È stato pubblicato in G.U. n. 41 del 19-2-2026 il decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”.
Il provvedimento reca disposizioni urgenti finalizzate al conseguimento degli obiettivi del PNRR, quale risultante dalle modifiche apportate dalla decisione del Consiglio UE del 25 novembre 2025, nel rispetto delle condizionalità ivi previste, disciplinando, altresì, il regime applicabile agli investimenti non più finanziati dal medesimo piano.
SI prevede che, al fine di rafforzare il monitoraggio e conseguimento dei traguardi e obiettivi, i soggetti attuatori degli interventi provvedano a rendere disponibile, entro il decimo giorno di ciascun mese, sul sistema Regis, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento e il relativo stato di avanzamento finanziario e procedurale rilevato alla fine del mese precedente, con attestazione dell’effettiva capacità di conseguimento dell’obiettivo. Le amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR e i soggetti attuatori espletano gli adempimenti relativi alla gestione, monitoraggio, rendicontazione e controlli in ordine alle misure di rispettiva competenza, anche oltre il 31 dicembre 2026 e fino al completamento degli obblighi connessi all’attuazione del PNRR per ciascuna misura e intervento, continuando ad avvalersi del sistema Regis.
Tra le diverse disposizioni evidenziamo, altresì, il comma 3 dell’art. 3 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la spesa sostenuta per il segretario comunale nei comuni fino a 3.000 abitanti non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall’articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296 del 2006 edall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le suddette deroghe operano nel rispetto della sostenibilità finanziaria di cui all’articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019.



