Assunzioni sganciate dal turnover anche negli enti virtuosi

I comuni virtuosi, che possono incrementare le assunzioni, devono comunque mantenere la spesa del personale entro i valori soglia previsti e non possono, pertanto, utilizzare il turnover per l’anno in corso, ovvero procedere alla copertura al cento per cento delle cessazioni di personale, a prescindere da tali valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal decreto-legge n. 34 del 2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 112/2020.  L’ambito di applicazione della nuova normativa è stato già esaminato dalla Sezione con le deliberazioni 74/2020/PAR, 93/2020/PAR, 98/2020/PAR. In tali occasioni, la Corte ha già avuto modo di evidenziare come il fulcro centrale sia dato da una nuova e diversa regola assunzionale rispetto al passato, che, superando la c.d. logica del turnover, è basata sulla “sostenibilità finanziaria” della spesa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. E, difatti, la facoltà assunzionale dell’ente viene calcolata sulla base di un valore di soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall’ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). La peculiarità del nuovo parametro è da ricercarsi nella “flessibilità che in una situazione fisiologica (e dunque al netto di quella contingente, eccezionale e di emergenza) responsabilizza l’ente sul versante della riscossione delle entrate il cui gettito medio nel triennio potrà, se in aumento, offrire anche ulteriori spazi assunzionali” (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione 32/2020/PAR). Dal nuovo quadro normativo emerge che, per le procedure effettuate dal 20 aprile 2020, i Comuni virtuosi, che possono incrementare le assunzioni, devono comunque mantenere la spesa del personale entro i valori soglia previsti e non possono, pertanto, utilizzare il turnover per l’anno in corso, ovvero procedere alla copertura al cento per cento delle cessazioni di personale, a prescindere da tali valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal decreto-legge n. 34 del 2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bando “Sport e Periferie 2020”, prorogato al 30 ottobre 2020 il termine per la domanda di contributo

Con determina del Capo del Dipartimento per lo sport del 18 settembre 2020, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di contributo, nell’ambito del bando “Sport e Periferie 2020”, è stato prorogato alle ore 10.00 del 30 ottobre 2020, in luogo del precedente termine del 30 settembre. Restano ferme le modalità di presentazione della domanda di contributo indicate al paragrafo 6 al bando e nel manuale utente, consultabile sul sito del dipartimento che sulla piattaforma informatica.
Il Bando “Sport e periferie” ha per oggetto l’individuazione di interventi da finanziare per le finalità indicate al paragrafo 1, ovvero per: a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; b) la diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti; c) il completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale), tenuto anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva.
Ogni soggetto richiedente può presentare richiesta di contributo per un solo progetto, a pena di esclusione dalla procedura e per ciascun impianto sportivo è ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo. Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento degli interventi con finalità previste dal presente bando le Regioni, le Province/Città Metropolitane, i Comuni e i seguenti soggetti non aventi fini di lucro: federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, enti religiosi civilmente riconosciuti. Per quanto concerne le Federazioni, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva si specifica che la richiesta deve essere avanzata esclusivamente dagli organismi sportivi nazionali e non dalle rispettive articolazioni e/o rappresentanze territoriali.
Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport  del 12 maggio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all’Ufficio per lo sport, procedendo alla ricognizione delle risorse finanziarie complessive da destinare al bando sport e periferie 2020, per un importo complessivo pari ad € 140.000.000,00. La domanda di contributo deve essere inserita sulla piattaforma informatica consultabile all’indirizzo https://bando2020.sporteperiferie.it/. 
La procedura è interamente guidata e consta delle seguenti fasi, dettagliatamente descritte nel “Manuale Utente”, anch’esso consultabile al sopraindicato indirizzo web:
− registrazione sulla piattaforma e acquisizione delle credenziali di accesso (login e password);
− accesso alla piattaforma e compilazione della domanda da parte dei soggetti preventivamente registrati;
− invio della domanda e ricezione della ricevuta di conferma di corretto inoltro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Opere abusive: dal 21 settembre online la domanda per accesso al Fondo demolizioni

