TAR Toscana: illegittime le proroghe al 2033 delle concessioni del demanio marittimo

Il rilascio delle concessioni demaniali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE è subordinato all’espletamento di una procedura di selezione tra potenziali candidati, che deve presentare garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità, con la conseguenza che è illegittima la proroga disposta dall’Amministrazione resistente e la conseguente decisione di non dar corso alla procedura comparativa perché disposte in aperta violazione del divieto, introdotto dalla normativa eurounitaria, di applicazione dell’art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145 del 2018. È quanto ha stabilito il TAR Toscana, sentenza  8 marzo 2021, n. 363.
La Sezione ha ricordato che prima ancora della nota sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016 (in cause riunite C-458/14, Promoimpresa S.r.l. e C-67/15, Mario Melis e altri), la giurisprudenza aveva già largamente aderito all’interpretazione dell’art. 37 cod. nav. che privilegia l’esperimento della selezione pubblica nel rilascio delle concessioni demaniali marittime, derivante dall’esigenza di applicare le norme conformemente ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza, sanciti dalla direttiva 123/2016, essendo pacifico che tali principi si applicano anche a materie diverse dagli appalti, in quanto riconducibili ad attività, suscettibile di apprezzamento in termini economici.
In tal senso si era espresso, già da tempo risalente, il Consiglio di Stato che ha ritenuto applicabili i detti principi “anche alle concessioni di beni pubblici, fungendo da parametro di interpretazione e limitazione del diritto di insistenza di cui all’ art. 37 del codice della navigazione”, sottolineandosi che “la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione” (Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2005 n. 168; id. 31 gennaio 2017 n. 394).
Detti principi sono stati riaffermati dalla Corte di Giustizia UE, nella nota sentenza sez. V, 14 luglio 2016, in cause riunite C-458/14 e C-67/15, ad avviso della quale “L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati”.
Da tale sentenza, si desume che la proroga ex lege delle concessioni demaniali aventi natura turistico-ricreativa non può essere generalizzata, dovendo la normativa nazionale ispirarsi alle regole della Unione europea sulla indizione delle gare. La Corte di Giustizia, più specificamente, chiamata a pronunciarsi sulla portata dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (cd. Bolkestein) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), ha affermato, in primo luogo, che le concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo rientrano in linea di principio nel campo di applicazione della suindicata direttiva, restando rimessa al giudice nazionale la valutazione circa la natura “scarsa” o meno della risorsa naturale attribuita in concessione, con conseguente illegittimità di un regime di proroga ex lege delle concessioni aventi ad oggetto risorse naturali scarse, regime ritenuto equivalente al rinnovo automatico delle concessioni in essere, espressamente vietato dall’art. 12 della direttiva.
In secondo luogo, la Corte di giustizia ha affermato che, per le concessioni alle quali la direttiva non può trovare applicazione, l’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) osta a una normativa nazionale, come quella italiana oggetto dei rinvii pregiudiziali, che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentino un interesse transfrontaliero certo.
Pertanto, in seguito alla soppressione, in ragione delle disposizioni legislative sopra richiamate, dell’istituto del “diritto di insistenza”, ossia del diritto di preferenza dei concessionari uscenti, l’amministrazione che intenda procedere a una nuova concessione del bene demaniale marittimo con finalità turistico-ricreativa, in aderenza ai principi eurounitari della libera di circolazione dei servizi, della par condicio, dell’imparzialità e della trasparenza, ai sensi del novellato art. 37 cod. nav., è tenuta ad indire una procedura selettiva e a dare prevalenza alla proposta di gestione privata del bene che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e risponda a un più rilevante interesse pubblico, anche sotto il profilo economico.
A fronte dell’intervenuta cessazione del rapporto concessorio, come sopra già evidenziato, il titolare del titolo concessorio in questione può vantare un mero interesse di fatto a che l’amministrazione proceda ad una nuova concessione in suo favore e non già una situazione qualificata in qualità di concessionario uscente, con conseguente inconfigurabilità di alcun obbligo di proroga ex lege o da parte dell’amministrazione.
Ne deriva che l’operatività delle proroghe disposte dal legislatore nazionale non può che essere esclusa in ossequio alla pronuncia del 2016 del giudice eurounitario, come già stabilito dal Consiglio di Stato, sez. VI, 18 novembre 2019, n. 7874, con riferimento, sia alle proroghe disposte dall’art. 1, comma 18, d.l. n. 194 del 2009 e dall’art. 34-duodecies, d.l. n. 179 del 2012, e, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’art. 1, comma 547, l. 24 dicembre 2012, n. 228, sia alla proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali in essere fino al 2033, disposta dall’articolo unico, comma 683, l. 30 dicembre 2018, n. 145.
Di talché la proroga legale delle concessioni demaniali in assenza di gara “non può avere cittadinanza nel nostro ordinamento”.
Peraltro, anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10 del 29 gennaio 2021, in relazione ad una norma di legge regionale che prevedeva un meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime già esistenti, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, affermando fra l’altro, che tale meccanismo di rinnovo sottrarrebbe le concessioni “alle procedure a evidenza pubblica conformi ai principi, comunitari e statali, di tutela della concorrenza… per consentire de facto la mera prosecuzione dei rapporti concessori già in essere, con un effetto di proroga sostanzialmente automatica – o comunque sottratta alla disciplina concorrenziale – in favore dei precedenti titolari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Whistleblowers, report dell’attività sanzionatoria svolta dall’ANAC nel 2020

