Il rispetto dell’equilibrio di genere nella composizione delle giunte comunali rappresenta un vincolo stringente, derogabile solo in presenza di un’effettiva e documentata impossibilità. È quanto chiarito nel parere del 18 marzo 2026 del Ministero dell’interno, reso a seguito della richiesta di una Prefettura in merito a un caso di mancato adeguamento alla normativa da parte di un Comune.
La vicenda trae origine dalla sostituzione di un’assessora dimissionaria con un componente di sesso maschile, con conseguente violazione della soglia minima del 40% prevista dall’articolo 1, comma 137, della legge n. 56 del 2014 per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti. Nonostante i ripetuti inviti della Prefettura a ristabilire l’equilibrio di genere, il sindaco ha motivato la scelta evidenziando la temporanea indisponibilità delle consigliere contattate e la volontà di non ricorrere, nell’immediato, alla nomina di un assessore esterno.
Il parere richiama innanzitutto l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la norma sulla parità di genere costituisce un parametro inderogabile di legittimità per tutte le nomine assessorili, comprese quelle effettuate nel corso del mandato amministrativo. Un’interpretazione diversa, infatti, consentirebbe di aggirare facilmente il dettato normativo.
Nel merito, viene sottolineato che la possibilità di derogare al principio di equilibrio tra i generi è ammessa solo in presenza di una reale impossibilità di individuare soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. Tale impossibilità deve essere oggetto di un’istruttoria approfondita e puntualmente motivata, tale da dimostrare in modo concreto l’assenza di alternative praticabili.
Nel caso esaminato, le motivazioni addotte non sono ritenute sufficienti, poiché la semplice indisponibilità dichiarata da alcune consigliere non esaurisce le possibilità di scelta. L’amministrazione, infatti, avrebbe dovuto ampliare la ricerca anche al di fuori del consiglio comunale, ricorrendo, se necessario, alla figura dell’assessore esterno prevista dallo statuto, oppure attivando strumenti trasparenti come un avviso pubblico per raccogliere eventuali disponibilità.
Il parere richiama inoltre un orientamento giurisprudenziale costante, secondo cui la natura fiduciaria dell’incarico assessorile non può giustificare una selezione limitata a soggetti appartenenti alla medesima area politica del sindaco, soprattutto nei contesti territoriali di dimensioni contenute. Allo stesso modo, viene ribadito che i principi di democraticità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa non possono essere invocati per eludere il rispetto della parità di genere, che rappresenta un valore di pari rilievo nell’ordinamento.



