Opere pubbliche: nuova finestra per l’accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica che è aperta una nuova finestra temporale per l’accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.
Dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026, le Stazioni Appaltanti possono presentare le istanze di accesso al Fondo relative alle lavorazioni eseguite, contabilizzate e annotate dal Direttore dei lavori nel libretto delle misure nel periodo compreso tra il 1° giugno 2025 e il 31 dicembre 2025.

Come per la prima finestra temporale, aperta nel luglio 2025, le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo sono disciplinate dal decreto n. 106 dell’8 maggio 2025.

L’istanza di accesso alle risorse del Fondo deve essere inserita, a pena di esclusione, sulla piattaforma dedicata: https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it

Le richieste compilate sulla piattaforma devono essere scaricate, firmate digitalmente dal legale rappresentante (o da un delegato) della Stazione Appaltante e trasmesse all’indirizzo PEC adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it entro i termini previsti per la finestra temporale di riferimento, a pena di esclusione.

Definitivamente approvato e adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2026-2028

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2026-2028 per enti e pubbliche amministrazioni è stato definitivamente approvato dal Consiglio di Anac del 28 gennaio 2026, con delibera n. 19 dell’Autorità. Ora il Piano (PNA), che avrà validità per il prossimo triennio, è definitivamente adottato e consultabile sul sito di Anac.

Il documento – che ha ricevuto i pareri dell’apposito Comitato interministeriale e della Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie locali – propone per la prima volta un disegno di Strategia per la prevenzione della corruzione e per la promozione dell’integrità pubblica per l’Italia per il triennio 2026-2028 che potrà essere sviluppata e perfezionata nel tempo, anche con il contributo di tutti i portatori di interesse (amministrazioni, società civile, cittadini). L’attuazione della Strategia – declinata in linee strategiche, obiettivi, azioni concrete, a cui sono associati risultati attesi, indicatori e target per il monitoraggio e la valutazione – sarà monitorata annualmente e valutata complessivamente al termine del triennio. Obiettivi e azioni per realizzare le linee strategiche sono posti sia in capo ad Anac, quale Autorità deputata a regolare e controllare l’attuazione delle politiche di prevenzione della corruzione, sia a amministrazioni/enti destinatari della disciplina in materia.

Il PNA è articolato in una parte generale e in una parte speciale.

La parte generale contiene indicazioni per la predisposizione della Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”, inserita nella Sezione 2) “Valore pubblico, Performance e Anticorruzione” del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), finalizzate a supportare i Responsabili RPCT nel ruolo di coordinatori della strategia della prevenzione della corruzione e cardini del collegamento fra la prevenzione della corruzione e le altre Sezioni e Sottosezioni di cui si compone il PIAO, in un’ottica di programmazione unitaria e integrata. L’Autorità ha illustrato i contenuti della Sottosezione – introduzione/parte generale, anagrafica, analisi del contesto esterno ed interno, mappatura dei processi e gestione del rischio, programmazione delle misure generali, trasparenza e monitoraggio – e suggerito possibili forme di coordinamento tra i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel processo di predisposizione del PIAO, indicando le principali attività in cui realizzare tale raccordo. Infine, per rendere il Piano di facile lettura e agevole comprensione, sono stati formulati alcuni suggerimenti rispetto alla redazione della suddetta Sottosezione.

La parte speciale del PNA 2025 comprende invece tre approfondimenti.

Il primo è sui contratti pubblici, area ad elevato rischio corruttivo che le amministrazioni/enti sono tenuti a presidiare con apposite misure di prevenzione (art. 1, co. 16, l. n. 190/2012). Le questioni esaminate attengono, alla luce del Codice degli Appalti (d.lgs. n. 36/2023) e delle modifiche apportate dal Correttivo (d.lgs. n. 209/2024), tra le altre, al mancato o non corretto utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD), strumenti fondamentali per attuare la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Altro profilo affrontato è quello relativo all’(erroneo) utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) nella fase di raccolta e verifica dei documenti necessari per partecipare alle gare.

Pur richiamando, quando compatibili, le raccomandazioni contenute nel PNA 2022, parte speciale “Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici”, sono state fornite indicazioni in termini di rischi e misure rispetto al conflitto di interessi tenuto conto che l’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, nel sostituire le disposizioni dell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, ha mantenuto ferma l’esigenza di adottare idonee misure di prevenzione.

