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Appalti pubblici: non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta va considerata anomala

Il subprocedimento di verifica dell’anomalia delle offerte non mira ad individuare singole inesattezze, quanto piuttosto ad accertare che la proposta contrattuale sia nel suo complesso seria ed affidabile, consentendo una corretta esecuzione del servizio (ex multis, C.d.S., III, 9 novembre 2018, n. 63263; T.A.R. Lazio, Roma, I-ter, 15 ottobre 2020, n. 10498; T.A.R. Lazio, Roma, I-quater, 14 settembre 2020, n. 9552). La valutazione di serietà e attendibilità dell’offerta, nel quale si esprime il giudizio di anomalia, non è volta ad accertare se l’offerta è corretta nei valori espressi dai proponenti, per cui debba essere ritoccata al rialzo od al ribasso, ma se sia in sé sostenibile, cioè se gli errori nel computo di alcuni elementi economici dell’offerta siano in grado di erodere quella soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala.
Sulla necessità che il guadagno sia azzerato nel caso di valutazione di anomalia economica dell’offerta la giurisprudenza è unanime. Infatti “al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico” (ex multis T.A.R. Lazio, Roma, II, 5 agosto 2020, n. 8992; C.d.S., V, n. 270/2018, n. 4527/2017, n. 2556/2017, n. 607/2017, n. 242/2016, e III, n. 4671/2016; T.A.R. Lazio, Roma, I-quater, n. 12704/2019).
Nel caso di specie i ricorrenti hanno denunciato errori di calcolo di singole voci dell’offerta (compreso il mancato computo dei costi di rimborso della pubblicazione del disciplinare) e da questo hanno desunto automaticamente un presunto errore nel calcolo dei valori totali dell’offerta, che avrebbero dovuto essere rettificati in aumento, denunciando così l’erroneità dell’offerta nel suo complesso ma non la sua anomalia, cioè la sua insostenibilità dal punto di vista economico per la perdita del margine di guadagno previsto. È quanto evidenziato dal TAR Lombardia, Sez. IV, 30 ottobre 2020, sentenza n. 2044.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION