La qualificazione dell’amministrazione non è richiesta in assenza di una selezione comparativa strutturata. Il principio vale anche per le concessioni quando l’ordinamento consente l’affidamento diretto. Come chiarito dall’ANAC con atto approvato dal Consiglio dell’Autorità il 22 dicembre 2025, tale requisito non opera in modo generalizzato, ma trova applicazione esclusivamente nei casi in cui l’affidamento presupponga lo svolgimento di una selezione comparativa strutturata.
Ne consegue che, laddove l’ordinamento consenta il ricorso all’affidamento diretto, la qualificazione dell’amministrazione non è richiesta, indipendentemente dall’importo dell’affidamento, purché siano rispettate le condizioni previste dal Codice o da altre disposizioni normative vigenti. Il principio assume portata generale e risulta applicabile non solo agli appalti, ma anche alle concessioni, nelle ipotesi in cui il legislatore consenta l’individuazione dell’affidatario senza l’espletamento di una procedura competitiva.
Il chiarimento dell’Autorità trae origine da una richiesta di parere avanzata da un ente locale in relazione all’affidamento diretto della riqualificazione e della gestione gratuita di impianti sportivi ad associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, ai sensi dell’articolo 5 del Codice dei contratti pubblici. ANAC ha confermato la possibilità per l’ente locale di procedere autonomamente all’affidamento diretto, anche in assenza della qualificazione come stazione appaltante, ribadendo che il requisito della qualificazione non è richiesto quando non si realizza una “gara” in senso proprio.
L’Autorità ha tuttavia puntualizzato con attenzione i presupposti applicativi della disciplina, circoscrivendone l’ambito operativo. In particolare:
- sotto il profilo soggettivo, la disposizione è applicabile esclusivamente nel caso in cui una associazione o società sportiva senza fini di lucro presenti all’ente locale una proposta di intervento;
- unicità della proposta: all’ente deve pervenire una sola proposta riferita allo specifico impianto sportivo;
- contenuto della proposta: la stessa deve essere corredata da un progetto preliminare e da un piano di fattibilità economico-finanziaria;
- oggetto dell’intervento: l’impianto deve essere suscettibile di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento, risultando non più adeguato sotto il profilo funzionale;
- finalità sociali: l’utilizzo dell’impianto deve essere orientato alla promozione dell’aggregazione e dell’inclusione sociale e giovanile;limite economico: il valore dell’affidamento deve essere inferiore alla soglia comunitaria di cui all’articolo 14 del Codice.
Solo in presenza congiunta di tali condizioni l’ente locale può procedere all’affidamento diretto senza necessità di qualificazione.
Il parere ANAC si inserisce coerentemente nel nuovo assetto normativo risultante dalle modifiche introdotte dal decreto correttivo al Codice (d.lgs. n. 209/2024). In particolare, l’articolo 62, come novellato, richiede la qualificazione della stazione appaltante per lo svolgimento delle “gare” di importo superiore alle soglie di autonomia individuate dal comma 1.
Il passaggio terminologico dal concetto di “procedure” a quello più circoscritto di “gare” assume rilievo interpretativo decisivo. Tale scelta lessicale rafforza l’orientamento secondo cui il legislatore ha inteso subordinare l’obbligo di qualificazione esclusivamente allo svolgimento di procedure comparative strutturate, escludendolo nei casi di affidamento diretto legittimamente consentiti.