È inoltre evidenziata la necessità di presidiare adeguatamente la fase esecutiva, spesso scarsamente vigilata, rafforzando i controlli per garantire la qualità delle prestazioni e la tracciabilità dei relativi dati.

Infine, alcune considerazioni riguardano l’introduzione di misure di prevenzione atte ad assicurare la competenza tecnica e l’imparzialità dei componenti: sono state fornite con particolare riferimento a nomina, compensi e conflitti di interesse per i Collegi Consultivi Tecnici (CCT), quale presidio preventivo per la gestione delle controversie tecniche.

Il secondo approfondimento del PNA è dedicato alle inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, descrivendo in primo luogo le principali novità della disciplina, dando conto delle modifiche normative intervenute al d.lgs. n. 39, che hanno interessato gli artt. 4, 7 e 12 del decreto nonché i rapporti tra il d.lgs. n. 39/2013 ed alcune fattispecie introdotte dal d.lgs. n. 201/2022 in materia di servizi pubblici locali.

Nell’approfondimento sono fornite poi indicazioni operative dettagliate ai Responsabili RPCT rispetto ai relativi compiti e ai poteri di accertamento e verifica (vigilanza interna), anche in relazione ai poteri di vigilanza di Anac (vigilanza esterna). È presente, inoltre, un vero e proprio vademecum operativo che contiene chiarimenti su tempistiche, strumenti e modalità di verifica per la corretta attuazione del d.lgs. n. 39/2013, ferma restando l’autonomia di amministrazioni/enti di individuare i meccanismi più adeguati a garantire l’efficienza, l’efficacia e la sostenibilità della procedura, in base alle dimensioni, alla struttura e alle risorse disponibili.

Da ultimo, per agevolare le amministrazioni/enti e i soggetti interessati all’affidamento di un incarico/carica, ai fini della dichiarazione ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 e delle verifiche di competenza, l’Autorità, nell’allegato al PNA, ha messo a disposizione schemi esplicativi delle fattispecie previste dal decreto, di cui ci si può avvalere per l’informativa da sottoporre all’interessato prima dell’affidamento di un incarico.

L’ultimo approfondimento di parte speciale è dedicato alla trasparenza amministrativa, al fine di supportare le amministrazioni/enti nella corretta implementazione della sezione “Amministrazione Trasparente” (AT) nei siti istituzionali. Al riguardo, viene chiarita l’importanza di un accesso alla sezione “Amministrazione Trasparente” che sia libero e non condizionato a registrazioni, autenticazioni o identificazioni dell’utente nonché facile e intuitivo, anche da dispositivi mobili (ad esempio smartphone e tablet). Viene altresì richiamata la necessità che i documenti, i dati e le informazioni siano fruibili da parte di tutti e accessibili utilizzando motori di ricerca sul web, senza alcuna limitazione, nel rispetto dei criteri di qualità di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 33/2013, quali parametri di riferimento per i Responsabili RPCT e gli OIV (Organismi Indipendenti di Valutazione) ai fini del monitoraggio e dell’autovalutazione, nel rispetto della disciplina della privacy.

A ulteriore ausilio delle amministrazioni e degli enti nella pubblicazione, sono rappresentate, anche attraverso esempi visuali e screenshot, alcune criticità ricorrenti nell’attuazione degli obblighi di trasparenza riscontrate da Anac durante le attività di vigilanza, come ad esempio: la mancanza di accessibilità o difficoltà ad accedere ai contenuti della sezione “Amministrazione Trasparente”, anche dai dispositivi mobili, l’assenza di indicizzazione delle informazioni, la disomogeneità nella pubblicazione dei dati e la mancata riconoscibilità della sezione AT. Per ogni criticità rilevata sono state formulate una o più raccomandazioni operative per superarle e per garantire l’effettiva fruibilità e accessibilità dei dati pubblicati in “Amministrazione Trasparente” da parte dei cittadini (Fonte Anac).

