzamento in termini economici.
In tal senso si era espresso, già da tempo risalente, il Consiglio di Stato che ha ritenuto applicabili i detti principi “anche alle concessioni di beni pubblici, fungendo da parametro di interpretazione e limitazione del diritto di insistenza di cui all’ art. 37 del codice della navigazione”, sottolineandosi che “la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione” (Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2005 n. 168; id. 31 gennaio 2017 n. 394).
Detti principi sono stati riaffermati dalla Corte di Giustizia UE, nella nota sentenza sez. V, 14 luglio 2016, in cause riunite C-458/14 e C-67/15, ad avviso della quale “L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati”.
Da tale sentenza, si desume che la proroga ex lege delle concessioni demaniali aventi natura turistico-ricreativa non può essere generalizzata, dovendo la normativa nazionale ispirarsi alle regole della Unione europea sulla indizione delle gare. La Corte di Giustizia, più specificamente, chiamata a pronunciarsi sulla portata dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (cd. Bolkestein) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), ha affermato, in primo luogo, che le concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo rientrano in linea di principio nel campo di applicazione della suindicata direttiva, restando rimessa al giudice nazionale la valutazione circa la natura “scarsa” o meno della risorsa naturale attribuita in concessione, con conseguente illegittimità di un regime di proroga ex lege delle concessioni aventi ad oggetto risorse naturali scarse, regime ritenuto equivalente al rinnovo automatico delle concessioni in essere, espressamente vietato dall’art. 12 della direttiva.
In secondo luogo, la Corte di giustizia ha affermato che, per le concessioni alle quali la direttiva non può trovare applicazione, l’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) osta a una normativa nazionale, come quella italiana oggetto dei rinvii pregiudiziali, che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentino un interesse transfrontaliero certo.
Pertanto, in seguito alla soppressione, in ragione delle disposizioni legislative sopra richiamate, dell’istituto del “diritto di insistenza”, ossia del diritto di preferenza dei concessionari uscenti, l’amministrazione che intenda procedere a una nuova concessione del bene demaniale marittimo con finalità turistico-ricreativa, in aderenza ai principi eurounitari della libera di circolazione dei servizi, della par condicio, dell’imparzialità e della trasparenza, ai sensi del novellato art. 37 cod. nav., è tenuta ad indire una procedura selettiva e a dare prevalenza alla proposta di gestione privata del bene che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e risponda a un più rilevante interesse pubblico, anche sotto il profilo economico.
A fronte dell’intervenuta cessazione del rapporto concessorio, come sopra già evidenziato, il titolare del titolo concessorio in questione può vantare un mero interesse di fatto a che l’amministrazione proceda ad una nuova concessione in suo favore e non già una situazione qualificata in qualità di concessionario uscente, con conseguente inconfigurabilità di alcun obbligo di proroga ex lege o da parte dell’amministrazione.
Ne deriva che l’operatività delle proroghe disposte dal legislatore nazionale non può che essere esclusa in ossequio alla pronuncia del 2016 del giudice eurounitario, come già stabilito dal Consiglio di Stato, sez. VI, 18 novembre 2019, n. 7874, con riferimento, sia alle proroghe disposte dall’art. 1, comma 18, d.l. n. 194 del 2009 e dall’art. 34-duodecies, d.l. n. 179 del 2012, e, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’art. 1, comma 547, l. 24 dicembre 2012, n. 228, sia alla proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali in essere fino al 2033, disposta dall’articolo unico, comma 683, l. 30 dicembre 2018, n. 145.
Di talché la proroga legale delle concessioni demaniali in assenza di gara “non può avere cittadinanza nel nostro ordinamento”.
Peraltro, anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10 del 29 gennaio 2021, in relazione ad una norma di legge regionale che prevedeva un meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime già esistenti, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, affermando fra l’altro, che tale meccanismo di rinnovo sottrarrebbe le concessioni “alle procedure a evidenza pubblica conformi ai principi, comunitari e statali, di tutela della concorrenza… per consentire de facto la mera prosecuzione dei rapporti concessori già in essere, con un effetto di proroga sostanzialmente automatica – o comunque sottratta alla disciplina concorrenziale – in favore dei precedenti titolari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Whistleblowers, report dell’attività sanzionatoria svolta dall’ANAC nel 2020

L’ANAC ha pubblicato un breve resoconto dell’attività sanzionatoria in materia di whistleblowing, svolta dall’ANAC nel corso del 2020. Le tre delibere sanzionatorie adottate nel periodo di riferimento contengono l’accertamento, da parte dell’Autorità, della natura ritorsiva delle misure disposte nei confronti del whistleblower, delle quali è stata tra l’altro dichiarata la nullità (comma 7 dell’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001). Nel documento sono contenute le motivazioni alla base delle decisioni di ANAC di sanzionare i soggetti responsabili della violazione della disciplina sul whistleblowing.
Nel corso del 2020, oltre a definire complessivamente 1616 fascicoli in materia di whistleblowing, l’ANAC ha riscritto il regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro (art. 54 del D.lgs. n. 165/2001), adottato dal Consiglio con la Delibera n. 690 del 1° luglio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 18.8.2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Indennità di funzione spettante al sindaco insegnante a tempo determinato

Sebbene non sia possibile per il lavoratore a tempo determinato essere collocato in aspettativa non retribuita, questi, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza contabile, non potrà percepire l’indennità di funzione in misura piena. È questa, in sintesi, la risposta fornita dal Ministero dell’Interno in merito alla misura dell’indennità di funzione spettante a un sindaco, insegnante a tempo determinato per l’anno scolastico in corso.

