Modalità operative e condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

È stato pubblicato in G.U. n. 125 del 31 maggio 2025 il DM 8 maggio 2025 recante “Disciplina delle modalità operative e condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”, con cui il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti definisce le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle ipotesi previste dall’art. 26, commi 6 -bis , 6 -ter e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022, e in particolare:
– agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
– agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;

L’istanza di accesso alle risorse del Fondo è inserita, pena esclusione, nella piattaforma dedicata, raggiungibile al link https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nell’istanza dovranno essere precisati i seguenti dati relativi al progetto:
1. i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG);
2. i dati desunti dal prospetto di calcolo (che non va allegato in piattaforma) del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
3. il dato dell’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
4. il dato dell’entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’articolo 26, comma 6-bis, quinto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo;
5. l’entità del contributo richiesto;
6. gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente bancario ordinario, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

I soggetti interessati possono presentare l’istanza di accesso al Fondo durante le seguenti finestre temporali:

  • I finestra temporale: dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 relativamente alle sole lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025;
  • II finestra temporale: dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 relativamente alle sole lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2025.

 

La redazione PERK SOLUTION

Decreto PNRR Scuola: la nota di lettura di Anci

Anci ha pubblicato un nota sintetica sul decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 cosiddetto Pnrr-Scuola, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026”,  convertito in legge dalla Camera dei Deputati il 3 giugno scorso. La legge di conversione deve essere pubblicata ora in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento contiene alcune norme di interesse per i Comuni e le Città metropolitane in materia di Istruzione nonché alcune norme che introducono misure di semplificazione per l’edilizia scolastica PNRR e non PNRR.

Si prevede che per il nuovo bando asili nido 2025 saranno utilizzate le risorse disponibili sugli altri investimenti di titolarità del MIM (nuove scuole, mense scolastiche, messa in sicurezza piani regionali). La norma prevede altresì che le risorse residue, non impiegate per il nuovo Piano asili nido 2025, possono essere utilizzate a favore di altre misure del PNRR, ai fini del conseguimento dei relativi obiettivi. Per le varianti in corso d’opera i soggetti attuatori possano darne comunicazione al MIM, senza attendere autorizzazione, secondo le indicazioni che lo stesso Ministero dovrà fornire. Saranno effettuate dal MIM verifiche successive, anche a campione, sull’ammissibilità delle stesse varianti e le relative spese.

È consentito ai Comuni e alle Città metropolitane l’utilizzo dei ribassi di asta in appalti di lavori già aggiudicati e non ancora avviati, anche tramite accordi quadro, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l’incremento dei prezzi.

È stato prorogato al 31 luglio 2025 il termine per l’inserimento da parte dei Comuni beneficiari all’interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione degli identificativi di progetto (CUP) e al 31 ottobre 2025 il termine della possibilità di revoca del
contributo nel caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto risorse anni 2025 e 2026 a favore dei Comuni alluvionati

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, del 9 maggio 2025, corredato dell’Allegato A, relativo al riparto delle risorse del fondo di cui all’articolo 14-quinquies del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, per un importo pari a 115 milioni di euro per l’anno 2025 e a 120 milioni di euro per l’anno 2026, in favore dei comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza, deliberate dal Consiglio dei Ministri il 28 agosto 2023, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 23 comma 1-ter del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, registrato alla Corte dei Conti il 23 maggio 2025 al n. 2127. Il decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Gli enti interessati dalle misure emergenziali e destinatari dei fondi si trovano in Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto.

Gli interventi sono realizzati direttamente dai Comuni, anche attraverso società interamente partecipate dal Comune stesso, ovvero da Comunità montane o Unioni di comuni o altri soggetti pubblici all’uopo individuati, quali soggetti attuatori in forza di specifici accordi o convenzioni. In ogni caso i destinatari delle risorse sono i Comuni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Province: dal MIT piena disponibilità a ripristinare le risorse per l’anno 2025

Si svolto presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’incontro convocato dal vicepresidente del Consiglio e ministro con i rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dell’Unione delle Province d’Italia (UPI) e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

Il MIT ha espresso piena disponibilità a ripristinare le risorse sul programma di spesa per le manutenzioni stradali per l’anno 2025 in vista della fase di conversione del Decreto Infrastrutture.

