Trasparenza amministrativa: ANAC aggiorna gli schemi di pubblicazione su risorse, controlli e istruzioni operative

Con la delibera n. 481, approvata dal Consiglio il 3 dicembre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta aggiornando due schemi standard di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013, relativi:

  • alla trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche (art. 4-bis);
  • ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione (art. 31).

Gli schemi sostituiscono e integrano quelli precedentemente adottati con la delibera n. 495 del 25 settembre 2024, confermandone l’impostazione di fondo ma introducendo correttivi e integrazioni maturati nel corso della fase applicativa.

Gli schemi di pubblicazione messi a disposizione da ANAC hanno l’obiettivo di supportare enti e amministrazioni nella gestione della sezione “Amministrazione Trasparente” dei portali istituzionali. In particolare, essi mirano a:

  • semplificare le attività di pubblicazione;
  • garantire modalità uniformi di organizzazione, codificazione e rappresentazione dei dati;
  • migliorare la consultazione e la comprensibilità di documenti e informazioni da parte di cittadini e stakeholder.

L’aggiornamento approvato nel 2025 risponde all’esigenza di rendere i contenuti ancora più conoscibili, accessibili e utilizzabili, anche alla luce delle criticità emerse nella fase di sperimentazione. I due schemi aggiornati si inseriscono nel quadro più ampio dei tre modelli standard introdotti con la delibera n. 495/2024, che comprendeva anche lo schema relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione (art. 13, d.lgs. n. 33/2013).

Per tutti e tre gli schemi era stato previsto un periodo transitorio di dodici mesi, durante il quale le amministrazioni erano chiamate ad aggiornare gradualmente le rispettive sezioni di “Amministrazione Trasparente”. Tale periodo decorre dal 21 gennaio 2025, data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale. A partire dal 22 gennaio 2026, i modelli ANAC assumono carattere obbligatorio, segnando il definitivo superamento delle precedenti modalità di pubblicazione non conformi agli schemi standardizzati.

Gli schemi aggiornati sono consultabili sul sito istituzionale di ANAC insieme alle delibere di riferimento. In particolare:

  • Allegato 1: “Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche”;
  • Allegato 3: “Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione”.

Contestualmente, l’Autorità ha integrato anche le “Istruzioni operative” (Allegato 4 della delibera n. 495/2024), che forniscono raccomandazioni pratiche per l’inserimento dei dati nelle diverse sottosezioni di “Amministrazione Trasparente”.

Tra le novità più rilevanti figura l’esplicito richiamo, tra le fonti di riferimento, alle Linee guida AgID sull’apertura e il riutilizzo dei dati del settore pubblico, rafforzando così il collegamento tra obblighi di trasparenza e politiche di open data.

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Lavori supplementari non previsti in gara, il concessionario non può averne l’affidamento diretto

I lavori di ammodernamento e adeguamento del Centro di Raccolta Rifiuti di un Comune, non espressamente previsti e individuati nella concessione e per i quali è stato riconosciuto specifico finanziamento pubblico, devono essere affidati a terzi con le procedure di aggiudicazione disciplinate dal Codice. È quanto evidenziato da ANAC, con parere in funzione consultiva n.49, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 26 novembre 2025.

Il punto di partenza dell’analisi di ANAC riguarda la natura e l’oggetto della concessione in essere, qualificabile come concessione di servizi, avente ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio rifiuti. All’interno della documentazione di gara (piano industriale, piano economico-finanziario ed elenco prezzi unitari) non risultano inclusi interventi di realizzazione, manutenzione o adeguamento dei Centri di Raccolta. Secondo ANAC, essi non appaiono riconducibili alla categoria dei lavori supplementari, che il Codice dei contratti pubblici ammette solo in presenza di ragioni sopravvenute e nella misura in cui risultino strettamente necessari a garantire la prestazione originaria.