L’ANAC ha pubblicato un breve resoconto dell’attività sanzionatoria in materia di whistleblowing, svolta dall’ANAC nel corso del 2020. Le tre delibere sanzionatorie adottate nel periodo di riferimento contengono l’accertamento, da parte dell’Autorità, della natura ritorsiva delle misure disposte nei confronti del whistleblower, delle quali è stata tra l’altro dichiarata la nullità (comma 7 dell’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001). Nel documento sono contenute le motivazioni alla base delle decisioni di ANAC di sanzionare i soggetti responsabili della violazione della disciplina sul whistleblowing.
Nel corso del 2020, oltre a definire complessivamente 1616 fascicoli in materia di whistleblowing, l’ANAC ha riscritto il regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro (art. 54 del D.lgs. n. 165/2001), adottato dal Consiglio con la Delibera n. 690 del 1° luglio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 18.8.2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Indennità di funzione spettante al sindaco insegnante a tempo determinato

Sebbene non sia possibile per il lavoratore a tempo determinato essere collocato in aspettativa non retribuita, questi, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza contabile, non potrà percepire l’indennità di funzione in misura piena. È questa, in sintesi, la risposta fornita dal Ministero dell’Interno in merito alla misura dell’indennità di funzione spettante a un sindaco, insegnante a tempo determinato per l’anno scolastico in corso.