Affidamenti del servizio di gestione dei canili: le indicazioni di ANAC

Progettazione carente, programmazione assente, uso improprio degli affidamenti diretti e tariffe incongrue: sono queste le principali criticità riscontrate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione negli affidamenti del servizio di gestione dei canili, emerse sia in sede di vigilanza sia nei procedimenti di precontenzioso. Viste le numerose criticità riscontrate, sia in sede di vigilanza che in sede di precontenzioso, negli affidamenti di gestione dei canili, con delibera n.527 approvata dal Consiglio del 17 dicembre 2025 Anac ha deciso di fornire alle amministrazioni precise indicazioni al riguardo.

Le verifiche svolte dall’Autorità hanno messo in evidenza problematiche ricorrenti che denotano una gestione spesso approssimativa del servizio. In particolare, Anac ha rilevato:

  • una progettazione scorretta o del tutto assente, preceduta da una programmazione inadeguata;
  • il mancato utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi di assistenza veterinaria, qualificabili come prestazioni di natura intellettuale;
  • un ricorso illegittimo e improprio all’affidamento diretto, spesso accompagnato da artificiosi frazionamenti del valore del servizio;
  • la determinazione di tariffe giornaliere per cane incongrue, insufficienti a garantire standard adeguati di benessere animale;
  • un utilizzo distorto dell’istituto dei servizi analoghi ex art. 76, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023;
  • il ricorso reiterato e non giustificato alla proroga tecnica, in contrasto con la sua natura eccezionale.

Anac richiama le amministrazioni a valutare, in via preliminare, se sussistano le condizioni per:

  • attivare forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi del Codice del Terzo settore;
  • oppure procedere mediante procedure di evidenza pubblica assoggettate al d.lgs. n. 36/2023.

La differenza non è meramente procedurale, ma sostanziale: mentre il Codice dei contratti pubblici è ispirato al principio di concorrenza, gli istituti del Terzo settore si fondano sul paradigma dell’amministrazione condivisa, orientata alla solidarietà e alla collaborazione per il perseguimento dell’interesse generale. La scelta deve dunque essere coerente con la natura del servizio, le finalità perseguite e il livello di coinvolgimento degli enti del Terzo settore.

Anac ribadisce con forza l’obbligo di adottare il programma triennale dei servizi e i relativi aggiornamenti annuali, in modo da addivenire, in via preventiva, alla corretta individuazione delle risorse disponibili, dei bisogni da soddisfare e degli interventi da realizzare. Una programmazione ponderata sulle effettive esigenze dell’amministrazione costituisce, infatti, uno strumento fondamentale per limitare il ricorso agli istituti della proroga e/o dell’affidamento diretto.

Risulta imprescindibile una progettazione accurata, anche se, per i servizi, articolata in un unico livello. La documentazione di gara deve chiarire in modo puntuale se l’affidamento riguarda un canile sanitario, un canile rifugio o entrambe le strutture, l’oggetto del servizio e le prestazioni richieste, il luogo e le modalità di esecuzione, evitando discrasie tra fase di gara e fase esecutiva.

Particolare attenzione è riservata alla determinazione della tariffa giornaliera per cane, che deve essere congrua e idonea a garantire il sostentamento e il benessere animale. Anac suggerisce criteri di parametrazione basati su dimensione dell’animale; età (cuccioli o adulti); grado di aggressività. Una tariffa sottostimata compromette inevitabilmente la qualità del servizio e si pone in contrasto con l’interesse pubblico tutelato.

L’Autorità richiama le amministrazioni a un uso rigoroso degli strumenti previsti dall’ordinamento:

  • è vietato il frazionamento artificioso del servizio per rientrare nelle soglie dell’affidamento diretto;
  • i servizi analoghi possono essere affidati solo se previsti sin dal primo affidamento e devono essere computati nel valore globale del contratto;
  • la proroga tecnica resta un istituto eccezionale, ammesso solo per il tempo strettamente necessario a concludere una nuova procedura, in presenza di ritardi oggettivi e insuperabili.

Infine, Anac sottolinea la rilevanza della fase esecutiva, quale momento decisivo per l’effettivo perseguimento dell’interesse pubblico. Nei documenti di gara e nei contratti devono essere chiaramente disciplinati i ruoli e le responsabilità dei soggetti preposti ai controlli; le modalità di verifica dell’esecuzione; la possibilità di effettuare ispezioni periodiche, anche a sorpresa.