Pubblicazione in caso di mancata redazione dei programmi triennali dei lavori e degli acquisti e servizi

Con il parere n. 3689 del 2/10/2025, il servizio Supporto Giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce chiarimenti in merito alla pubblicazione del provvedimento con cui l’Ente prende atto della mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi per assenza dei presupposti, nonché per l’analogo programma triennale dei lavori.

Le modalità di pubblicazione in caso di mancata redazione dei programmi triennali sono disciplinate dal comma 8 – art. 5 dell’All.I.5 del D.Lgs.36/2023 per il programma triennale dei lavori pubblici e, dal comma 4 – art. 7 dell’All.I.5 del D.Lgs.36/2023 per il programma di triennale degli acquisti di beni e servizi.

Le norme citate testualmente recitano: “ Nei casi in cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, questi ne danno comunicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ne danno comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.”

“Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi, per assenza di acquisti di beni e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondi all’editoria, pubblicato il bando per accedere a ulteriori 30 milioni di euro per l’acquisto di libri

La Direzione Generale Biblioteche e istituti culturali comunica che è stata avviata la procedura di ricezione delle domande di contributo alle biblioteche per l’acquisto di libri, anche in formato digitale, ai sensi del decreto ministeriale 272 del 5 agosto 2025, “Disposizioni attuative della misura di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante ‘Misure urgenti in materia di cultura’ convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16”.

Le istanze di accesso al contributo possono essere presentate esclusivamente in formato digitale, dalle ore 12.00 del 29 settembre 2025 alle ore 12.00 del 29 ottobre 2025, tramite l’applicativo telematico disponibile al seguente link: https://biblioteche.cultura.gov.it/it/contributi/Contributo-alle-biblioteche-per-acquisto-libri/, pubblicato nella sezione “Contributi” del sito web della Direzione generale biblioteche e istituti culturali https://biblioteche.cultura.gov.it.

La copertura finanziaria disposta dal Decreto Legge richiamato è di 24,8 milioni per l’anno 2025 e 5,2 milioni per l’anno 2026, al netto dell’ulteriore importo stabilito dal decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali” convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, e in particolare l’art. 14-bis che ha disposto l’incremento di ulteriori 30 milioni del fondo sopra citato.

Possono accedere alla ripartizione del fondo, su domanda, le biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti pubblici territoriali, e rispettive articolazioni, e delle istituzioni private non a fini di lucro destinatarie, nel triennio 2023-2025, di contributi ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, ovvero ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da Avviso pubblico del 25 settembre 2025 disponibile sul sito web sopra indicato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Affidamento raccolta rifiuti: la norma statale prevale su quelle delle province autonome

Con la delibera n. 378 del 1° ottobre 2025 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha censurato la decisione presa da 24 Comuni di una provincia autonoma del Nord di prorogare — fino al 31 dicembre 2038 — la convenzione con un «consorzio-azienda» (azienda speciale) per la gestione integrata dei servizi ambientali (raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, pulizia aree pubbliche, tutela ambientale). ANAC ha ritenuto che il riaffidamento diretto così disposto sia incompatibile con la disciplina statale di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. n. 201/2022), in quanto compromette i principi di libera concorrenza e parità di trattamento; le stazioni appaltanti sono chiamate a valutare azioni correttive e a garantire la continuità del servizio dal 1° gennaio 2026, informando l’Autorità entro 45 giorni.

I 24 consigli comunali, soci del consorzio-azienda, hanno approvato una modifica statutaria e contrattuale che estende la durata della convenzione e della stessa azienda speciale fino al 31.12.2038. Tale modifica consente, secondo gli enti locali, di proseguire la gestione associata tramite l’azienda speciale in attesa della trasformazione in società di capitali in house. ANAC interpreta la scelta come un riaffidamento diretto del servizio per il periodo 2026–2038, effettuato senza una procedura concorrenziale idonea a garantire parità di trattamento tra operatori.

Il decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022 ha ridefinito lo «statuto» dei servizi pubblici locali a rilevanza economica fissando principi comuni, uniformi ed essenziali, tra cui la qualità del servizio, la parità di trattamento, l’accesso universale e le condizioni economico-finanziarie, che devono presidiare l’organizzazione e l’affidamento dei servizi su tutto il territorio nazionale. Il decreto qualifica espressamente tali disposizioni come «norme fondamentali di riforma economico-sociale», e prevede che siano applicate anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome «compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

Nei commi successivi, il decreto richiama la natura trasversale di molte materie (collegate agli interessi pubblici essenziali) e limita lo spazio di esercizio di potestà legislativa regionale quando ciò confligga con i principi fondamentali posti dallo Stato. In altri termini: l’autonomia statutaria locale non può essere esercitata in modo da escludere i principi fondamentali fissati a livello nazionale.

 

La redazione PERK SOLUTION