Di seguito la risposta completa del Ministero:
L’articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267/2000 – per quanto qui interessa – stabilisce che: “i membri delle giunte di comuni e province che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato”. Il successivo articolo 82, comma 1, prevede il dimezzamento dell’indennità di funzione per i componenti degli organi esecutivi dei comuni che, in quanto lavoratori dipendenti, non abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita.
La norma ha la finalità “di indurre gli amministratori ad esercitare a tempo pieno il proprio mandato, diminuendo forfettariamente l’indennità loro spettante in ragione del prevedibile minore impegno che dedicherebbero all’esercizio della funzione pubblica, nel caso optino per lo svolgimento di altra attività lavorativa” (cfr. Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 19/PAR/2013).
Più nel dettaglio, la ratio dell’articolo 82, comma 1, è quella di “promuovere e riconoscere, compensandola, la totale dedizione dell’amministratore pubblico al perseguimento degli interessi della collettività, consentendogli di percepire somme che gli consentano di mantenere il necessario grado di indipendenza economica per tutto il periodo di esercizio delle funzioni. La medesima ovviamente, viene ad assumere minore pregnanza allorquando il singolo assessore già percepisca un proprio stipendio come lavoratore dipendente, avendo scelto di non prendere il periodo di aspettativa previsa dalla legge. Proprio questa situazione, e cioè il venire meno delle impellenti necessità di sostentamento economico, giustifica la riduzione dell’indennità al 50%” (cfr. Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 88/2019/PAR). In definitiva, “il dimezzamento dell’indennità prevista per […] il lavoratore dipendente che non chiede l’aspettativa è una misura diretta a impedire la fruizione del doppio emolumento (stipendiale e indennitario) per intero” (cfr. Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 92/2017/PAR).
Questo Ministero ha più volte evidenziato che l’indennità di funzione va riconosciuta per intero agli amministratori locali che, per legge, non possono avvalersi della facoltà di porsi in aspettativa non retribuita quali i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti, i pensionati nonché i lavoratori dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria e sospesi dal lavoro per la durata della stessa.
Tale interpretazione ha trovato conferma in diverse pronunce della Corte dei Conti, la quale ha chiarito che: “Nel caso in cui (…) il dipendente non goda, a priori, della possibilità di opzione, e ciò non per volontà sua o di altri soggetti dell’ordinamento ma per decisione dello stesso legislatore, deve ritenersi che non possa neppure farsi applicazione, nei suoi confronti, della norma che prevede il dimezzamento dell’indennità di carica previsto solo per coloro che abbiano scelto (e non che gli sia stato imposto legislativamente) di non avvalersi della possibilità di essere collocati in aspettativa” (cfr. Corte dei Conti, Sezioni riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, deliberazione 26/2013/SS.RR./PAR; condivide l’assunto, in linea generale, anche Corte dei Conti, Puglia, deliberazione n. 75/2019/PAR cit.).
È stato anche evidenziato che: “L’art. 81 TUEL afferma il diritto degli amministratori a essere collocati in aspettativa non retribuita se lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione per la tipologia del relativo rapporto (a tempo pieno o parziale, indeterminato o determinato) (…). Ne consegue che, ai fini del dimezzamento dell’indennità di funzione, è indifferente la natura (…) del rapporto di lavoro dipendente, rilevando unicamente la circostanza che l’amministratore, avendo il diritto a essere collocato in aspettativa non retribuita, non ne abbia fatto richiesta” (cfr. Corte dei Conti, Puglia, deliberazione n. 75/2019/PAR cit., nonché Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 109/2018/PAR).
In tema di rapporto di lavoro a tempo determinato, la Corte dei Conti, modificando parzialmente l’orientamento sopra illustrato, ha recentemente osservato che “considerato che la struttura e le caratteristiche del contratto di lavoro a tempo determinato, connotato dalla prefissione di un termine, rendono tale tipologia contrattuale incompatibile con l’istituto dell’aspettativa […] non risulta consentito ammettere il lavoratore a tempo determinato alla indennità nella misura piena, in quanto lo stesso, risultando oggettivamente tenuto a proseguire nel proprio rapporto di lavoro, non potrebbe assolvere all’incarico a tempo pieno e in forma esclusiva e, inoltre, si troverebbe a percepire per intero sia l’indennità di funzione sia il trattamento stipendiale” (Corte dei Conti, Sezione di controllo della Sardegna, deliberazione n. 8 del 12 febbraio 2020).
In conclusione, il dimezzamento dell’indennità di funzione è correlato esclusivamente alla possibilità di chiedere l’aspettativa; ogni qualvolta ciò sia non sia possibile, nei casi e per le ragioni sopra illustrate, detta indennità va riconosciuta per intero.
Secondo quanto osservato dal Giudice contabile, come visto, a tale principio fa eccezione il caso in cui l’amministratore sia un lavoratore dipendente a tempo determinato, in quanto in tale ipotesi il riconoscimento dell’indennità piena “concretizzerebbe una ingiustificata discriminazione tra le due situazioni soggettive esaminate: quella dell’amministratore in aspettativa non retribuita, con diritto a percepire la sola indennità di funzione e quella dell’amministratore/lavoratore a termine che percepirebbe oltre all’indennità in misura piena il proprio trattamento stipendiale” (Sez. Sardegna, del. n. 8/2020 cit.).
Pertanto, sebbene non sia possibile per il lavoratore a tempo determinato essere collocato in aspettativa non retribuita, questi, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza contabile, non potrà percepire l’indennità di funzione in misura piena.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Divieto di rinnovo tacito delle concessioni pubbliche

