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Gemellaggi tra enti locali: la Corte dei conti conferma la natura di spese di rappresentanza

Con deliberazione n. 77/2026, la Corte dei conti, Sez. Piemonte, conferma che le attività di gemellaggio tra amministrazioni locali rientrano a pieno titolo nell’ambito delle relazioni pubbliche e delle spese di rappresentanza. Tale qualificazione trova fondamento nella funzione stessa del gemellaggio, che costituisce uno strumento attraverso il quale l’ente locale sviluppa rapporti istituzionali con altre amministrazioni, promuove il proprio territorio e rafforza la propria immagine all’esterno.

Secondo la Corte, il concetto di relazioni pubbliche deve essere interpretato in senso ampio e comprende tutte le forme di collaborazione, scambio e iniziativa congiunta tra soggetti pubblici. I gemellaggi rappresentano pertanto una manifestazione tipica di attività istituzionale orientata alla cura delle relazioni esterne dell’ente e alla valorizzazione del suo ruolo all’interno della comunità nazionale e internazionale.

La giurisprudenza ha ammonito sul fatto che «le spese sostenute per l’organizzazione e l’attività di gemellaggio con altre amministrazioni locali, benché ammissibili in astratto, per ritenersi pienamente legittime devono essere giustificate:

  • dalla stretta correlazione con le finalità istituzionali;
  • dalla sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell’Ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
  • dalla rigorosa motivazione circa lo specifico interesse istituzionale perseguito;
  • dalla dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’Ente e la spesa erogata;
  • dalla qualificazione del soggetto destinatario della spesa e dalla rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini (cfr. deliberazione Lombardia n. 19/2016/VSG)» (Sez. Lombardia, n. 6/2021; nello stesso senso, Sez. Marche, n. 56/2015).

Nello specifico è stato osservato che la nozione di spesa di rappresentanza si configura quale voce di costo essenzialmente finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola pubblica amministrazione verso l’esterno. Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire all’ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all’esterno in modo confacente ai propri fini pubblici. Tale qualificazione finalistica comporta l’esclusione delle spese per l’esercizio di funzioni istituzionali, rientranti nell’attività tipica e nelle competenze dell’ente, quale modalità di estrinsecazione dell’attività amministrativa in un determinato settore in conformità agli obiettivi programmati. Le spese di rappresentanza devono dunque rivestire il carattere dell’inerenza, ossia essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell’ente medesimo, nonché possedere il crisma dell’ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l’attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell’attività amministrativa. L’attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento. La violazione dei criteri finalistici testé indicati conduce all’illegittimità della spesa sostenuta dall’ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza.

La Corte ribadisce che le spese di rappresentanza, pur essendo ammissibili, non costituiscono spese necessarie e devono pertanto essere considerate recessive rispetto alle altre esigenze dell’ente. Ne deriva l’obbligo di rispettare rigorosamente i criteri di sobrietà, congruità ed economicità, sia con riferimento al singolo evento finanziato sia in relazione alle dimensioni complessive del bilancio comunale. Secondo la Corte, la preventiva individuazione di criteri generali e astratti consente di limitare la discrezionalità degli organi politici, garantire trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche e assicurare uniformità di comportamento nella gestione di una tipologia di spesa particolarmente sensibile.

Il regolamento dovrebbe disciplinare in modo puntuale la definizione di spesa di rappresentanza, le tipologie di spese ammissibili, i soggetti competenti ad autorizzarle, le modalità di imputazione contabile e le procedure di rendicontazione. Una regolamentazione preventiva rappresenta infatti una concreta applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.

 

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