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Condizione Abitativa comunica che, dalle ore 12,00 del 21 settembre e fino alle ore 12,00 del 21 ottobre 2020, le amministrazioni comunali potranno presentare in via digitale le istanze di contributo a carico del Fondo demolizioni delle opere abusive alla pagina http://fondodemolizioni.mit.gov.it/login.
Il Fondo è disciplinato dal decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/08/2020 n. 206. La dotazione del fondo è di 10 milioni di euro. I contributi saranno concessi a copertura del 50% del costo degli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire, di cui all’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni. Il restante 50% è a carico del bilancio comunale o di eventuali fondi di cui i Comuni già dispongano. L’ordine cronologico di presentazione delle istanze potrà essere rilevante ai fini dell’ammissione al finanziamento.
Per supporto amministrativo è possibile contattare tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 il numero 0644126248 o scrivere alla mail: fondodemolizioni.dgca@mit.gov.it.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Elezioni e referendum: rendicontazione spese per sezioni e seggi speciali e pulizia-disinfezione

Con Circolare n. 18/2020 la Direzione centrale della Finanza locale fornisce le prime indicazioni per la rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 per le sezioni elettorali ospedaliere e seggi speciali costituiti nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale.
Allo scopo di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici e al tempo stesso le massime condizioni di sicurezza sanitaria per i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere COVID-19 e dei seggi speciali COVID-19, è previsto che in caso di accertata impossibilità alla loro costituzione il Sindaco possa nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell’autorità competente, soggetti iscritti all’elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del comune, solo previo consenso degli interessati.
Inoltre, essendo impossibile quantificare, anticipatamente alle operazioni di voto, con esattezza e completezza le spese legate alla pianificazione e organizzazione delle strutture eccezionali legate alla presenza di reparti COVID-19 e alle richieste di voto domiciliare, tali spese non rientrano fra quelle cosiddette ordinarie e pertanto NON sono da includere nella ripartizione del fondo stanziato dal Ministero dell’economia e delle finanze per i rimborsi elettorali. Tali spese saranno oggetto di apposita e separata rendicontazione e ad esclusivo carico dello Stato (cioè senza ripartizione fra amministrazioni interessate in caso di abbinamento di votazioni) nei limiti degli stanziamenti previsti dal decreto-legge n. 103/2020 (articolo 2, commi 3 e 4).
Anche le spese che gli enti dovranno sostenere per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale in occasione delle prossime consultazioni elettorali e referendarie sono distinte da quelle ordinarie, quindi sono fuori dal limite massimo rimborsabile delle spese elettorali e saranno oggetto di apposita e separata rendicontazione e ad esclusivo carico dello Stato (cioè senza ripartizione fra amministrazioni interessate in caso di abbinamento di votazioni), nei limiti dello stanziamento previsto dal medesimo decreto-legge n. 117/2020 (articolo 1).
Al riguardo, ricordiamo che l’art. 1 del D.L. n. 117/2020 istituisce entro lo stato di previsione del Ministero dell’interno un Fondo, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggi elettorali, con una dotazione pari a 39 milioni e valevole per il 2020. La ripartizione del Fondo è demandata, quanto a criteri e modalità, ad un decreto del Ministero dell’interno (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze). Circa le operazioni di pulizia dei locali, il protocollo sanitario, sottoscritto dai Ministri dell’interno e della salute il 7 agosto 2020, prevede che prima dell’insediamento del seggio elettorale deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androni, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del procedimento di voto. Inoltre, durante le operazioni di voto occorre che siano anche effettuate periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici (le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell’Istituto Superiore di Sanità, nel documento dell’8 maggio 2020, e del Ministero della salute, nella circolare n. 1744 del 22 maggio 2020). La relazione tecnica che correda il disegno di legge di conversione del D.L. n. 117/2020 quantifica in complessive 42 ore per sezione elettorale (sabato: 6 ore; domenica: 15 ore; lunedì: 15 ore; martedì: 6 ore) l’impegno lavorativo richiesto, con un corrispettivo costo per sezione elettorale di 630 euro, che moltiplicato per il numero delle sezioni dà un costo di 38.790,360 euro. L’autorizzazione di spesa è stata conseguentemente arrotondata a 39 milioni di euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Gratuità compensi consiglio di amministrazione Aziende Speciali

Con la deliberazione n. 73/2020 la sezione regionale di controllo per il Lazio svolge un’ampia trattazione della nozione di “contributi a carico delle finanze pubbliche”, di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, ai fini dell’applicazione del principio di gratuità dei compensi per le cariche ricoperte nell’ambito dei consigli di amministrazione delle Aziende speciali.
Con riferimento all’applicazione del principio di gratuità di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, degli incarichi ai componenti del consiglio di amministrazione delle Aziende speciali, sarà dirimente, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata e in linea con i principi espressi dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIG, stabilire se le somme percepite da un’Azienda speciale siano ascrivibili al novero di veri e propri corrispettivi, oppure se le stesse siano riconducibili ad erogazioni finanziarie e/o a benefici in risorse pubbliche, in grado di incrementare le componenti attive del bilancio o di diminuirne quelle passive (Corte cost. n. 161/2012). Nel primo caso, non troverà applicazione il principio di gratuità di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010; lo stesso troverà, invece, applicazione nel secondo caso.
Ciò posto, l’Ente, nell’ambito della propria discrezionalità e responsabilità, in base ad un’attenta valutazione della specifica fattispecie e ad un esame scrupoloso degli atti e documenti sottesi alle erogazioni percepite dall’Azienda speciale, sarà tenuto a verificarne la reale natura giuridica delle stesse.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Nota IFEL sulle principali novità del MTR integrato con la delibera ARERA n. 238/2020

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento in merito alle ultime modifiche normative e ai provvedimenti dell’ARERA adottati con delibera ARERA n. 238 del 23 giugno 2020, recante “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

Autore: La redazioen PERK SOLUTION

DL Semplificazioni, nuovi strumenti per agevolare la digitalizzazione dei servizi

Il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020 (G.U. n. 228 del 14-09-2020) rappresenta la base normativa per velocizzare il processo di trasformazione digitale (le norme in tema di digitalizzazione e innovazione sono inserite negli articoli dal 23bis al 37bis). Entro il 28 febbraio 2021 le PA sono tenute ad avviare i loro processi di trasformazione digitale. I servizi pubblici dovranno diventare quindi fruibili attraverso lo smartphone, lo strumento più usato dagli italiani per comunicare a distanza. Fissando questa scadenza è stata prevista flessibilità per i piccoli Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, per tenere conto delle difficoltà legate all’emergenza Covid-19. La transizione digitale passa attraverso la cultura dell’innovazione ossia la predisposizione della pubblica amministrazione ad utilizzare nuovi approcci e nuove tecnologie offerte dal mercato per rispondere alle sfide della nostra società in campi diversi come la mobilità, la medicina e altro. Per questo la norma del decreto su “diritto a innovare” prevede procedure semplificate di cui beneficeranno imprese, start up e centri di ricerca per sperimentare progetti innovativi per lo sviluppo. Anche il Decreto legge “Cura Italia” ha introdotto disposizioni per aiutare la Pubblica amministrazione nel dotarsi di tecnologie innovative, con l’intento di agevolare le attività da remoto come il lavoro agile e la didattica a distanza.

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Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo straordinario a fondo perduto ad una società partecipata