Il Tar Napoli, sez. IV, con sentenza 2 marzo 2021, n. 1398, ha chiarito che la possibilità di attribuire a terzi la disponibilità di beni di proprietà pubblica, assoggettati allo svolgimento di un servizio pubblico, e, quindi, facenti parte del patrimonio indisponibile dell’ente pubblico, è tradizionalmente rimessa allo strumento concessorio, tipico provvedimento ampliativo di diritto pubblico (v. in tal senso, Cass. civ., SS.UU., n. 5487 del 2014).
La concessione di beni pubblici è istituto in cui è immanente l’interesse dell’amministrazione a un corretto utilizzo del bene affidato in uso speciale al privato concessionario di talché il contratto che regola il rapporto si rivela essere dipendente logicamente e giuridicamente dal provvedimento con cui si estrinseca il potere di affidamento dell’uso del bene. A tale schema, peraltro, corrisponde la persistenza, anche nella fase esecutiva del rapporto, di poteri di supremazia dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2020, n. 8100).
Il Tar ha ancora ricordato che nell’ambito delle concessioni di beni pubblici, non è ipotizzabile il rinnovo tacito in quanto non è possibile desumere la volontà della P.A. per implicito e, quindi, al di fuori del procedimento prescritto dalla legge per la sua formazione e senza le forme prescritte a tal fine.
​​​​​​​Il principio del divieto di rinnovo dei contratti pubblici scaduti, pur previsto espressamente con riferimento al settore degli appalti, si estende anche al settore delle concessioni dei beni pubblici in quanto esso deriva dall’applicazione della regola, di matrice comunitaria, per cui i beni pubblici contendibili non devono poter essere sottratti per un tempo eccessivo e senza gara al mercato e, quindi, alla possibilità degli operatori economici di ottenerne l’affidamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile – Congruità prezzo

Il Presidente dell’Autorità, con apposito comunicato, fornisce indicazioni in ordine ai presupposti di ammissibilità e alle modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del parere sulla congruità del prezzo ai sensi dell’art. 163, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016.  Le Stazioni Appaltanti possono richiedere il parere di cui all’art. 163, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, solo nei casi in cui abbiano dovuto provvedere all’affidamento di servizi o forniture per far fronte a situazioni di somma urgenza che non abbiano consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Le situazioni indicate dalla norma sono anche quelle previste dall’art. 2, comma 1, lettera c), della Legge n. 225/1992 (ora art. 7 del D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018), ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi di detti eventi, che richiede
l’adozione di misure indilazionabili.
Si tratta di:
a. emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b. emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa;
c. emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24.
Ai fini del rilascio del parere da parte dell’ANAC, l’Amministrazione istante deve a pena di inammissibilità della richiesta:
1. indicare la disposizione normativa che giustifica la richiesta di parere;
2. indicare la procedura svolta in applicazione dell’art. 163 del D.lgs. n. 50/2016 o di altra disposizione normativa per l’acquisizione di servizi o forniture;
3. indicare i motivi e le circostanze di somma urgenza a cui ha dovuto far fronte senza indugio e i riferimenti normativi, trasmettendo ove esistente documentazione idonea a comprovare i medesimi;
4. attestare la inesistenza per i servizi e le forniture di interesse di prezziari ufficiali di riferimento, documentando di avere svolto al riguardo le necessarie verifiche;
Al fine di supportare le Stazioni Appaltanti nella corretta formulazione della istanza e accelerare l’iter istruttorio finalizzato alla emissione del relativo parere, l’Autorità ha predisposto un modulo da allegare all’istanza stessa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Compete al datore di lavoro e non al Comune (inf. a 10.000 abitanti) il versamento dei contributi per gli assessori in aspettativa non retribuita

Per gli assessori dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, legittimati a richiedere l’aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato, l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi è a carico dell’ente datore di lavoro, al quale non compete alcun rimborso da parte del comune. È la risposta fornita dal Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere di un Sindaco di un Comune di popolazione inferiore ai 10.000 abitanti in ordine all’individuazione del soggetto in capo al quale sussiste l’obbligo di versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di un assessore comunale in aspettativa non retribuita.

