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Incompatibile il Consigliere in debito con il Comune

La sospensione delle procedure esecutive derivante dall’adesione di un consigliere comunale alla definizione agevolata del proprio debito verso l’ente non è sufficiente a escludere la causa di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, n. 6 del TUEL. È quanto evidenziato dal Ministero dell’interno, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla possibile sussistenza della causa di incompatibilità di cui all’articolo 63, comma 1, n. 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti di un consigliere comunale a cui il Comune ha notificato atti ingiuntivi relativi al mancato pagamento di tributi locali e sanzioni amministrative.

In particolare, a seguito delle verifiche sui componenti dell’organo consiliare, è emerso che il consigliere risulta debitore per IMU, TARI e sanzioni per violazioni del codice della strada. Dopo la notifica dell’ingiunzione di pagamento, egli è stato ammesso alla definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse (art. 17-bis del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, conv. in L. 56/2023), autorizzata con delibera consiliare n. 43 del 20 luglio 2023.
Il debito è stato quindi rateizzato in 18 rate trimestrali, tutte puntualmente pagate fino a oggi.

L’art. 63, comma 1, n. 6 TUEL prevede due distinte ipotesi di incompatibilità:

  • Debito liquido ed esigibile verso il Comune o enti da esso dipendenti, con avvenuta messa in mora.
    Il debito deve essere certo, determinato nel suo ammontare, esigibile e riferito a un soggetto debitore individuato;
  • Debito liquido ed esigibile per imposte e tributi locali, con notificazione infruttuosa dell’avviso di cui all’art. 46 del D.P.R. 602/1973.
    In questo caso la norma richiede espressamente la notifica dell’atto assimilabile all’avviso di mora, idoneo a consolidare l’accertamento e rendere il debito esecutivo.

Un debito è considerato “liquido ed esigibile” quando è determinato nel suo importo, è scaduto e non è soggetto a condizioni. Per i debiti tributari, la messa in mora coincide oggi con l’avviso di accertamento esecutivo, che diventa titolo per l’espropriazione forzata se non viene impugnato.

Dal 1° gennaio 2020, per effetto della legge 160/2019, l’avviso di accertamento dei tributi locali contiene anche l’intimazione ad adempiere entro il termine di ricorso e diviene automaticamente titolo esecutivo. Ne consegue che il richiamo all’art. 46 nel TUEL deve oggi intendersi riferito proprio all’avviso di accertamento esecutivo non impugnato, che svolge la funzione sostanziale della “messa in mora”.

Con riguardo alla rateizzazione, tenuto conto della giurisprudenza e dei precedenti ministeriali, il Ministero chiarisce che:

  • la concessione di un piano di pagamento non estingue il debito,
  • il debito rimane tale fino al pagamento dell’ultima rata,
  • la rateizzazione non comporta novazione dell’obbligazione originaria, poiché non vi è un accordo che sostituisce il debito precedente con uno nuovo.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la dilazione costituisce soltanto una modalità agevolata di pagamento che lascia immutati titolo e contenuto dell’obbligazione. La rateizzazione, pur comportando la sospensione delle procedure esecutive, non elimina la situazione di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, n. 6 del TUEL. Il debito, infatti, permane sino al pagamento integrale del piano, e con esso permane anche il conflitto di interesse tra la funzione di consigliere comunale e la condizione di debitore dell’ente. Il Ministero ritiene pertanto che, nel caso in esame, sussista una causa di incompatibilità con la carica di consigliere comunale.

La redazione PERK SOLUTION

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