Questionario Corte dei conti sui controlli interni

Con la deliberazione n. 6/SEZAUT/2026/INPR, la Corte dei conti Sezione delle Autonomie ha approvato le Linee guida e il relativo questionario per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’anno 2025.

L’impostazione complessiva del questionario per l’anno 2025 è orientata a rafforzare la rappresentazione del sistema dei controlli interni come processo unitario, organico e pienamente integrato, superando una visione frammentata fondata su singoli adempimenti e privilegiando invece una lettura sistemica dei flussi informativi a supporto delle decisioni strategiche e gestionali dell’ente. Il nuovo schema di relazione, configurato come questionario a risposta sintetica, si articola in sette sezioni e in un’appendice finale, finalizzate alla raccolta di informazioni omogenee con riferimento ai diversi ambiti di controllo.

La prima sezione, dedicata al sistema dei controlli interni, è volta alla ricognizione dei principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo e alla verifica della loro piena ed effettiva operatività in conformità alle disposizioni regolamentari, statutarie e programmatorie, con particolare attenzione al numero dei report prodotti e alle eventuali azioni correttive intraprese.

La seconda sezione, relativa al controllo di regolarità amministrativa e contabile, mira a intercettare eventuali criticità connesse all’esercizio dei controlli tecnici e contabili sugli atti aventi rilevanza finanziaria e patrimoniale, nonché al funzionamento dei processi collegati alla produzione dei report e all’adozione delle conseguenti misure da parte dei responsabili dei settori organizzativi dell’amministrazione. In tale ambito viene inoltre approfondito il tema delle tecniche di campionamento impiegate per la selezione degli atti oggetto di verifica, al fine di ridurre il rischio di scelte arbitrarie e rafforzare l’affidabilità delle attività di controllo, confermando al contempo la centralità del monitoraggio dei tempi medi di pagamento quale indicatore di efficienza gestionale e di corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in coerenza con il quadro normativo che attribuisce a tali risultati rilievo diretto nella valutazione della performance dirigenziale.

La terza sezione, concernente il controllo di gestione, è stata semplificata nelle componenti meramente procedurali, mantenendo tuttavia l’attenzione sull’adozione di un sistema di contabilità analitica per centri di costo, sui relativi indicatori e sull’effettiva incidenza delle analisi di controllo nella riprogrammazione degli obiettivi dell’ente.

La quarta sezione, dedicata al controllo strategico, è finalizzata a valutare il livello di attenzione delle verifiche rispetto allo stato di attuazione dei programmi e alle metodologie utilizzate per orientare le decisioni degli organi di vertice politico nella definizione degli obiettivi strategici di programmazione, confermando in tale contesto specifici quesiti riguardanti il PIAO e le misure di prevenzione e contrasto della corruzione adottate dall’ente.

La quinta sezione, relativa al controllo sugli equilibri finanziari, è diretta a verificare l’adozione, da parte del responsabile del servizio finanziario, di adeguate linee di indirizzo e coordinamento per il corretto svolgimento delle verifiche sugli equilibri, nonché il coinvolgimento degli ulteriori soggetti interessati nel relativo processo di controllo.

La sesta sezione, concernente il controllo sugli organismi partecipati, mantiene, in un’ottica di semplificazione, i quesiti finalizzati ad accertare la presenza di strutture dedicate a tale funzione, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, sull’ambito del monitoraggio e sui profili organizzativi e finanziari.

La settima sezione, infine, dedicata al controllo sulla qualità dei servizi, è volta a evidenziare se le verifiche si estendano alla valutazione delle dimensioni effettive delle prestazioni erogate, con riferimento alla tempestività, coerenza ed esaustività delle stesse, alla misurazione della soddisfazione degli utenti, allo svolgimento di indagini di benchmarking e al coinvolgimento attivo degli stakeholder, con particolare riguardo ai sistemi di valutazione partecipativa e al loro impatto nella programmazione degli obiettivi.

L’appendice dedicata al PNRR è stata oggetto di una significativa razionalizzazione, mediante il superamento delle verifiche di natura gestionale già presidiate dai sistemi nazionali di monitoraggio e rendicontazione e la concentrazione dell’attenzione sugli aspetti essenziali di integrazione tra i controlli interni dell’ente e la governance complessiva degli interventi.

Assunzioni di personale in esercizio provvisorio

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 19/2026, nel fornire riscontro ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di assumere a tempo indeterminato in costanza di esercizio provvisorio, un funzionario amministrativo, assunto, precedentemente, con un contratto a tempo determinato (tale assunzione era già stata
programmata e che la relativa procedura era stata già parzialmente svolta nel precedente esercizio), ha evidenziato che il divieto di assunzione per l’assenza del PIAO non si applica alle assunzioni già precedentemente programmate, sia a livello di fabbisogno di personale che di pianificazione finanziaria, in quanto queste costituiscono la mera conclusione di una procedura che ha già trovato la sua completa previsione negli atti di programmazione degli esercizi precedenti.

La Sezione rammenta che il d.l n.113/2016 all’ art. 9, comma 1-quinquies, come novellato dall’art. 3-ter del d.l. n. 80/2021 introduce un peculiare regime in materia di assunzioni durante l’esercizio provvisorio, impedendo ai comuni di assumere personale, con qualsivoglia strumento, nelle more dell’approvazione dei bilanci di previsione e di altri strumenti contabili essenziali. Il legislatore, però, pone quale eccezione a tale regola le assunzioni a tempo determinato necessarie ad assicurare alcune funzioni ritenute indispensabili (quali ad esempio. i servizi sociali la polizia municipale, la protezione civile) o per assicurare l’attuazione del PNRR; tali incarichi potranno essere effettuati anche durante l’esercizio provvisorio, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.

