Corte dei conti: Compenso amministratori società controllate da Regioni ed enti locali

La Corte dei conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n. 9/SEZAUT/2026/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con deliberazione n. 11/2026/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto:

«- per le società a controllo pubblico controllate da regioni ed enti locali, l’amministrazione controllante può, nel presupposto in cui non abbia sostenuto un costo nel 2013, nel rispetto di precisi indicatori dimensionali, individuare un parametro diverso da quello del costo complessivo storico previsto dall’art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, cui rinvia l’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016;
– esclusivamente a fronte della dimostrazione di vicende modificative (eventualmente a seguito di operazioni straordinarie) dell’oggetto sociale e/o della governance e/o della struttura tali da tradursi in un effettivo e rilevante ampliamento dell’attività societaria e/o da comportare una maggiore complessità della società, se non addirittura da autorizzare la identificazione di un soggetto giuridico sostanzialmente “nuovo”, sicché, alla luce di tali vicende, il costo da corrispondere per i compensi degli amministratori possa essere considerato in concreto irrisorio e sostanzialmente inesistente, l’amministrazione controllante può individuare un parametro diverso da quello del costo complessivo storico previsto dall’art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, richiamato dall’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016;
– in entrambe le ipotesi, i parametri per determinare l’emolumento da corrispondere agli amministratori dovranno essere individuati in precisi indicatori dimensionali, confrontando, in primis, il compenso con il volume d’affari, il patrimonio netto e l’utile della società; di poi, evidenziando dell’incarico la sua complessità, valutando la responsabilità assunta e la professionalità specifica richiesta; ancora, analizzando i compensi medi per posizioni simili in aziende dello stesso settore e area geografica ed, infine, armonizzando il compenso rispetto alla retribuzione dei dipendenti e degli altri dirigenti, entro il limite dell’equilibrio economico e comunque senza superare il tetto massimo complessivo del trattamento economico degli amministratori e dirigenti pubblici».

Considerato, infine, il carattere temporaneo della disciplina dettata dall’art. 11 TUSP e la complessità di definizione della materia de qua – che inducono la Sezione, per esigenze di contemperamento e di armonizzazione del sistema con i principi costituzionali vigenti, al presente pronunciamento – la Corte ribadisce come auspicabile ed urgente l’emanazione del decreto per la determinazione dei compensi, previsto dal co. 6 art. 11, tenuto conto dell’orientamento della Corte costituzionale sulla legittimità di interventi statali comprimenti l’autonomia di spesa solo ove transitori (sentenza n. 43/2016, confermata dalla pronuncia n. 103/2018) e delle disfunzioni che, sempre secondo la Consulta, una prolungata carenza di parametri attualizzati è suscettibile di determinare.

PNRR, PRIMA NOTA DI LETTURA ANCI SULLE LINEE GUIDA PER LA CONCLUSIONE DEI PROGETTI

Sono in fase di pubblicazione le linee guida elaborate congiuntamente dalla Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, destinate a disciplinare la fase conclusiva dei progetti PNRR affidati a Comuni e altri soggetti attuatori. Il documento rappresenta un passaggio particolarmente atteso, anche alla luce delle numerose criticità operative emerse negli ultimi mesi e delle richieste di chiarimento avanzate, tra gli altri, dall’ANCI.

Le linee guida si collocano in un momento cruciale dell’attuazione del Piano e intervengono con l’obiettivo di uniformare prassi e interpretazioni, offrendo un quadro certo in merito a scadenze, adempimenti e documentazione necessaria per attestare il completamento degli interventi. Si tratta di indicazioni che assumono un rilievo strategico, considerando la necessità di garantire il rispetto degli impegni assunti a livello europeo entro termini ormai ravvicinati.

Uno dei punti qualificanti riguarda la definizione della scadenza per la conclusione delle operazioni di attuazione. Le linee guida chiariscono in modo netto che il termine del 30 giugno 2026 rappresenta la data unica e prevalente per il completamento di lavori, servizi e forniture, indipendentemente da eventuali scadenze differenti contenute in atti amministrativi precedenti, convenzioni o decreti ministeriali. Viene così superata la frammentazione temporale che aveva caratterizzato alcune misure, riportando a unità il quadro delle tempistiche.

Particolarmente significativo è il chiarimento relativo agli interventi originariamente soggetti a scadenze europee anticipate, come quelli fissati al primo trimestre del 2026. Anche in questi casi, il termine viene ricondotto al 30 giugno, con evidenti effetti di semplificazione e maggiore sostenibilità operativa per i soggetti attuatori. Parallelamente, viene introdotto un elemento di flessibilità per i progetti finanziati a seguito della revisione del Piano del 2023 e selezionati attraverso avvisi pubblicati nel biennio 2024-2025. Per tali interventi, il termine ultimo per il completamento è fissato al 31 agosto 2026, offrendo un margine temporale aggiuntivo che tiene conto della loro più recente attivazione.

Non meno rilevante è la previsione che consente, in via eccezionale, una proroga oltre il 30 giugno, purché autorizzata dall’Amministrazione titolare e comunque entro il limite inderogabile del 31 agosto 2026. Si tratta di una misura che introduce un principio di flessibilità controllata, affidando ai ministeri la valutazione delle situazioni che richiedono tempi ulteriori, senza compromettere il rispetto delle scadenze complessive del Piano.

Sul piano documentale, le linee guida intervengono con precisione nel definire gli strumenti necessari per attestare il raggiungimento dei target. Per i lavori pubblici, il documento centrale è individuato nel certificato di ultimazione dei lavori, mentre per servizi e forniture rileva il certificato di regolare esecuzione. Tali certificazioni devono essere sottoscritte dal direttore dei lavori o dal soggetto competente, dall’operatore economico e vistate dal responsabile unico del procedimento, configurandosi come elementi essenziali ai fini della rendicontazione.

L’introduzione di un modello unico di certificato, allegato alle linee guida, rappresenta un ulteriore passo verso l’uniformità delle procedure. Tuttavia, viene precisato che non è necessario sostituire documenti già prodotti e caricati sulla piattaforma ReGiS, qualora questi contengano tutti gli elementi minimi richiesti. Analogamente, la presenza di un collaudo già effettuato e correttamente documentato può assorbire la funzione del certificato di ultimazione, evitando duplicazioni documentali.

Un chiarimento di particolare interesse riguarda il valore attribuito alla data di emissione del certificato. Ai fini del rispetto delle scadenze PNRR, rileva esclusivamente tale data, indipendentemente dalla presenza di eventuali lavorazioni residuali di modesta entità, che possono essere completate entro un termine massimo di sessanta giorni. Questa previsione risponde a una delle principali criticità segnalate dagli enti locali, consentendo di distinguere tra il completamento sostanziale dell’intervento e la chiusura formale di attività marginali.

Le linee guida affrontano anche le modalità operative di caricamento della documentazione sulla piattaforma ReGiS, introducendo tempistiche stringenti. I certificati devono essere caricati entro cinque giorni dalla loro emissione, mentre l’eventuale documentazione integrativa richiesta dalle amministrazioni titolari, come quella relativa al rispetto del principio DNSH, deve essere trasmessa entro quindici giorni. Si tratta di termini che impongono una gestione particolarmente attenta e tempestiva della fase finale, pena il rischio di rallentamenti nelle procedure di verifica.

Linee Guida PNRR_Conclusione interventi
Nota ANCI Linee Guida PNRR