Decreto PNRR, Il documento con le osservazioni e le proposte emendative dell’Anci

Anci ha pubblicato la memoria con le osservazioni e gli emendamenti redatti dall’Anci inviati in commissione Bilancio Camera in merito al decreto legge 19/2026 cosiddetto PNRR (Ddl di conversione del “DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in materia di politiche di coesione”.
Nella nota l’Anci evidenzia l’andamento complessivamente positivo degli investimenti del PNRR che vedono 
Comuni e Città metropolitane quali soggetti attuatori ribadendo al contempo una valutazione favorevole sul metodo e sulla governance del Piano. Restano tuttavia alcune criticità già segnalate dall’Anci per le quali vengono avanzate specifiche proposte emendative con l’obiettivo di sostenere gli enti locali nel completamento dei progetti e nel pieno raggiungimento dei target del PNRR nei tempi previsti.

Allegati:

Nota Anci

Decreto Sicurezza, la nota sintetica di Anci

Anci ha pubblicato una nota sintetica al Decreto – Legge 24 febbraio 2026, n. 23 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”, c.d. “decreto Sicurezza”, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta dello scorso 5 febbraio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026.

Il decreto-legge si compone di 33 articoli suddivisi in 4 capi.  Tra le novità più importanti, si segnalano quelle contenute all’articolo 6 della norma in commento, ovvero:

  • la proroga e l’incremento di Fondi esistenti per l’anno 2026: sono stanziati 19 milioni di euro per il Fondo sulla videosorveglianza ed è incrementato di 29 milioni di euro il Fondo sicurezza urbana;
  • l’introduzione di deroghe ai vincoli ordinari di finanza pubblica e di spesa per il personale della Polizia Locale;
  • l’estensione dei provvedimenti di allontanamento e Daspo urbano.

L’art. 6, comma 1 proroga fino al 2026 i finanziamenti destinati ai Comuni per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, prevedendo uno stanziamento pari a 19 milioni di euro. L’intervento consiste nel rifinanziamento del Fondo nazionale per la videosorveglianza, istituito dall’art. 5, comma 2-ter, del D.L. 14/2017 (convertito con modificazioni nella L. 48/2017) e successivamente incrementato dall’art. 1, comma 676, della L. 197/2022 e dall’art. 3-ter del D.L. 123/2023, convertito nella L. 159/2023. Si ricorda che nel mese di novembre scorso un decreto del Ministro dell’Interno ha provveduto alla ripartizione delle risorse relative al 2024 tra 336 Comuni. L’assegnazione è stata effettuata sulla base di criteri quali il livello di delittuosità del territorio e la popolazione residente, a fronte di 1.666 proposte progettuali presentate complessivamente.

Il comma 3 dell’art. 6 estende le possibilità di utilizzo delle risorse del Fondo sicurezza urbana anche alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario svolto dal personale della Polizia Locale, in deroga ai limiti di spesa per il lavoro straordinario stabiliti dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi e al vincolo di finanza pubblica sul salario accessorio (di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017).

Il comma 4 estende le modalità di utilizzo delle entrate derivanti dall’imposta di soggiorno, prevista dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. 23/2011, consentendo ai Comuni di destinare tali risorse anche al finanziamento di interventi legati alla sicurezza urbana. Tra questi rientrano, in particolare, l’assunzione a tempo determinato di personale della Polizia locale e il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario. Tali spese possono essere sostenute anche in deroga ai limiti previsti per il salario accessorio e ai vincoli di finanza pubblica che impongono agli enti locali il contenimento della spesa complessiva per il personale entro specifici parametri di sostenibilità finanziaria, stabiliti dall’art. 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 296/2006. Le assunzioni a tempo determinato possono inoltre essere effettuate in deroga ai limiti ordinari previsti dalla normativa sul contenimento della spesa per il lavoro flessibile e ai vincoli applicabili agli enti in situazione di dissesto o in riequilibrio finanziario. La relativa spesa non viene considerata ai fini del calcolo della capacità assunzionale disciplinata dall’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, che ha introdotto un nuovo sistema basato sul rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti.

Si prevede, inoltre, che i Comuni possano utilizzare quota dei proventi del Codice della Strada per effettuare assunzioni a tempo determinato per esigenze stagionali in deroga alle limitazioni ordinariamente previste per le assunzioni a tempo determinato (art. 6, comma 6).

 

Arconet, chiarimenti costituzione Fondo Pluriennale vincolato per opere di importo inferiore a 150.000 euro

Il comma 660 della legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025) dispone la modifica dell’allegato 4/2, del decreto legislativo n.118 del 2011, al paragrafo 5.4.9 concernente il mantenimento nel Fondo pluriennale vincolato destinate al finanziamento di spese non impegnate per lavori pubblici. La modifica introdotta disciplina tale possibilità di mantenimento anche per i contratti sotto soglia, introducendo i seguenti capoversi:

Ferme restando le procedure previste dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento;
b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.
Nell’esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell’opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo”.

I dubbi interpretativi sono sorti in relazione al richiamo ai contratti sotto soglia, che nel Codice dei contratti pubblici, infatti, il termine «soglia» rinvia ordinariamente alle soglie di rilevanza europea, fissate dal 1° gennaio 2026 in 5.404.000 euro per i lavori.

Con la FAQ n. 57 la Commissione Arconet chiarisce che la disciplina si applica ai contratti di importo inferiore alla soglia prevista per l’affidamento diretto dei contratti sotto soglia, ossia per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro. A tal riguardo, la Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 12/2026, si era già espressa nel merito, evidenziando che, con l’integrazione del suddetto principio contabile, il legislatore si è limitato a prevedere una completa ed esaustiva disciplina normativa per quelle fattispecie contrattuali diverse rispetto a quelle previste dal primo capoverso, che, nella pregressa formulazione normativa, ai fini della costituzione del FPV, erano subordinate all’esistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata, e, quindi, all’aver disposto l’affidamento dei lavori.

In tale direzione, non rileva nemmeno l’inciso contenuto nel quinto capoverso del principio contabile “Ferme restando le procedure previste dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia”, stante che il legislatore si è limitato a richiamare la disciplina procedurale per l’affidamento sotto soglia, senza con questo voler incidere, espressamente o implicitamente, sui limiti ( investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l’affidamento diretto dei contratti sotto soglia ) di cui al primo capoverso del più volte citato principio contabile .

Che la volontà del legislatore fosse quella di disciplinare i contratti di importo inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti, trova, tra l’altro, conferma nei lavori della Commissione Arconet che, nella seduta del 10.04.2024, ha precisato che << Il gruppo di lavoro “comuni di piccole dimensioni”, nel condividere il lavoro svolto, ha proposto una modifica al paragrafo 5.4.9 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che, fermo rimanendo la consapevolezza del mutato quadro normativo, prevede la possibilità di conservare il fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, per spese non ancora impegnate, anche per la realizzazione di lavori pubblici di importo inferiore a quello previsto per l’affidamento diretto dei contratti sottosoglia………….Omissis >>.

Volontà che, nella seduta della Commissione Arconet del 05.06.2024, si concretizza in una proposta normativa di modifica del paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 del D.lgs. n.118/2011, di pari contenuto rispetto a quanto disposto dall’art.1, comma 660, della legge n.199/2025.