Tale norma, però, non sembra potersi applicare al caso prospettato dal comune in quanto i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione per il corrente anno sono stati differiti al 28 febbraio 2026 dal decreto del Ministero per l’interno del 24 dicembre 2025. Più di recente inoltre, l’articolo 6, comma 7, del d. legge 9 giugno 2021, n.80, come modificato dalla l. 24 febbraio 2023 n. 14 di conversione del d.l. 29 dicembre 2022 n. 198 prevede che “In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell’approvazione del Piano, possono aggiornare la sotto-sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo di fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti del bilancio e nel rispetto delle regole per l’assunzione degli impegni di spesa durante l’esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 9 comma 1 quinquies ultimo periodo decreto legge 24 giugno 2016 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160”.

Anche la giurisprudenza si è più volte pronunciata sulla necessità di adottare strumenti programmatori di natura provvisoria in caso di slittamento dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione , ai fini del corretto esplicarsi del ciclo del bilancio. La Sezione, da ultimo, ritiene opportuno richiamare l’Ente al pieno rispetto del principio di prudenza di cui all’Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011, atteso che: “anche un’applicazione coerente con la norma di legge dei vincoli gestionali propri dell’esercizio provvisorio possa non rivelarsi sufficiente al fine di garantire un equilibrio finanziario tendenziale del bilancio dell’ente.

Anci, Sistema Integrato 0-6: Nota MIM Riepilogo Novità introdotte con Legge 182/2025

Anci informa che con nota MIM del 16 febbraio 2026 vengono riepilogate le modifiche apportate  con l’articolo 51, comma 7, della Legge n. 182/2025 (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182!vig=2026-01-13) al Dlgs, n. 65/2017, le quali incidono anche sul Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di istruzione e di educazione zero se anni:

In particolare tra le principali novità si segnala:

  • specificazione delle caratteristiche che contraddistinguono un “servizio educativo per l’infanzia”, distinguendolo dai servizi di semplice accudimento (es. babysittingbabyparking, ecc.) e dai servizi puramente ludico-ricreativi (es. ludoteche) che non rientrano nel sistema integrato di educazione e di istruzione zerosei e, pertanto, esulano dalle previsioni del d.lgs. 65/2017 (comprese quelle relative al finanziamento di cui all’art. 12).
  • precisazione sui beneficiari  delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato per il supporto alle spese di gestione (art. 12, comma 2, lett. b) ossia i servizi educativi per l’infanzia “pubblici e privati accreditati” e le scuole dell’infanzia statali e paritarie; tale supporto finanziario, oltre che alla qualificazione dell’offerta, è finalizzato alla riduzione della “partecipazione economica delle famiglie” (riduzione delle rette di frequenza):
  • vengono disciplinati compiti e responsabilità dei diversi attori istituzionali relativamente al monitoraggio in merito all’impiego delle risorse del Fondo nazionale, delle risorse regionali e delle risorse stanziate dagli Enti locali per gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale.

Inoltre la legge 182/2025 prevede altresì che i prossimi Piani di azione nazionale pluriennale siano adottati, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, anziché con deliberazione del Consiglio dei ministri, e abbiano durata quinquennale.

Immobile a privato in cambio di opere pubbliche solo se il valore è adeguato

Un ente locale non può trasferire a un operatore privato la proprietà di un immobile di valore superiore rispetto ai costi delle opere pubbliche che quest’ultimo si impegna a realizzare nell’ambito di un partenariato pubblico-privato. È questo il principio ribadito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con il Parere in funzione consultiva n. 57, approvato il 3 febbraio 2026 in risposta alla richiesta di chiarimenti di un Comune.

La disciplina vigente consente che i bandi di gara prevedano, quale forma di corrispettivo totale o parziale per la realizzazione di opere pubbliche, il trasferimento all’operatore economico della proprietà di beni immobili appartenenti all’ente concedente. Tuttavia, tale possibilità è subordinata a una condizione essenziale: il valore di mercato degli immobili ceduti deve essere commisurato ai costi sostenuti dal privato per l’esecuzione delle opere, senza poterli superare. Secondo la disciplina di cui all’art. 202 del codice dei contratti, risulta quindi esclusa la cessione di beni pubblici che, pur non più destinati a finalità di interesse generale, presentino un valore eccedente rispetto all’impegno economico assunto dall’aggiudicatario per la realizzazione dei lavori.

Nel caso sottoposto all’Autorità, il Comune prospettava la cessione di un terreno a un soggetto privato, a fronte dell’impegno di quest’ultimo a realizzare interventi di miglioramento del lungomare cittadino, ulteriori opere compensative e il riconoscimento all’amministrazione di una quota degli utili derivanti dalla futura vendita delle unità residenziali costruite sull’area ceduta, secondo quanto previsto dal piano economico-finanziario. L’operazione, tuttavia, presenta due profili di criticità: squilibrio di valore (il bene pubblico oggetto di trasferimento risulterebbe di valore superiore rispetto alle opere pubbliche che il privato si obbliga a realizzare); trasferimento del rischio sulla parte pubblica (il recupero dell’eventuale eccedenza di valore sarebbe legato alla vendita degli immobili residenziali realizzati dal privato, circostanza incerta che finirebbe per gravare sostanzialmente sull’amministrazione).