Decreto PNRR 2026 in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato in G.U. n. 41 del 19-2-2026 il decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”.

Il provvedimento reca disposizioni urgenti finalizzate al conseguimento degli obiettivi del PNRR, quale risultante dalle modifiche apportate dalla decisione del Consiglio UE del 25 novembre 2025, nel rispetto delle condizionalità ivi previste, disciplinando, altresì, il regime applicabile agli investimenti non più finanziati dal medesimo piano.

SI prevede che, al fine di rafforzare il monitoraggio e conseguimento dei traguardi e obiettivi, i soggetti attuatori degli interventi provvedano a rendere disponibile, entro il decimo giorno di ciascun mese, sul sistema Regis, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento e il relativo stato di avanzamento finanziario e procedurale rilevato alla fine del mese precedente, con attestazione dell’effettiva capacità di conseguimento dell’obiettivo. Le amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR e i soggetti attuatori espletano gli adempimenti relativi alla gestione, monitoraggio, rendicontazione e controlli in ordine alle misure di rispettiva competenza, anche oltre il 31 dicembre 2026 e fino al completamento degli obblighi connessi all’attuazione del PNRR per ciascuna misura e intervento, continuando ad avvalersi del sistema Regis.

Tra le diverse disposizioni evidenziamo, altresì, il comma 3 dell’art. 3 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la spesa sostenuta per il segretario comunale nei comuni fino a 3.000 abitanti non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall’articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296 del 2006 edall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le suddette deroghe operano nel rispetto della sostenibilità finanziaria di cui all’articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019.

Milleproroghe 2026: la nota di lettura di Anci

Anci ha pubblicato  una nota sintetica sul Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200, cd. “Milleproroghe”, esaminato e modificato nelle commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera. Il provvedimento è stato approvato con voto di fiducia dall’Aula il 23 febbraio 2026 e ora all’esame del Senato.

La nota sintetica ANCI riporta le disposizioni di maggiore rilevanza per gli enti locali e una tabella riepilogativa di tutte le proroghe di interesse, offrendo agli enti locali un quadro chiaro e immediato delle novità normative, utile per l’aggiornamento amministrativo e gestionale.

Tra le diverse disposizione di interesse per gli enti locali si evidenziano:

  • L’articolo 1, comma 19-quinquies, introdotto dalla Camera, differisce al 1° gennaio 2027 il termine di applicazione delle disposizioni che prevedono l’obbligo di assicurazione a carico dei soggetti incaricati della
    gestione di risorse pubbliche a copertura degli eventuali danni erariali.
  • Il comma 2-bis dell’articolo 2, introdotto all’esito dei lavori parlamentari, prevede la proroga dal 31 marzo 2026 al 30 settembre 2026 del termine previsto all’articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge
    30 dicembre 2018, n. 145, in materia di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (cd medie opere). Più specificatamente la norma impone ai comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 di concludere i lavori entro il termine del 31 marzo 2026 ora prorogato al 30 settembre 2026.
  • Il comma 2-ter dell’articolo 2, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, prevede l’estensione di ulteriori sette anni (in luogo dei precedenti cinque) dei contributi straordinari erogati dallo Stato per le fusioni dei Comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014 (Art. 15, comma 3 bis D.lgs 267/2000).
  • L’articolo 2, comma 6-bis e 6-ter dispone che, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte, dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2026, per un periodo non superiore a 12 mesi, da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale.
  • Il comma 12-ter dell’articolo 1 proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità, per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti collocati nella “zona rossa” relativa agli eventi sismici del 2016, di applicare ai sindaci e agli assessori, un’indennità di funzione più alta, corrispondente a quella prevista per i comuni con popolazione tra 10.001 e 30.000 abitanti, con oneri a carico dei bilanci comunali.
  • L’articolo 4, comma 12-sexies prevede che, limitatamente all’anno 2025, si considerano tempestive le delibere concernenti i regolamenti e l’approvazione delle tariffe della TARI, purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 6 marzo 2026. Le delibere, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, devono
    essere pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF entro il 16 marzo 2026.

Corte Costituzione: legittimo lo scioglimento del Consiglio in caso di mancata approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 17/2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 262, comma 1, del Testo unico degli enti locali, sollevate dal TAR Campania. La Corte ha ribadito quanto già affermato nella sentenza n. 91 del 2025, e cioè che la scelta del legislatore di far discendere alla mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio di un ente in dissesto lo scioglimento del Consiglio non è irragionevole, in quanto la deliberazione di dissesto rappresenta la conseguenza di una lunga e persistente violazione di principi costituzionali e di norme statali in materia di ordinamento finanziario degli enti locali.

Non fondate sono state dichiarate le questioni sollevate in riferimento al principio del buon andamento della pubblica amministrazione tutelato dall’articolo 97, secondo comma, della Costituzione, in quanto le norme che stabiliscono gli oneri e fissano i tempi per l’amministrazione in un ente dissestato sono funzionali a riconsegnare alla collettività un bilancio in equilibrio.

Non è leso neppure il diritto di elettorato passivo affermato dall’articolo 51 della Costituzione, in quanto l’incuria che conduce al dissesto degli enti territoriali e la mancata approvazione dei bilanci preventivo e successivo, interrompe il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica, che, invece, la disposizione censurata mira a tutelare.