Di seguito la risposta del Ministero:

L’articolo 81, di disciplina delle “Aspettative”, a seguito delle modifiche disposte dalla legge finanziaria per il 2008 (l. n. 244/2007), prevede che “[…] i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova”; l’ultimo periodo del suddetto articolo prevede che “I consiglieri di cui all’articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall’articolo 86”.
Il successivo articolo 86, rubricato “Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative”, disciplina il trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo di specifiche categorie di amministratori (tra i quali “gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti”; cfr. il suo comma 1) che hanno scelto di dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento del mandato rinunciando ad un’attività lavorativa dipendente (v. comma 1) o di natura autonoma (v. comma 2).
Più nel dettaglio, il primo periodo del comma 1 dell’articolo 86 in questione dispone che “L’amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per […] gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti […] che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico”.
Ebbene, facendo applicazione delle disposizioni sopra riportate emerge anzitutto che tutti i soggetti che rivestono la carica di assessore comunale e che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato (v. art. 81 cit.). Ancora, solo i consiglieri menzionati nell’articolo 77, comma 2, del TUEL., qualora abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita, debbono assumere a proprio carico il pagamento degli oneri previsti dal successivo articolo 86 (v. art. 81 cit., ultimo periodo). A contrario, gli altri amministratori elencati nell’articolo 81 del decreto legislativo n. 267/2000 non assumono a proprio carico il versamento degli oneri ex articolo 86, restando il pagamento degli stessi o in capo all’ente locale presso cui svolgono le funzioni pubbliche o in capo al proprio datore di lavoro. Invero, per comprendere se detti oneri facciano carico al datore di lavoro o all’ente locale soccorre la disciplina dettata dal successivo articolo 86, il cui primo comma – come sopra visto – impone alle amministrazioni locali di provvedere a proprio carico al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi per specifiche categorie di amministratori espressamente elencati, collocati in aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato, tra i quali “gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti”. Ergo, per i componenti delle giunte comunali di enti con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti collocati in aspettativa non retribuita, il versamento degli oneri di cui all’articolo 86 del TUEL non può essere posto a carico del comune presso cui si esercita la funzione assessorile – ostando a ciò l’espressa dizione normativa – ma non può essere posto nemmeno a carico dell’amministratore interessato, in quanto, a mente del citato articolo 81, ultimo periodo, solo i consiglieri menzionati nell’articolo 77, comma 2, assumono a proprio carico il versamento degli oneri in questione.
Pertanto, dal combinato disposto dei predetti articoli 81 e 86 del decreto legislativo n. 267/2000, si rileva che per gli assessori dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, legittimati, ex articolo 81, a richiedere l’aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato, l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi è a carico dell’ente datore di lavoro, al quale non compete alcun rimborso da parte dell’altra amministrazione interessata, vale a dire il comune.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rinvio consultazioni elettorali

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 marzo 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021.
Il testo, secondo quanto si legge nel comunicato del Governo, dispone che le elezioni previste nell’anno in corso si svolgano in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021. Il provvedimento è stato adottato tenuto conto del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’esigenza di evitare fenomeni di assembramento, nonché di assicurare che le operazioni di voto si svolgano in condizione di sicurezza per la salute dei cittadini, anche in considerazione della campagna vaccinale in corso.
Dal rinvio sono interessate, nello specifico:

  • le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste tra il 15 aprile e il 15 giugno 2021;
  • le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;
  • le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa, anche se già indette, mediante integrale rinnovo del procedimento dì presentazione delle liste e delle candidature;
  • le elezioni amministrative a seguito dell’annullamento delle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni, anche se già indette;
  • le elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021;
  • le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo.

