Ambulanti, pubblicate linee guida per rilascio concessioni di posteggio sulle aree pubbliche

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 5 giugno 2026, con il quale vengono adottate le Linee guida per il rilascio delle concessioni di posteggio destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche. Il provvedimento costituisce un passaggio fondamentale nell’attuazione della riforma introdotta dall’articolo 11 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), fornendo ai Comuni il quadro operativo di riferimento per l’assegnazione dei posteggi disponibili.

Il decreto disciplina in maniera uniforme i principi cui dovranno attenersi gli enti locali, con l’obiettivo di assicurare procedure trasparenti, imparziali e conformi ai principi della concorrenza, garantendo al contempo la valorizzazione della professionalità degli operatori e la continuità dell’attività economica. Le amministrazioni comunali sono chiamate ad adeguare i propri bandi ai criteri stabiliti dalle Linee guida, assicurando la pubblicità delle procedure e l’applicazione di criteri di selezione predeterminati e oggettivi.

Tra le principali novità vi è la conferma della durata decennale delle concessioni per i posteggi nei mercati, per i posteggi isolati e per i chioschi. Per le fiere, invece, il limite dei dieci anni opera soltanto per le manifestazioni storicamente consolidate e programmate con carattere continuativo, mentre per gli eventi occasionali o straordinari la durata della concessione dovrà essere parametrata alla durata della manifestazione o al periodo programmato dall’ente locale.

Le amministrazioni dovranno inoltre predisporre i bandi applicando un sistema di valutazione articolato su 100 punti. Fino a 60 punti sono riservati ai criteri obbligatori previsti dalla legge, tra i quali assumono particolare rilievo l’anzianità dell’impresa, l’esperienza maturata sul posteggio, la stabilità occupazionale e la valorizzazione delle microimprese. I restanti 40 punti potranno essere attribuiti sulla base di criteri integrativi individuati dalle Linee guida, finalizzati a premiare la qualità dell’offerta commerciale e del servizio. Tra gli elementi valorizzabili figurano, ad esempio, la vendita di prodotti tipici e di qualità, l’offerta di servizi di consegna a domicilio, la formazione professionale, i progetti innovativi e l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale.

Le Linee guida prevedono inoltre che un medesimo operatore economico non possa ottenere più di due concessioni nei mercati o nelle fiere con un massimo di 100 posteggi e più di tre concessioni nelle aree mercatali che superano tale dimensione, con l’obiettivo di favorire la pluralità dell’offerta commerciale e di tutelare la concorrenza.

Comuni montani, pubblicato il nuovo regolamento: cambiano i criteri di classificazione

È stato pubblicato nella G.U. n. 155 del 7 luglio 2026 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2026, n. 121, che introduce i nuovi criteri per la classificazione dei comuni montani in attuazione dell’articolo 2 della legge 12 settembre 2025, n. 131. Il provvedimento entrerà in vigore il 22 luglio 2026

Il regolamento supera il precedente sistema di classificazione, introducendo criteri omogenei e oggettivi fondati principalmente su parametri geomorfologici, quali altitudine e pendenza del territorio comunale, elaborati sulla base dei dati forniti dall’ISTAT. Contestualmente, il decreto approva l’elenco ufficiale dei comuni che soddisfano i nuovi requisiti e che, pertanto, assumono la qualifica di comuni montani ai fini dell’applicazione della legge n. 131/2025.

L’articolo 2 del regolamento individua diverse fattispecie che consentono il riconoscimento della qualifica di comune montano. Rientrano, ad esempio, i comuni con almeno il 20% della superficie situata oltre i 600 metri di altitudine e con almeno il 25% del territorio caratterizzato da pendenze superiori al 20%, quelli con un’altitudine media pari o superiore a 400 metri oppure con una quota massima superiore ai 1.200 metri. Sono inoltre previste specifiche disposizioni per i comuni appartenenti a province interamente montane confinanti con Stati esteri, nonché per particolari situazioni territoriali riguardanti comuni confinanti o gruppi di comuni contigui.

La classificazione inciderà sull’attuazione delle politiche di sviluppo delle aree montane, sulla ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), sugli interventi di contrasto allo spopolamento e sull’accesso alle ulteriori misure di sostegno che saranno disciplinate da successivi provvedimenti attuativi. La legge prevede inoltre che venga successivamente individuato uno o più sotto-elenchi di comuni destinatari delle specifiche agevolazioni, sulla base non solo dei parametri geomorfologici ma anche di indicatori socioeconomici.