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Ministero interno, Decreto PA: Disposizioni Segretari Comunali

Il Ministero dell’interno – Albo dei segretari comunali e provinciali – con comunicato del 23 maggio 2025, ricorda che l’art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni in legge 9 maggio 2025, n. 69 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 13/05/2025, n. 109) prevede che il segretario comunale, iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, fino a quando non consegue la prima nomina, è tenuto, pena la cancellazione dall’Albo e con applicazione dell’articolo 13, comma 10, del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a partecipare annualmente ad almeno 6 (sei) procedure di pubblicazione delle sedi di segreteria della Sezione Regionale dell’Albo di iscrizione per le quali è in possesso dei requisiti per la nomina, ovvero, in assenza, presso altre Sezioni Regionali, dandone comunicazione all’Albo di competenza.

Qualora non consegua la predetta prima nomina entro il termine massimo di 5 (cinque) anni dall’iscrizione, è comunque cancellato dall’Albo. La novella prevede, altresì, per i segretari comunali che alla data di entrata in vigore della Legge di conversione risultino già iscritti all’Albo e non abbiano ancora conseguito la prima nomina, che tale disposizione si applica a decorrere dalla predetta data. L’Albo Nazionale sta assumendo ogni iniziativa di competenza al fine di dare puntuale applicazione alla nuova disposizione.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

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