Il decreto stabilisce che per l’anno 2021, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature sia ridotto a un terzo.
Infine, si detta la disciplina dello svolgimento delle operazioni di voto, previste su due giornate (domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle 15), nonché dello spoglio delle schede e dell’ordine dello scrutinio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga al 30 aprile 2021

Con comunicato del 2 marzo 2021 l’INAIL informa che sono state prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 30 aprile 2021 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale. L’art. 19 del d.l. n. 183 del 31 dicembre 2020 (cd. decreto Milleproroghe), come convertito dalla l. 26 febbraio 2021 n. 21, ha prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020. I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, pertanto, sino alla data del 30 aprile 2021, nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail, attraverso l’apposito servizio online.
Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare Inail n. 44 dell’11 dicembre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ministero Interno, restituzione somme per erroneo versamento sanzioni Covid

La direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell’Interno, a seguito di numerose richieste da parte di privati cittadini che necessitano informazioni circa la procedura da seguire per ottenere la restituzione delle somme erroneamente o indebitamente versate, con particolare riferimento a quelle relative alle sanzioni amministrative a seguito di verbali Covid-19 ribadisce, con una nota inviata a tutti i prefetti, che la pratica di rimborso è di competenza della prefettura della provincia di residenza o domicilio dell’istante, alla quale lo stesso potrà rivolgersi. A tal fine occorrerà acquisire apposita istanza da parte degli interessati, nonché la documentazione comprovante il versamento.
Nel caso di istanza presentata da privati – come era già stato indicato con la circolare prot. n. 10111 del 9.2.2017 – è dovuta l’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 ai sensi dell’art. 3 della Tariffa (allegato A) annessa al D.P.R. 26/10 1972, n. 642 e s.m.i., fatti sa lvi i casi di esenzione specificati dalle tabelle di cui all’allegato B dello stesso D.P.R..
Per quanto riguarda, invece, la restituzione di somme erroneamente/indebitamente versate relative al contributo per il rilascio del permesso di soggiorno, invece, a seguito dell’istituzione dell’apposito capitolo di spesa la competenza è stata trasferita al Dipartimento della Pubblica sicurezza – direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, indirizzo pec (dipps.dircentimm.aagg@pecps.interno.it) che ha già diramato circolari alle prefetture-Utg in merito all’iter di rimborso.

Circolare del 1° marzo 2021 – Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Tar Bologna, silenzio assenso tra PA si applica anche ai procedimenti generali di urbanistica

Il Tar Bologna, con sez. I, 27 febbraio 2021, n. 153 si esprime in merito alla portata applicativa dell’’art. 17 bis, l. n. 241 del 1990 concernente l’istituto del silenzio assenso tra Pubbliche amministrazioni. I giudici hanno chiarito che si tratta di una fattispecie di silenzio con valore tipizzato di assenso, che matura tra amministrazioni pubbliche, oppure tra amministrazioni e soggetti gestori di beni o servizi pubblici, alle condizioni ed entro i limiti disegnati dalla specifica disposizione normativa. (..). Pertanto, l’ambito di operatività di tale istituto di semplificazione attiene ai procedimenti (e decisioni) pluristrutturati, quando all’emanazione di un provvedimento finale partecipino più amministrazioni, ciascuna portatrice di un peculiare interesse pubblico, che cura nell’esercizio di proprie funzioni, ascritte dalla legge, in tal guisa che l’avviso espresso, con parere, o altra formula di assenso, da una amministrazione è parimenti vincolante, ai fini dell’emanazione della decisione finale (nel caso di specie, Conferenza di servizi asincrona convocata dal Comune per il rilascio del titolo abilitativo relativo alle opere di urbanizzazione relative all’attuazione del PUA).
Ciò premesso, il Tar ha concluso nel senso che non vi sono dubbi circa l’ambito oggettivo di applicazione della norma anche agli atti di pianificazione, quali atti amministrativi generali (Cons. Stato, sez. VI, 8 giugno 2020, n. 3632) ed agli atti di assenso da parte di amministrazioni deputate alla cura di interessi c.d. sensibili, come espressamente stabilito dal comma terzo del richiamato art. 17-bis.
Per ragioni letterali, sistematiche e teleologiche, deve ritenersi che l’istituto del silenzio assenso tra Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 17-bis, l. n. 241 del 1990 abbia una portata generalizzata, a prescindere dall’Amministrazione coinvolta o dalla natura del procedimento pluristrutturato preso in esame, risultando applicabile anche ai procedimenti diretti all’adozione di atti amministrativi generali, incidenti su interessi pubblici sensibili e all’esito di valutazioni discrezionali complesse.

 

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