Con la deliberazione n. 76/2026, la Corte dei conti, Sez. Piemonte, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere compensi agli amministratori di aziende speciali e consorzi che ricevono risorse pubbliche. La questione nasce da una richiesta di parere formulata da un Comune in relazione al Consorzio, organizzato nella forma dell’azienda speciale consortile. L’ente locale chiedeva se il divieto di corrispondere indennità ai componenti degli organi collegiali dovesse continuare ad applicarsi anche quando le risorse ricevute dal consorzio non assumono la forma di contributi a fondo perduto ma derivano da rapporti convenzionali e da attività svolte nell’interesse degli enti consorziati.
Il dubbio interpretativo trae origine dalla pronuncia della Sezione delle Autonomie del 2019, che aveva escluso dal concetto di “contributo” sia i conferimenti iniziali destinati a costituire il fondo di dotazione dell’azienda speciale sia i corrispettivi percepiti nell’ambito di veri e propri rapporti sinallagmatici, caratterizzati da specifiche prestazioni rese in favore dell’ente pubblico.
Secondo il Comune istante i trasferimenti effettuati dagli enti aderenti al consorzio possono essere assimilati a corrispettivi per servizi e che, pertanto, il Consorzio possa considerarsi escluso dall’ambito applicativo del regime di gratuità previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010. Secondo la Sezione, i corrispettivi contrattuali che, ove versati da enti pubblici, non comportano l’integrazione della fattispecie soggetta al divieto di cui all’articolo 6 comma 2 del D.L. n. 78/2010, sono unicamente quelli corrisposti nell’ambito di rapporti sinallagmatici, a fronte di prestazioni specifiche e puntuali, di volta in volta pattuite, a favore dell’ente territoriale interessato. I contributi consortili di funzionamento, anche quando previsti su base convenzionale, non sono assimilabili a corrispettivi contrattuali per servizi svolti, in quanto il trasferimento di funzioni di rilievo o interesse pubblico, da parte di enti territoriali, in capo a un soggetto consortile, si accompagna necessariamente all’erogazione di forme di sostegno economico-finanziario che consentano a quest’ultimo di esercitare efficacemente le funzioni e i compiti conferitigli.
Il tenore letterale della norma, che vieta di corrispondere indennità di carica ai titolari di organi amministrativi di enti che “comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche” ha portata generale ed estensiva, in quanto la parola “comunque”, fa riferimento alla generalità di fonti e titoli, e riguarda contributi versati a qualsiasi titolo e senza soglie quantitative di rilevanza. Rispetto a tale dicitura generale, le eccezioni sono state introdotte solamente per via legislativa, e con disposizioni tassative e di stretta interpretazione.




