Skip to content

Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2025

La Direzione Centrale della Finanza Locale comunica è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 16 aprile 2025, corredato degli allegati 1, 2, 3 e 4, recante: “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2025, sancito ai sensi del comma 451 dell’articolo 1 della legge n.232 del 2016, registrato alla Corte dei Conti il 27 maggio 2025, al n.1484, ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per l’anno 2025 il Fondo di solidarietà comunale è composto:

  1. dalla quota assicurata attraverso una quota dell’imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, pari a 2.768.800.000,00 euro, di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, incrementata dell’ulteriore quota dell’IMU derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
  2. dalla quota di cui all’articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari ad euro 3.753.279.000, al netto della riduzione di 14.171.000 di euro in conseguenza della diminuita esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI;
    c) dalla quota di cui all’articolo 1, comma 449, lettera d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di euro 25.000.000;
  3. dalla quota di cui l’articolo 1, comma 449, lettera d-ter), della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232 pari a euro 5.500.000;
  4. dalla quota di cui l’articolo 1, comma 449, lettera d-quater), della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a euro 560.000.000;
  5. dalla quota di cui l’articolo 1, comma 449, lettera d-septies), della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a euro 1.077.000.

L’applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, è iniziata nel 2015 con l’assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100% della perequazione nell’anno 2030. Per il 2025, la percentuale delle risorse del Fondo da distribuire con i criteri perequativi è del 75%.  Sulla dotazione del Fondo di solidarietà hanno inoltre fortemente inciso i tagli determinati dalle misure di finanza pubblica poste a carico dei comuni, sulla base dei principi del coordinamento della finanza pubblica. Con l’applicazione dei criteri perequativi nella distribuzione delle risorse del Fondo (basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard), il Fondo ha in sostanza funzionato come un meccanismo di redistribuzione “orizzontale”, che ha spostato risorse dai comuni con elevate basi imponibili e bassi fabbisogni in favore dei comuni con basi imponibili limitate e fabbisogni elevati.

A partire dalla legge di bilancio per il 2020, la dotazione del Fondo è stata in parte reintegrata dei tagli subiti, con risorse statali aggiuntive espressamente destinate al sistema di perequazione. La legge di bilancio per il 2025 (commi 753-754, L. n. 207/2024) ha disposto un ulteriore incremento del Fondo di solidarietà comunale a partire dall’annualità 2026, al fine di potenziare la componente di perequazione verticale (finanziata cioè con risorse statali) del Fondo. In particolare, le risorse incrementali – pari a 56 milioni per l’anno 2025, 112 milioni per l’anno 2026, 168 milioni per l’anno 2027, 224 milioni per l’anno 2028, 280 milioni per l’anno 2028 e a 310 milioni di euro a decorrere dal 2030 – sono destinate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo tra i comuni, causate dall’avanzamento del percorso perequativo. Inoltre, per il 2025, il comma 754 ha istituito un apposito Fondo di 56 milioni di euro per l’anno 2025, anch’esso destinato ad esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale tra i comuni. A seguito dei predetti incrementi, il Fondo viene pertanto rideterminato, dal comma 753 della legge di bilancio 2025, in 6.872,6 milioni per l’anno 2026, in 6.928,6 milioni per l’anno 2027, in 6.984,6 milioni per l’anno 2028, in 8.260,6 milioni per l’anno 2029, in 8.214,6 milioni per l’anno 2030, e in 8.978,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.

Allegati:

La redazione PERK SOLUTION
Condividi:
Per più informazioni... contattaci:

Altri articoli