Nel caso esaminato, i lavori presentano invece caratteri di autonomia rispetto all’oggetto della concessione, tanto più che per essi è stato riconosciuto uno specifico finanziamento pubblico in favore del Comune. Tale circostanza rafforza la separazione tra il rapporto concessorio esistente e gli interventi edilizi programmati. L’eventuale affidamento diretto al concessionario, comprensivo anche della progettazione, solleverebbe seri profili di criticità sotto il profilo della legittimità, configurandosi come una modifica non consentita del rapporto concessorio.

ANAC evidenzia come una simile soluzione rischierebbe di alterare lo schema tipico della concessione, determinando una indeterminatezza dell’oggetto dell’affidamento. In particolare, risulta problematica la previsione, contenuta nel disciplinare tecnico, di far realizzare al concessionario lavori pubblici “a domanda” dell’ente, senza che tali prestazioni siano state considerate:

  • nella determinazione del valore complessivo della concessione;
  • nell’individuazione dei requisiti di partecipazione;
  • nella corretta allocazione dei rischi;
  • nel mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio.

Tali omissioni compromettono la trasparenza e la concorrenzialità della procedura a monte, ponendosi in contrasto con i principi e le disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Ne consegue che, gli interventi estranei all’oggetto originario, soprattutto se finanziati autonomamente, non possono essere inglobati nel rapporto concessorio attraverso affidamenti diretti, pena la violazione delle regole di evidenza pubblica.

La redazione PERK SOLUTION

Bonus sociale rifiuti Gestori tariffe e rapporto con gli utenti Gtru

Con la Delibera 355/2025/R/rif l’Autorità ha approvato il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR). Inoltre, ha definito le modalità di scambio dati tra i diversi soggetti individuati per l’erogazione del bonus rifiuti, così come l’attribuzione dei ruoli e dei titolari ai fini del trattamento dei dati in ottemperanza al Codice della Privacy.

In tale contesto, Anci ha elaborato un documento che definisce le modalità di messa a disposizione e trasmissione dei dati necessari all’erogazione del Bonus sociale rifiuti da parte di SGAte verso i Gestori territorialmente competenti (GTRU individuati e designati dall’Ente erogatore) e dai GTRU verso SGAte.

In particolare, definisce:

  • Le regole tecniche per l‘iscrizione a SGAte degli Operatori in qualità di Utenti di SGAte;
  • Il modello generale del Processo e il flusso operativo delle comunicazioni;
  • Le specifiche tecniche del Processo che descrivono:
    • I servizi, le operazioni ed i dati del Processo;
    • Il formato e i tracciati dei file.

Allegati:

Approvate le Linee Guida PIAO e i Manuali operativi

Il Ministro per la pubblica amministrazione ha firmato il decreto di approvazione delle Linee guida PIAO e dei relativi Manuali operativi destinati ai Ministeri, alle Regioni, ai Comuni e alle Province.

I documenti, elaborati dall’Osservatorio nazionale del lavoro pubblico, sono il risultato di un approfondito lavoro basato su un approccio partecipato ed evidence-based. Sono stati definiti a valle di attività di analisi e monitoraggio dei PIAO adottati, di incontri e laboratori con gli enti interessati, e hanno l’obiettivo di supportare le amministrazioni nel superamento delle criticità rilevate in sede di prima attuazione dello strumento.

Nel dettaglio dei contenuti, le Linee guida sono destinate a tutte le amministrazioni e si concentrano:

  1. a) sul processo di predisposizione del PIAO. Il processo è stato articolato in 7 fasi:

Attività preparatorie: condizioni abilitanti, commitment politico e gruppo di lavoro integrato;
Fase 2: Analisi strategica e mappatura degli stakeholder;
Fase 3: Identificazione del VP e delle strategie (obiettivi strategici e indicatori pluriennali) per conseguirlo;
Fase 4: Definizione degli obiettivi di performance e anticorruzione. Integrazione con la programmazione economico-finanziaria. Integrazione con la gestione dei rischi;
Fase 5: Definizione degli obiettivi di sviluppo organizzativo e professionale;
Fase 6: Monitoraggio e valutazione, rendicontazione e comunicazione;
Fase 7: Manutenzione, riesame e aggiornamento del PIAO.

