Giunte comunali e parità di genere: deroghe solo in caso di impossibilità comprovata

Il rispetto dell’equilibrio di genere nella composizione delle giunte comunali rappresenta un vincolo stringente, derogabile solo in presenza di un’effettiva e documentata impossibilità. È quanto chiarito nel parere del 18 marzo 2026 del Ministero dell’interno, reso a seguito della richiesta di una Prefettura in merito a un caso di mancato adeguamento alla normativa da parte di un Comune.

La vicenda trae origine dalla sostituzione di un’assessora dimissionaria con un componente di sesso maschile, con conseguente violazione della soglia minima del 40% prevista dall’articolo 1, comma 137, della legge n. 56 del 2014 per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti. Nonostante i ripetuti inviti della Prefettura a ristabilire l’equilibrio di genere, il sindaco ha motivato la scelta evidenziando la temporanea indisponibilità delle consigliere contattate e la volontà di non ricorrere, nell’immediato, alla nomina di un assessore esterno.

Il parere richiama innanzitutto l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la norma sulla parità di genere costituisce un parametro inderogabile di legittimità per tutte le nomine assessorili, comprese quelle effettuate nel corso del mandato amministrativo. Un’interpretazione diversa, infatti, consentirebbe di aggirare facilmente il dettato normativo.

Nel merito, viene sottolineato che la possibilità di derogare al principio di equilibrio tra i generi è ammessa solo in presenza di una reale impossibilità di individuare soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. Tale impossibilità deve essere oggetto di un’istruttoria approfondita e puntualmente motivata, tale da dimostrare in modo concreto l’assenza di alternative praticabili.

Nel caso esaminato, le motivazioni addotte non sono ritenute sufficienti, poiché la semplice indisponibilità dichiarata da alcune consigliere non esaurisce le possibilità di scelta. L’amministrazione, infatti, avrebbe dovuto ampliare la ricerca anche al di fuori del consiglio comunale, ricorrendo, se necessario, alla figura dell’assessore esterno prevista dallo statuto, oppure attivando strumenti trasparenti come un avviso pubblico per raccogliere eventuali disponibilità.

Il parere richiama inoltre un orientamento giurisprudenziale costante, secondo cui la natura fiduciaria dell’incarico assessorile non può giustificare una selezione limitata a soggetti appartenenti alla medesima area politica del sindaco, soprattutto nei contesti territoriali di dimensioni contenute. Allo stesso modo, viene ribadito che i principi di democraticità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa non possono essere invocati per eludere il rispetto della parità di genere, che rappresenta un valore di pari rilievo nell’ordinamento.

Convalida deliberazioni di consiglio, necessario adottare tante distinte deliberazioni quante sono le delibere da convalidare

In materia di convalida degli atti amministrativi, non è possibile sanare più deliberazioni con un unico provvedimento. È quanto chiarito in un recente parere del Ministero dell’interno dell’11 marzo 2026, reso a seguito della richiesta di un Segretario comunale, in merito all’applicazione dell’articolo 21-nonies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Il quesito riguardava la possibilità, per un consiglio comunale, di convalidare con una sola deliberazione più atti adottati nella medesima seduta e successivamente risultati annullabili. Nel fornire la propria interpretazione, l’Amministrazione ha richiamato i più recenti orientamenti del Consiglio di Stato, soffermandosi sulla natura e sugli effetti dell’istituto della convalida.

Secondo la giurisprudenza amministrativa, la convalida si configura come un provvedimento nuovo e autonomo rispetto all’atto originario, pur mantenendo con esso un legame funzionale. La sua finalità è quella di eliminare i vizi di legittimità, consentendo all’atto di conservare i propri effetti sin dal momento della sua adozione, grazie alla tipica efficacia retroattiva. In altri termini, la convalida non sostituisce l’atto originario, ma si affianca ad esso, impedendone l’annullamento.

Proprio questa relazione strutturale tra atto da convalidare e atto di convalida conduce a escludere la possibilità di un’unica deliberazione “cumulativa”. Ogni provvedimento viziato richiede infatti una propria autonoma valutazione e un distinto atto di convalida, che si riferisca in modo specifico e puntuale alla singola deliberazione.

Il parere richiama inoltre un importante limite all’utilizzo dell’istituto: la convalida è ammessa solo in presenza di vizi formali o procedurali, mentre non può essere utilizzata per sanare carenze sostanziali, come l’assenza originaria dei presupposti di legge.

Alla luce di tali considerazioni, viene affermato il principio secondo cui, in presenza di più deliberazioni da sanare, l’ente deve adottare altrettanti distinti provvedimenti di convalida, ciascuno riferito a uno specifico atto. Una soluzione che garantisce coerenza con la natura dell’istituto e con le esigenze di correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa.

PARTECIPAZIONI DELLE PA: AL VIA CENSIMENTO E RILEVAZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA PER L’ANNO 2024

La Corte dei conti ricorda che a partire dal 10 marzo e fino al 19 giugno 2026 resterà attivo l’applicativo “Partecipazioni” per l’acquisizione dei provvedimenti di “revisione periodica” delle partecipazioni societarie (art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – TUSP) e del “censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti” (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) riferiti alla data del 31/12/2024.

Le amministrazioni pubbliche, indicate all’art. 2 del d.lgs. n. 175 del 2016, devono comunicare attraverso accesso al nuovo Portale dei servizi del Dipartimento del Tesoro e dell’Economia https://portaleservizi.mef.gov.it

  • i dati relativi al provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2024, il cui termine di adozione è fissato al 31/12/2025, nonché quelli concernenti la relazione, approvata entro il 31/12/2025, sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione (art. 20, commi 1, 2 e 4, del TUSP);
  • le informazioni sulle partecipazioni detenute al 31/12/2024 in società e in soggetti di forma non societaria e sui rappresentanti in organi di governo di società e altri organismi (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n.  114/2014).

Si ricorda l’obbligatorietà della comunicazione dei richiamati adempimenti, da inoltrare, alla Struttura per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all’art. 15 del TUSP, esclusivamente attraverso l’applicativo “Partecipazioni”. Gli enti, anche in assenza di elementi, devono trasmettere la dichiarazione attestante la non detenzione di partecipazioni in società.

Sul portale sono disponibili le istruzioni per la compilazione e il manuale operativo, elaborati dal MEF d’intesa con la Corte dei conti.

La Corte precisa, altresì, che le amministrazioni pubbliche dovranno, comunque, trasmettere, ai sensi dell’art. 20, co. 3 del TUSP, alla competente Sezione di controllo, i provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2024 secondo le modalità di seguito descritte:

– le amministrazioni accreditate sull’applicativo Con.Te (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) devono trasmettere i provvedimenti esclusivamente tramite le funzionalità dello stesso applicativo, già utilizzate per la trasmissione dei documenti istruttori;

– le amministrazioni e gli enti non accreditati sull’applicativo Con.Te (camere di commercio, università, unioni di comuni, comunità montane, consorzi, ecc.) devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo intestato alla Sezione di controllo territorialmente competente, reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, o altra modalità concordata con la Sezione;

– gli enti sottoposti al controllo della Sezione controllo enti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n.  259, devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: sezione.controllo.enti@corteconticert.it;

– le amministrazioni dello Stato e gli enti nazionali sottoposti al controllo delle Sezioni riunite in sede di controllo devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it;

– gli ordini e i consigli professionali territoriali possono procedere al solo inserimento dei provvedimenti e dei dati sopra indicati nel Portale Partecipazioni del Tesoro, salvo eventuali successive istanze istruttorie da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo.

Per ulteriori informazioni: https://portaleservizi.mef.gov.it.