Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali da finanziare nell’ambito del PNRR

L’Avviso prevede una procedura selettiva “a sportello” per la concessione di aiuti in regime de minimis, sotto forma di contributo a fondo perduto una tantum, destinati al consolidamento delle farmacie rurali ubicate in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in frazioni o centri abitati con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ricadenti all’interno di Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

La dotazione finanziaria dell’Avviso è pari a € 81.472.793,44 a valere su risorse PNRR. Il contributo pubblico erogabile per ciascun soggetto beneficiario è fissato nell’ammontare massimo di € 44.260,00, pari almeno ai 2/3 del costo totale del progetto.

La proposta progettuale finanziabile prevede la realizzazione di uno o più dei seguenti ambiti di intervento:
– Primo Ambito: Ottimizzazione dell’efficace dispensazione del farmaco;
– Secondo Ambito: Partecipazione alla presa in carico del paziente cronico;
– Terzo Ambito: Prestazione di servizi di primo e secondo livello, operabile anche nell’ambito di assistenza domiciliare e telemedicina.

Possono presentare domanda di partecipazione anche le farmacie che alla data di pubblicazione del presente Avviso risultino beneficiarie del contributo pubblico di cui all’Avviso pubblicato con Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la coesione territoriale, n. 305 del 28 dicembre 2021, a condizione che le relative proposte progettuali riguardino uno o più ambiti di intervento diversi da quelli già oggetto di finanziamento. Il contributo richiesto a valere sul presente avviso non potrà comunque superare l’importo massimo erogabile di €44.260,00.

Eventuali quesiti sui contenuti dell’Avviso e dei relativi allegati possono essere formulati all’indirizzo email:farmacierurali2025.pnrr@governo.it

Al seguente indirizzo sono disponibili le Frequently Asked Questions: (FAQ_FR_2025)

La domanda di partecipazione all’Avviso dovrà essere compilata, previa registrazione, esclusivamente attraverso l’apposito servizio telematico messo a disposizione dalla Struttura di missione PNRR-Ufficio V e predisposto e gestito da Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Lo Sportello telematico per la registrazione e il successivo invio della domanda di partecipazione è aperto dalle ore 10.00 del giorno 22 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2026, termine prorogato con Decreto del Direttore Generale n. 11/2026.

Trasparenza nella PA: ANAC chiarisce gli obblighi di pubblicazione dei redditi dei dirigenti

Con un parere approvato dal Consiglio il 17 febbraio 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) è intervenuta per chiarire l’ambito di applicazione degli obblighi di pubblicazione dei dati reddituali dei dirigenti pubblici, rispondendo a un quesito formulato da una Regione..

Nel documento, l’Autorità precisa che l’obbligo di trasparenza previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 deve essere riferito a una platea ampia di soggetti. Rientrano infatti tra i destinatari non solo i dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, ma anche i dirigenti interni ed esterni alle amministrazioni, nonché i titolari di incarichi dirigenziali nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, anche quando non siano formalmente qualificati come dirigenti pubblici o non risultino dipendenti della pubblica amministrazione. Rimane tuttavia in corso un processo di revisione della disciplina relativa ad alcune categorie di dirigenti, per le quali si attende l’adozione di un apposito regolamento.

Diversamente, l’obbligo di comunicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, previsto dall’articolo 14, comma 1-ter, resta pienamente vigente. Tale disposizione impone a ciascun dirigente di trasmettere all’amministrazione di appartenenza l’ammontare complessivo delle somme percepite, determinando in capo all’ente l’obbligo di pubblicazione del dato sul proprio sito istituzionale. L’Autorità evidenzia che questa previsione si applica a tutti i dirigenti, inclusi quelli che operano presso società a controllo pubblico non quotate.

Con riferimento al contenuto della comunicazione, Anac chiarisce che per emolumenti complessivi devono intendersi tutte le somme percepite nell’ambito di rapporti, sia di lavoro subordinato sia autonomo, con la pubblica amministrazione. In tale nozione rientrano non soltanto gli stipendi e le componenti del trattamento fondamentale, ma anche le indennità, le voci accessorie e le remunerazioni connesse a incarichi ulteriori, quali consulenze o collaborazioni, anche se conferite da amministrazioni diverse da quella di appartenenza o da società partecipate.

Sul versante degli obblighi in capo alle amministrazioni, il parere ribadisce che i dati devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”, all’interno delle sottosezioni dedicate al personale dirigente. L’aggiornamento deve avvenire con cadenza annuale, entro un termine ragionevole rispetto alla comunicazione dei dati da parte degli interessati e, in ogni caso, non oltre il 30 marzo dell’anno successivo.

Le dichiarazioni dei dirigenti devono inoltre comprendere tutti gli incarichi in essere nell’anno di riferimento, indipendentemente dalla loro durata. Anche nel caso di incarichi pluriennali, il compenso deve essere indicato sia nel suo ammontare complessivo sia nella quota riferibile a ciascun anno, anche quando il pagamento sia previsto solo al termine dell’incarico.

Concessioni demaniali marittime: imposta di registro anche con versamento annuale

Con la risposta a interpello n. 72 del 9 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate, intervenendo sul tema del pagamento dell’imposta di registro per le concessioni demaniali marittime, ha evidenziato che alle concessioni amministrative aventi per oggetto «beni immobili appartenenti al demanio dello Stato», è applicabile l’articolo 3, comma 16, del d.l. n. 95 del 2012, per cui è possibile assolvere l’imposta di registro sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ovvero annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno.

La società istante fa presente di essere una società in house interamente partecipata dal Comune di X (di seguito Comune), con scopo sociale di erogazione
di servizi di interesse generale per conto dell’Amministrazione comunale, correlati all’impiego e alla tutela di beni immobili pubblici, funzionali all’attuazione delle politiche sulla mobilità e sullo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio. Il Comune si accinge ad assentire in favore della Società apposita
concessione demaniale marittima, avente ad oggetto spazi a mare e a terra costituenti il porto turistico di X, della durata di xx anni con canone concessorio annuo di euro xxx. Conseguentemente, ai sensi dell’articolo 5 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, la Società dovrà provvedere al pagamento dell’imposta di registro nella misura del 2 per cento sul canone complessivamente pattuito per tutta la durata della concessione.

Secondo quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria, per le concessioni demaniali marittime:

  • non è obbligatorio il pagamento dell’imposta in un’unica soluzione sull’intera durata della concessione;
  • è possibile optare per il versamento annuale, calcolato sul canone dovuto per ciascun anno;
  • resta comunque valida la possibilità di versare l’imposta in un’unica soluzione sull’intero periodo concessorio.