  1. b) sui soggetti e i relativi ruoli di coloro che partecipano al processo di predisposizione del PIAO.

I Manuali operativi sono invece differenziati per tipologia di amministrazione. Sono stati predisposti per i Ministeri e le altre amministrazioni centrali; per le Regioni; per le Città metropolitane e i Comuni e per le Province e forniscono indicazioni operative per la predisposizione del PIAO e di un report integrato di monitoraggio.

I Manuali operativi hanno una struttura coerente con quella del PIAO, ovvero si articolano in capitoli corrispondenti alle Sezioni e Sotto Sezioni individuate dal DM 30 giugno 2022, n. 132, onde consentire una predisposizione guidata del documento.

I quattro Manuali operativi presentano i seguenti contenuti tutti dal taglio operativo:

  1. a)“architettura di programmazione e controllo” contestualizzata per tipologia di PA;
  2. b)“vademecum” di contenuti utili per predisporre ogni Sotto Sezione del PIAO;
  3. c)“cassetta degli attrezzi” composta da guide alla programmazione, format, tassonomie ed esempi di indicatori, buone pratiche.

Link e Allegati:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025: cosa cambia per i servizi pubblici locali

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 18 dicembre 2025 n. 190, la “legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025”, che entrerà in vigore a decorrere dal 3 gennaio 2026. Il provvedimento si caratterizza per un ambito di intervento particolarmente ampio e trasversale, incidendo su numerosi settori dell’ordinamento economico e dei servizi regolati. Tra le principali aree interessate figurano i servizi pubblici locali, le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, il trasporto pubblico regionale, nonché il settore della sanità.

Al fine di rafforzare la vigilanza e i controlli degli enti locali sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, la legge modifica l’articolo 30 del D.Lgs. 23/12/2022, n. 201 (Testo unico sui servizi pubblici locali), introducendo l’obbligo per l’ente affidante, nell’ambito della ricognizione annuale, di individuare e analizzare le cause di eventuali risultati gestionali insoddisfacenti. Nel caso in cui l’esito della ricognizione evidenzi criticità imputabili all’operato del gestore, l’ente è tenuto ad adottare un atto di indirizzo che impone al gestore stesso di predisporre un piano di azioni correttive con cronoprogramma per il miglioramento del servizio, l’efficientamento dei costi e la copertura delle perdite.

L’atto di indirizzo e il piano devono essere trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e pubblicati nella sezione «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL» del portale telematico. Si prevede, inoltre, che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) svolga un’attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull’efficacia delle misure correttive previste e predisponga annualmente una relazione al Governo e alle Camere.

L’andamento gestionale del servizio pubblico locale si considera insoddisfacente quando:
a) il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario;
b) i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;
c) almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.lgs. n. 201 del 2022.

È prevista una sanzione in caso di inottemperanza a quanto prescritto dall’atto di indirizzo e dal piano. Si dispone, infatti, che in caso di grave inadempimento da parte del gestore nell’attuazione del piano di cui al comma 1-bis, si applica l’articolo 27, comma 3, del d.lgs. n. 201 del 2022, il quale fa salvo il potere dell’ente affidante di risolvere anticipatamente il rapporto in caso di grave inadempimento agli obblighi di servizio pubblico e alle obbligazioni previste dal contratto di servizio.

Si introduce, inoltre, un regime sanzionatorio specifico per gli enti locali che non ottemperano agli obblighi di trasparenza e ricognizione; sono previste sanzioni amministrative da €5.000 fino a €500.000 nei casi di:

  • mancata adozione della relazione annuale sulla situazione gestionale;
  • mancata pubblicazione sul sito istituzionale della relazione;
  • mancata adozione dell’atto di indirizzo in caso di gestione insoddisfacente dei servizi.

In caso di incompletezza della relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, tale da non consentirne una compiuta valutazione, si prevede che l’ANAC richieda le necessarie integrazioni, ponendo un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, decorso il quale si applica la sanzione di cui sopra.

 

La redazione PERK SOLUTION