È stato evidenziato che gli enti locali dovranno rispettare scadenze tassative per dimostrare l’effettiva capacità di spesa, al fine di evitare che tali risorse vadano perdute.

 

La redazione PERK SOLUTION

Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2025

La Direzione Centrale della Finanza Locale comunica è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 16 aprile 2025, corredato degli allegati 1, 2, 3 e 4, recante: “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2025, sancito ai sensi del comma 451 dell’articolo 1 della legge n.232 del 2016, registrato alla Corte dei Conti il 27 maggio 2025, al n.1484, ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per l’anno 2025 il Fondo di solidarietà comunale è composto:

  1. dalla quota assicurata attraverso una quota dell’imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, pari a 2.768.800.000,00 euro, di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, incrementata dell’ulteriore quota dell’IMU derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
  2. dalla quota di cui all’articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari ad euro 3.753.279.000, al netto della riduzione di 14.171.000 di euro in conseguenza della diminuita esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI;
    c) dalla quota di cui all’articolo 1, comma 449, lettera d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di euro 25.000.000;
  3. dalla quota di cui l’articolo 1, comma 449, lettera d-ter), della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232 pari a euro 5.500.000;
  4. dalla quota di cui l’articolo 1, comma 449, lettera d-quater), della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a euro 560.000.000;
  5. dalla quota di cui l’articolo 1, comma 449, lettera d-septies), della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a euro 1.077.000.

L’applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, è iniziata nel 2015 con l’assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100% della perequazione nell’anno 2030. Per il 2025, la percentuale delle risorse del Fondo da distribuire con i criteri perequativi è del 75%.  Sulla dotazione del Fondo di solidarietà hanno inoltre fortemente inciso i tagli determinati dalle misure di finanza pubblica poste a carico dei comuni, sulla base dei principi del coordinamento della finanza pubblica. Con l’applicazione dei criteri perequativi nella distribuzione delle risorse del Fondo (basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard), il Fondo ha in sostanza funzionato come un meccanismo di redistribuzione “orizzontale”, che ha spostato risorse dai comuni con elevate basi imponibili e bassi fabbisogni in favore dei comuni con basi imponibili limitate e fabbisogni elevati.

A partire dalla legge di bilancio per il 2020, la dotazione del Fondo è stata in parte reintegrata dei tagli subiti, con risorse statali aggiuntive espressamente destinate al sistema di perequazione. La legge di bilancio per il 2025 (commi 753-754, L. n. 207/2024) ha disposto un ulteriore incremento del Fondo di solidarietà comunale a partire dall’annualità 2026, al fine di potenziare la componente di perequazione verticale (finanziata cioè con risorse statali) del Fondo. In particolare, le risorse incrementali – pari a 56 milioni per l’anno 2025, 112 milioni per l’anno 2026, 168 milioni per l’anno 2027, 224 milioni per l’anno 2028, 280 milioni per l’anno 2028 e a 310 milioni di euro a decorrere dal 2030 – sono destinate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo tra i comuni, causate dall’avanzamento del percorso perequativo. Inoltre, per il 2025, il comma 754 ha istituito un apposito Fondo di 56 milioni di euro per l’anno 2025, anch’esso destinato ad esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale tra i comuni. A seguito dei predetti incrementi, il Fondo viene pertanto rideterminato, dal comma 753 della legge di bilancio 2025, in 6.872,6 milioni per l’anno 2026, in 6.928,6 milioni per l’anno 2027, in 6.984,6 milioni per l’anno 2028, in 8.260,6 milioni per l’anno 2029, in 8.214,6 milioni per l’anno 2030, e in 8.978,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.

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