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 119/2020, fornisce un’utile analisi in merito alla possibilità di un ente di deliberare l’erogazione di un contributo a fondo perduto ad una società partecipata. I giudici contabili, nel richiamare preliminarmente il principio generale in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici contenuto nell’art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ricordano che, sul piano gestionale, la violazione di detto articolo è ritenuta indice di una scorretta gestione delle risorse finanziarie di un ente locale.
In merito al divieto di soccorso finanziario, sancito dall’art. 14, comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016, la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, sez. contr. Piemonte, 29 settembre 2011, n. 119/PAR) ha stabilito che non può essere disconosciuta, in via generale, la possibilità per gli enti locali di utilizzare lo strumento dell’indebitamento nell’ambito della propria attività amministrativa, purché esso sia finalizzato a coprire spese da cui derivi un aumento di valore del loro patrimonio immobiliare e mobiliare (cfr. SS.RR. 28 aprile 2011n. 25) e, quindi, anche per il finanziamento, nei limiti normativamente previsti, di società di cui sono azionisti e, come nella specie, a partecipazione pubblica totalitaria, nonché affidatarie in house di servizi pubblici dal quale derivi un aumento di valore delle medesime. L’operazione deve rispettare i principi di cui agli artt. 201-204, D. Lgs. 267/2000 con riferimento agli equilibri di bilancio e ai vincoli di indebitamento. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dalla Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. Il divieto di soccorso finanziario delle società partecipate in perdita è superabile, quindi, soltanto se ciò è giustificato da un piano di risanamento che garantisca l’equilibrio dei conti della partecipata.
In caso di trasferimento straordinario a fondo perduto a società partecipata (inteso come eccezionale, perché extra ordinem, dell’intervento contributivo) è possibile “derogare” al divieto di soccorso finanziario laddove l’eccezionalità del trasferimento trovi condizione legale di ammissibilità e, più specificamente, titolo giuridico nelle preliminari, specifiche cautele contemplate dalla disposizione di cui all’art. 14, comma 5, secondo periodo, ossia:
1) convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti;
2) contemplazione delle misure indicate in un piano di risanamento, approvato dalla Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni.
In tal caso, l’ente pubblico è tenuto ad evidenziare ed esplicare in atti la straordinarietà dell’intervento nei termini sovra citati e a fornirne adeguata motivazione con puntuale esposizione delle ragioni fattuali e giuridiche che devono risultare logicamente differenti da quelle legittimanti la deroga espressa al divieto di soccorso finanziario, contemplate dal richiamato art. 14, comma 5, terzo periodo (gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità). Diversamente opinando verrebbe agevolmente eluso, in generale, l’intento del legislatore di razionalizzazione societaria in ambito pubblico e, in particolare, il predetto divieto.
Ulteriore aspetto dell’istanza di parere riguarda la possibilità di deliberazione unilaterale dell’intervento finanziario da parte dell’ente, senza condivisione con gli altri enti pubblici partecipanti la struttura societaria. Sul punto la Corte evidenzia che l’intervento straordinario in favore della società in mano pubblica pluripartecipata segue, per quanto in via derivata, le regole del controllo dei soci pubblici applicabili agli atti presupposti dell’intervento stesso.
E’ ragionevole, infatti, ritenere che tale principio di contribuzione in proporzione alla porzione giuridica partecipativa sia estensibile per analogia alla fattispecie degli “interventi straordinari”, di che trattasi, nel caso di società in mano pubblica pluripartecipata, salvo che nel conferimento del trasferimento straordinario ed unilaterale da parte di un socio pubblico, senza la compartecipazione degli altri, il soggetto conferente non configuri un’utilità corrispettiva -diretta od indiretta- comunque gravante sui soggetti non conferenti, escludendo in tal modo l’ipotesi dell’accollo di oneri altrui e/o dell’atto con causa mista di natura donativo/liberale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Qualità dell’abitare: Mit firma decreto di concerto con Mef e Mibact

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con comunicato del 16 settembre 2020, informa che è stato firmato, di concerto con il Ministro Roberto Gualtieri (Mef) e il Ministro Dario Franceschini (Mibact), il decreto per l’erogazione dei finanziamenti per la “Qualità dell’abitare”. Il decreto reca le procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”.
Sono previsti 853,81 milioni di euro fino al 2033 per promuovere processi di rigenerazione di ambiti urbani specificamente individuati al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo, con particolare riferimento alle periferie, e all‘incremento della qualità dell’abitare e di parti di città, all’incremento dell’edilizia residenziale pubblica.
Cinque sono le linee principali d’azione sulle quale si indirizza la ricerca delle proposte:

  1. riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale e incremento dello stesso;
  2. rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico e all’uso temporaneo;
  3. miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali;
  4. rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l’uso di operazioni di densificazione;
  5. individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano nonché di processi partecipativi, anche finalizzati all’autocostruzione.

Il Programma, che si rivolge alle Regioni (anche come soggetti aggregatori di strategie di intervento coordinate con i Comuni), alle città metropolitane e ai comuni con più di 60.000 abitanti, consente di presentare fino a 3 proposte per uno o più specifici ambiti del proprio territorio. Il 34% delle risorse complessivo sarà destinato alle regioni del Mezzogiorno e il contributo massimo per ogni proposta è di 15 milioni di euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Mibact: pubblicato il bando per la selezione della Capitale Italiana del libro 2021

La legge 13 febbraio 2020, n. 15 prevede, come noto, l’assegnazione annuale a una città italiana, da parte del Consiglio dei ministri, del titolo di “Capitale italiana del libro”.
Il conferimento ha la finalità di favorire progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura, e avviene all’esito di un’apposita selezione, svolta secondo modalità definite dal decreto n. 398 del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 10 agosto 2020. I progetti della città assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di spesa di 500.000 euro.
La Direzione Generale per le Biblioteche del Mibact ha pubblicato il bando per la selezione della Città Capitale Italiana del libro per il 2021.
Le istanze e relativi dossier di candidatura dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo capitaledellibro@mailcert.beniculturali.it.
La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata al 16 ottobre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION