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TARI, Fabbisogni standard Anno 2026: Aggiornamento delle Linee guida

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato l’aggiornamento delle linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l’anno 2026. Le linee di indirizzo – predisposte con la collaborazione di IFEL e Sogei S.p.A. – sono finalizzate a inquadrare il contesto applicativo della nuova regolazione e a supportare i comuni nella predisposizione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) per il quadriennio 2026-2029. In tale prospettiva, viene confermata la possibilità per gli enti locali che abbiano già approvato le tariffe TARI di intervenire successivamente, e comunque entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, per recepire le risultanze dei fabbisogni standard.

In continuità con le precedenti linee guida, i fabbisogni standard del servizio rifiuti si configurano come un paradigma obbligatorio di confronto, funzionale alla valutazione dell’andamento gestionale del servizio. Il richiamo operato dal comma 653 deve pertanto essere letto in coordinamento con l’intero procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico tariffario sui contribuenti.

L’attività regolatoria di ARERA, avviata con la deliberazione n. 443/2019 e culminata nel MTR-3, incide in modo significativo sulla discrezionalità del comune, orientandola verso una verifica stringente del rispetto dei criteri regolatori nella determinazione dei costi da parte dei gestori, nell’ambito del PEF.

La struttura del fabbisogno standard

Il fabbisogno standard finale di ciascun comune è dato dal prodotto di due grandezze:

  • il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
  • le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.

Il costo standard unitario è stimato mediante un modello statistico di regressione che mette in relazione i costi osservati in un ampio campione di comuni con variabili gestionali e di contesto. Il parametro di base è rappresentato dal costo medio nazionale di riferimento, pari a 130,45 euro per tonnellata, cui si sommano o sottraggono i differenziali di costo associati alle singole componenti.

Le componenti del costo standard

Le principali componenti che concorrono alla determinazione del costo standard comprendono:

  • la percentuale di raccolta differenziata, modellata con una specificazione non lineare;
  • la distanza dagli impianti di conferimento;
  • la dotazione impiantistica regionale e le modalità di trattamento e smaltimento;
  • la forma di gestione del servizio, con un differenziale a favore della gestione diretta rispetto a quella associata;
  • i fattori strutturali di contesto del comune (demografici, morfologici ed economici);
  • le economie o diseconomie di scala, rilevanti soprattutto per i comuni di minori dimensioni;
  • le modalità di raccolta dei rifiuti;
  • l’appartenenza del comune a specifici cluster omogenei.

Alcune variabili, pur considerate nel modello, non presentano un impatto statisticamente significativo e non incidono direttamente sul calcolo del costo standard, mentre altre assumono rilevanza solo se valutate congiuntamente.

Componenti fisse, variabili e aggiornamento temporale

Ai fini applicativi, le componenti del costo standard possono essere ricondotte a tre macro-categorie:

  1. componenti fisse non modificabili dal comune
  2. componenti legate alla dotazione impiantistica regionale;
  3. componenti specifiche del comune, modificabili in funzione delle scelte gestionali.

Per l’applicazione del comma 653, le variabili del terzo gruppo devono essere calcolate con riferimento alle caratteristiche del servizio attive nel quadriennio 2026-2029. Diversamente, per l’utilizzo del fabbisogno standard come benchmark ai fini degli articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, tali variabili devono riferirsi alle annualità 2024 e 2025, in conformità all’articolo 8 dell’Allegato A alla deliberazione n. 397/2025.

Il nuovo assetto regolatorio rafforza il ruolo dei fabbisogni standard come strumento di razionalizzazione, trasparenza e controllo dei costi del servizio rifiuti. Nel MTR-3 essi non rappresentano più soltanto un parametro conoscitivo, ma assumono una funzione operativa vincolante, incidendo direttamente sui meccanismi di produttività, potenziamento del servizio e dinamica delle entrate tariffarie. In tale quadro, il comune è chiamato a un utilizzo consapevole e strutturato delle risultanze dei fabbisogni standard, quale elemento imprescindibile per una gestione efficiente, sostenibile e coerente con i principi della regolazione ARERA e della finanza pubblica locale.

 

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