Di seguito la risposta completa del Ministero:
L’articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267/2000 – per quanto qui interessa – stabilisce che: “i membri delle giunte di comuni e province che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato”. Il successivo articolo 82, comma 1, prevede il dimezzamento dell’indennità di funzione per i componenti degli organi esecutivi dei comuni che, in quanto lavoratori dipendenti, non abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita.
La norma ha la finalità “di indurre gli amministratori ad esercitare a tempo pieno il proprio mandato, diminuendo forfettariamente l’indennità loro spettante in ragione del prevedibile minore impegno che dedicherebbero all’esercizio della funzione pubblica, nel caso optino per lo svolgimento di altra attività lavorativa” (cfr. Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 19/PAR/2013).
Più nel dettaglio, la ratio dell’articolo 82, comma 1, è quella di “promuovere e riconoscere, compensandola, la totale dedizione dell’amministratore pubblico al perseguimento degli interessi della collettività, consentendogli di percepire somme che gli consentano di mantenere il necessario grado di indipendenza economica per tutto il periodo di esercizio delle funzioni. La medesima ovviamente, viene ad assumere minore pregnanza allorquando il singolo assessore già percepisca un proprio stipendio come lavoratore dipendente, avendo scelto di non prendere il periodo di aspettativa previsa dalla legge. Proprio questa situazione, e cioè il venire meno delle impellenti necessità di sostentamento economico, giustifica la riduzione dell’indennità al 50%” (cfr. Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 88/2019/PAR). In definitiva, “il dimezzamento dell’indennità prevista per […] il lavoratore dipendente che non chiede l’aspettativa è una misura diretta a impedire la fruizione del doppio emolumento (stipendiale e indennitario) per intero” (cfr. Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 92/2017/PAR).
Questo Ministero ha più volte evidenziato che l’indennità di funzione va riconosciuta per intero agli amministratori locali che, per legge, non possono avvalersi della facoltà di porsi in aspettativa non retribuita quali i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti, i pensionati nonché i lavoratori dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria e sospesi dal lavoro per la durata della stessa.
Tale interpretazione ha trovato conferma in diverse pronunce della Corte dei Conti, la quale ha chiarito che: “Nel caso in cui (…) il dipendente non goda, a priori, della possibilità di opzione, e ciò non per volontà sua o di altri soggetti dell’ordinamento ma per decisione dello stesso legislatore, deve ritenersi che non possa neppure farsi applicazione, nei suoi confronti, della norma che prevede il dimezzamento dell’indennità di carica previsto solo per coloro che abbiano scelto (e non che gli sia stato imposto legislativamente) di non avvalersi della possibilità di essere collocati in aspettativa” (cfr. Corte dei Conti, Sezioni riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, deliberazione 26/2013/SS.RR./PAR; condivide l’assunto, in linea generale, anche Corte dei Conti, Puglia, deliberazione n. 75/2019/PAR cit.).
È stato anche evidenziato che: “L’art. 81 TUEL afferma il diritto degli amministratori a essere collocati in aspettativa non retribuita se lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione per la tipologia del relativo rapporto (a tempo pieno o parziale, indeterminato o determinato) (…). Ne consegue che, ai fini del dimezzamento dell’indennità di funzione, è indifferente la natura (…) del rapporto di lavoro dipendente, rilevando unicamente la circostanza che l’amministratore, avendo il diritto a essere collocato in aspettativa non retribuita, non ne abbia fatto richiesta” (cfr. Corte dei Conti, Puglia, deliberazione n. 75/2019/PAR cit., nonché Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 109/2018/PAR).
In tema di rapporto di lavoro a tempo determinato, la Corte dei Conti, modificando parzialmente l’orientamento sopra illustrato, ha recentemente osservato che “considerato che la struttura e le caratteristiche del contratto di lavoro a tempo determinato, connotato dalla prefissione di un termine, rendono tale tipologia contrattuale incompatibile con l’istituto dell’aspettativa […] non risulta consentito ammettere il lavoratore a tempo determinato alla indennità nella misura piena, in quanto lo stesso, risultando oggettivamente tenuto a proseguire nel proprio rapporto di lavoro, non potrebbe assolvere all’incarico a tempo pieno e in forma esclusiva e, inoltre, si troverebbe a percepire per intero sia l’indennità di funzione sia il trattamento stipendiale” (Corte dei Conti, Sezione di controllo della Sardegna, deliberazione n. 8 del 12 febbraio 2020).
In conclusione, il dimezzamento dell’indennità di funzione è correlato esclusivamente alla possibilità di chiedere l’aspettativa; ogni qualvolta ciò sia non sia possibile, nei casi e per le ragioni sopra illustrate, detta indennità va riconosciuta per intero.
Secondo quanto osservato dal Giudice contabile, come visto, a tale principio fa eccezione il caso in cui l’amministratore sia un lavoratore dipendente a tempo determinato, in quanto in tale ipotesi il riconoscimento dell’indennità piena “concretizzerebbe una ingiustificata discriminazione tra le due situazioni soggettive esaminate: quella dell’amministratore in aspettativa non retribuita, con diritto a percepire la sola indennità di funzione e quella dell’amministratore/lavoratore a termine che percepirebbe oltre all’indennità in misura piena il proprio trattamento stipendiale” (Sez. Sardegna, del. n. 8/2020 cit.).
Pertanto, sebbene non sia possibile per il lavoratore a tempo determinato essere collocato in aspettativa non retribuita, questi, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza contabile, non potrà percepire l’indennità di funzione in misura piena.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION