DL fiscale, Anci: “Estendere rottamazione anche ai crediti enti locali affidati Agenzia entrate”

“Il decreto fiscale interviene su norme già introdotte ma non affronta i nodi della fiscalità locale. È indispensabile riaprire con decisione il cantiere della delega fiscale, a partire dall’autonomia finanziaria degli enti locali, che oggi resta ancora incompiuta”. Così il sindaco di Novara e delegato Anci alla finanza locale, Alessandro Canelli, intervenuto in audizione davanti alle commissioni Finanze e Tesoro della Camera in merito ai decreti fiscali e carburanti (il documento dell’Anci).
Nel corso dell’audizione Canelli ha rimarcato le due priorità ritenute centrali dall’Anci. La prima riguarda l’impossibilità per gli enti locali di applicare la definizione agevolata ai carichi affidati all’Agenzia delle entrate-riscossione “che crea – ha spiegato il sindaco di Novara – una ingiusta disparità tra enti e tra contribuenti anche dello stesso Comune. È necessario coinvolgere direttamente l’Agenzia e consentire anche ai Comuni di accedere alla rottamazione. La nostra proposta è semplice: estendere la rottamazione anche ai crediti degli enti locali affidati all’Agenzia, con un modello uniforme e sostenibile”.
La seconda priorità riguarda il riordino dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT). “Su questo versante – ha detto Canelli – occorre evitare distorsioni, anticipando una norma condivisa e già inserita nel decreto delegato sulla finanza locale presentato dal Governo mesi fa. Oggi alcune grandi società localizzano sedi fittizie in territori a bassa tassazione. Il gettito deve invece restare dove si svolge realmente l’attività”.
Annunciando la presentazione, nei prossimi giorni di proposte emendative al testo, il delegato Anci ha concluso ribadendo che “come Anci auspichiamo che si vada nella direzione dell’equità fiscale e della sostenibilità operativa per gli enti locali. Serve una scelta politica chiara: dare finalmente ai Comuni gli strumenti per governare davvero la propria fiscalità” (fonte Anci).

Pantouflage, divieto di assunzione del direttore lavori comunale presso ditta vincitrice l’appalto

Sussiste la violazione del divieto di pantouflage (art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001) nel caso di assunzione da parte di un’impresa stradale dell’ingegnere assistente tecnico presso l’ufficio lavori pubblici di un comune, che ha svolto l’incarico di direttore dei lavori di cui è risultata aggiudicataria la stessa ditta.  E’ quanto ha disposto il Parere Anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità del 1 aprile 2026.

Quanto alle funzioni del direttore lavori e della loro rilevanza nell’ambito dei procedimenti di adozione di atti negoziali ai fini dell’applicazione del divieto di pantouflage, fermo restando quanto già chiarito in precedenti pronunce, l’Autorità ha effettuato un’analisi dettagliata delle attività svolte dall’interessato, dalla quale è emerso che l’ingegnere nell’ambito dell’appalto in esame ha redatto vari documenti, tra cui due perizie di variante che sono state poi approvate con delibere di giunta e determinazioni del Responsabile del servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio.

Pur non avendo mai preso parte a sedute della giunta che riguardavano l’approvazione di atti nell’ambito dell’appalto e neppure avuto nessun ruolo negli impegni di spesa in quanto approvati dal Responsabile del servizio Lavori pubblici,  non vi è dubbio che, nell’ambito delle sue competenze, il direttore dei lavori abbia la possibilità di adottare atti e/o provvedimenti – o comunque partecipare alla formazione del loro contenuto – che incidono sulla sfera giuridica del contraente privato, modificandola anche unilateralmente.