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Affidamento raccolta rifiuti: la norma statale prevale su quelle delle province autonome

Con la delibera n. 378 del 1° ottobre 2025 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha censurato la decisione presa da 24 Comuni di una provincia autonoma del Nord di prorogare — fino al 31 dicembre 2038 — la convenzione con un «consorzio-azienda» (azienda speciale) per la gestione integrata dei servizi ambientali (raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, pulizia aree pubbliche, tutela ambientale). ANAC ha ritenuto che il riaffidamento diretto così disposto sia incompatibile con la disciplina statale di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. n. 201/2022), in quanto compromette i principi di libera concorrenza e parità di trattamento; le stazioni appaltanti sono chiamate a valutare azioni correttive e a garantire la continuità del servizio dal 1° gennaio 2026, informando l’Autorità entro 45 giorni.

I 24 consigli comunali, soci del consorzio-azienda, hanno approvato una modifica statutaria e contrattuale che estende la durata della convenzione e della stessa azienda speciale fino al 31.12.2038. Tale modifica consente, secondo gli enti locali, di proseguire la gestione associata tramite l’azienda speciale in attesa della trasformazione in società di capitali in house. ANAC interpreta la scelta come un riaffidamento diretto del servizio per il periodo 2026–2038, effettuato senza una procedura concorrenziale idonea a garantire parità di trattamento tra operatori.

Il decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022 ha ridefinito lo «statuto» dei servizi pubblici locali a rilevanza economica fissando principi comuni, uniformi ed essenziali, tra cui la qualità del servizio, la parità di trattamento, l’accesso universale e le condizioni economico-finanziarie, che devono presidiare l’organizzazione e l’affidamento dei servizi su tutto il territorio nazionale. Il decreto qualifica espressamente tali disposizioni come «norme fondamentali di riforma economico-sociale», e prevede che siano applicate anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome «compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

Nei commi successivi, il decreto richiama la natura trasversale di molte materie (collegate agli interessi pubblici essenziali) e limita lo spazio di esercizio di potestà legislativa regionale quando ciò confligga con i principi fondamentali posti dallo Stato. In altri termini: l’autonomia statutaria locale non può essere esercitata in modo da escludere i principi fondamentali fissati a livello nazionale.

 

La redazione PERK SOLUTION

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