Corte dei conti: Utilizzo dei proventi da alienazione del patrimonio immobiliare

Con deliberazione n. 16/2026, la Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, affronta la questione riguardante l’obbligo o meno di accantonare il 10% derivante dall’alienazione del patrimonio immobiliare disponibile per la riduzione (estinzione) del debito, dopo aver prioritariamente verificato la non convenienza di procedere ad estinzione anticipata dei mutui per l’esistenza di penali da pagare e quindi la possibilità di utilizzo di altre forme di gestione e ristrutturazione del debito.

La disciplina relativa all’utilizzo dei ricavi derivanti da alienazioni patrimoniali è stata interessata da numerosi interventi legislativi che hanno dato luogo a un quadro normativo complesso e di difficile interpretazione. In particolare, l’articolo 1, comma 443, della legge n. 228/2012, che ha disposto che i proventi suddetti possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito. L’articolo 56-bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013, quale risulta integrato dall’articolo 7, comma 5, del d.l. n. 78/2015, che ha previsto che il dieci per cento di detti proventi è destinata prioritariamente all’estinzione anticipata dei mutui, mentre per la restante quota rimane confermato quanto previsto dal sopra citato comma 443 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 (utilizzo per investimenti e/o riduzione del debito). L’articolo 1, comma 866, della legge n. 205/2017, che ha previsto la possibilità di utilizzare tali risorse per finanziare le quote capitali dei mutui in ammortamento nell’anno o anche anticipatamente rispetto all’originario piano di ammortamento, possibilità consentita solamente agli enti che presentino le caratteristiche di “virtuosità” previste dalla norma stessa (rapporto tra immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2, non incremento della spesa corrente ed in regola con gli accantonamenti al FCDE), norma inizialmente limitata agli anni dal 2018 al 2020 ma successivamente modificata dall’articolo 11-bis del d.l. n. 135/2018 che ha trasformato detta possibilità in una disposizione a regime (sempre però riservata agli enti “virtuosi”).

Dal quadro normativo emerge che per gli enti territoriali, la quota del 10% delle risorse nette derivanti dall’alienazione dell’originario patrimonio immobiliare disponibile è oggi destinata prioritariamente all’estinzione anticipata dei mutui; la restante quota del 90% è invece destinata esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito. Questa disciplina risponde a una logica di prudenza finanziaria, più volte ribadita anche dalla Corte costituzionale, volta a evitare che l’autonomia finanziaria degli enti possa tradursi in nuove forme di indebitamento tali da compromettere gli equilibri di bilancio raggiunti. Ne consegue che il legislatore ha inteso privilegiare la riduzione del debito rispetto a qualsiasi altra destinazione delle risorse, consentendo l’impiego per investimenti solo in via subordinata. Proprio per questo motivo, la giurisprudenza contabile è ormai consolidata nel ritenere che tali entrate siano rigidamente vincolate e che gli enti locali non dispongano di alcun margine di discrezionalità nella loro allocazione. Le somme derivanti dall’alienazione immobiliare devono quindi essere utilizzate secondo le finalità indicate dalla legge, senza possibilità di deroga.

La Sezione ricorda che la nozione di spese di investimento comprende tutte quelle operazioni che incidono sul patrimonio dell’ente, come l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di immobili, nonché la realizzazione o il recupero di opere e impianti. Si tratta, in sostanza, di spese che producono un incremento o un miglioramento durevole del patrimonio pubblico.

Infine, il principio dell’unità del bilancio, previsto dalla normativa contabile, rafforza ulteriormente questo assetto, stabilendo che le entrate in conto capitale, tra cui rientrano i proventi da alienazioni immobiliari, sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento. Solo in presenza di situazioni eccezionali e normativamente tipizzate è consentito un loro utilizzo per spese correnti. In via generale, dunque, tali risorse restano vincolate alla parte in conto capitale e alla riduzione dell’indebitamento dell’ente.

 

 

Anac: Trasparenza e merito negli affidamenti diretti

Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busìa, in occasione della Giornata della Libera Professione promossa da Inarcassa e Fondazione Inarcassa, in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, ha sottolineato come le sinergie tra pubblica amministrazione e professionisti possano funzionare efficacemente solo se fondate su equilibrio e trasparenza. Ha evidenziato che gli affidamenti diretti di importo contenuto finiscono troppo spesso per favorire non chi investe nella qualità e nella crescita professionale, ma chi gode di maggiore prossimità ai centri decisionali, ribadendo la necessità di garantire una trasparenza sostanziale e di introdurre meccanismi che incentivino concretamente il merito.

Busìa ha quindi richiamato l’attenzione su due istituti del Codice dei contratti pubblici, l’Accordo Quadro e l’Appalto Integrato, sottolineando come entrambi richiedano una gestione più attenta. L’Accordo Quadro, ha spiegato, non nasce per la progettazione, ambito in cui ogni intervento presenta caratteristiche uniche, ed è stato introdotto come strumento emergenziale; proprio per questo è fondamentale evitare che il ricorso all’emergenza diventi prassi ordinaria. Nella pratica, ha osservato, si riscontra frequentemente l’affidamento di contratti quadro a operatori di grandi dimensioni che non dispongono delle capacità necessarie per svolgere direttamente tutte le prestazioni, con conseguente ricorso a subappalti spesso poco trasparenti e penalizzanti per i professionisti.

Per quanto riguarda l’Appalto Integrato, il Presidente ha evidenziato come i dati dimostrino l’assenza di reali risparmi in termini di tempi e costi. Ha inoltre messo in guardia dal rischio che, quando progettazione ed esecuzione sono concentrate nello stesso soggetto, il progetto finisca per rispondere più agli interessi dell’esecutore che a quelli dell’amministrazione. Pur riconoscendo che in alcune circostanze tale strumento possa trovare giustificazione, ha ribadito che la prassi ordinaria dovrebbe prevedere, in primo luogo, la definizione di un progetto completo in tutte le sue componenti e, successivamente, l’affidamento della realizzazione a un soggetto distinto.

Infine, Busìa ha richiamato l’attenzione sul contesto europeo, evidenziando come il confronto sulle nuove direttive in materia di contratti pubblici sia già avviato e richieda il coinvolgimento di tutti gli attori interessati. In tale sede si definiranno non solo le modalità di semplificazione delle procedure, ma anche il futuro modello europeo dei rapporti commerciali con il resto del mondo. L’obiettivo, ha concluso, deve essere una semplificazione che non riduca la trasparenza, bensì la rafforzi attraverso gli strumenti digitali, anche mediante il contributo alla costruzione di una banca dati europea dei contratti pubblici in collaborazione con la rete delle autorità europee.