La determinazione numerica degli assessori rientra nella materia “organi di governo” dei comuni rimessa, ai sensi dell’art.117, comma 2, lett. p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere, di un Sindaco di un Comune con popolazione di 2.185 abitanti, in ordine alla possibilità di aumentare il numero di assessori, senza oneri economici aggiuntivi a quelli attuali.
Il Ministero evidenzia che la composizione numerica della giunta deve essere conformata alle disposizioni dell’articolo 1, comma 135, della legge n.56 del 7 aprile 2014 che ha apportato modifiche all’articolo 16, comma 17, del d.l. n.138/2011, convertito in legge n.148/2011. Ai sensi della citata normativa è previsto che, per i comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, “il numero massimo degli assessori è stabilito in due”. Di conseguenza, l’ente dovrà attenersi alla disciplina legislativa vigente in ordine al numero degli assessori. Pertanto, come già rappresentato con la circolare ministeriale n. 6508 del 24.04.2014, i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3000 abitanti potranno nominare al massimo due assessori.
La redazione PERK SOLUTION