Permessi per amministratori locali: i rimborsi ai datori di lavoro restano fuori dal campo IVA

Con la risposta n. 261 del 9 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in modo definitivo che i rimborsi erogati dagli enti pubblici ai datori di lavoro per i permessi retribuiti concessi ai dipendenti che ricoprono cariche elettive non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva e non costituiscono prestazioni di servizi.

Il Comune chiede di sapere se i permessi retribuiti di cui usufruiscono i dipendenti, che svolgono il mandato elettivo di amministratore di ente pubblico, possono/devono essere considerati prestiti e/o distacchi di personale e, in tal caso, la tempistica applicativa della nuova disciplina Iva. Il chiarimento si inserisce nel nuovo quadro normativo introdotto dal decreto-legge n. 131/2024, che, a partire dal 1° gennaio 2025, ha abrogato l’esenzione Iva prevista per i prestiti e distacchi di personale (art. 8, comma 35, legge n. 67/1988). L’intervento legislativo ha recepito le osservazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19), secondo cui tale agevolazione non era conforme alla direttiva 2006/112/Ce in materia di imposta sul valore aggiunto.

Richiamando gli articoli 79 e 80 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), la risposta evidenzia che il datore di lavoro anticipa la retribuzione del dipendente eletto, salvo poi essere rimborsato dall’ente pubblico. Tale rimborso non rappresenta un pagamento per un servizio, ma un mero trasferimento compensativo, volto a garantire il diritto dell’amministratore locale a svolgere il mandato senza subire penalizzazioni economiche.

L’Agenzia sottolinea inoltre che, per qualificare un’operazione come prestazione di servizi soggetta a Iva, deve sussistere un nesso diretto tra il pagamento e un vantaggio economico ottenuto dal soggetto che lo riceve. Nel caso in esame, tale nesso è assente: il datore di lavoro non trae alcun beneficio economico dall’assenza del dipendente e non presta alcuna attività a favore del Comune. In conclusione, i rimborsi per permessi retribuiti concessi ai dipendenti eletti in cariche pubbliche non sono imponibili ai fini Iva, poiché privi dei presupposti oggettivi e soggettivi che configurano una prestazione di servizi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Unione dei Comuni: Svolgimento in forma associata delle funzioni di polizia locale

L’Unione deve disporre di una disciplina chiara in merito alle modalità attuative dell’esercizio associato delle funzioni comunali di polizia municipale. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno alla richiesta di parere concernente lo svolgimento in forma associata delle funzioni di polizia locale limitato nell’immediato ad alcuni comuni, in attesa dell’adesione degli altri.

Il quesito nasce dall’esigenza, emersa in sede locale, di avviare il servizio in forma associata in modo graduale, partendo dai comuni di minore dimensione. Tuttavia, il Ministero ha espresso una posizione chiara: il servizio deve essere previsto e disciplinato per l’intero territorio dell’Unione, non potendo essere limitato ad alcuni comuni, salvo che tale modalità sia specificamente regolata da un atto condiviso da tutti gli enti aderenti.

Richiamando l’articolo 1 e 4 della legge n. 65/1986 e gli articoli 5 e 6 della legge regionale Puglia n. 37/2011, il parere sottolinea la necessità che l’Unione adotti un regolamento unitario che disciplini nel dettaglio le modalità organizzative, operative e di direzione del servizio. Il riferimento al “territorio di competenza”, contenuto sia nella normativa statale che in quella regionale, deve intendersi come l’insieme dei territori dei comuni associati, e non come una porzione di essi.

In questo quadro, una gestione parziale del servizio comporterebbe disparità tra i comuni, compromettendo la coerenza organizzativa e vanificando la finalità stessa dell’esercizio associato, che è quella di migliorare l’efficienza, la qualità e l’uniformità dei servizi su tutto il territorio dell’Unione. Inoltre, la funzione del comandante o responsabile del corpo di polizia locale associato implica un coordinamento unitario delle risorse e del personale, che non può essere frammentato senza incidere negativamente sulla funzionalità del servizio.

In conclusione, il Ministero ribadisce che l’esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale deve essere unitario, regolamentato e condiviso da tutti gli enti partecipanti. Solo attraverso una disciplina organica e un coordinamento operativo esteso all’intero territorio dell’Unione è possibile garantire un servizio efficiente, omogeneo e coerente con gli obiettivi di riforma e razionalizzazione dell’azione amministrativa locale.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Affidamenti diretti e incarichi di progettazione, i rilievi mossi da Anac

Con un Atto a firma del Presidente del 9 settembre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha segnalato gravi irregolarità nelle procedure di affidamento diretto di tre incarichi di progettazione, banditi da un Comune per interventi di riqualificazione del territorio comunale.

L’Autorità ha innanzitutto rilevato una errata individuazione della categoria di progettazione, originariamente classificata come relativa a parchi urbani e opere di riqualificazione paesaggistica, mentre gli interventi risultano riconducibili prevalentemente a opere stradali e idrauliche. Tale incongruenza, secondo ANAC, non solo incide sulla corretta determinazione dei corrispettivi, ma può anche compromettere la verifica del possesso dei requisiti tecnici e professionali da parte dei progettisti incaricati.

Ulteriori criticità riguardano la mancanza di documentazione a supporto delle verifiche sui requisiti generali e sulle esperienze professionali pregresse dei progettisti, elementi che avrebbero dovuto essere puntualmente riscontrati e conservati agli atti.

Particolarmente censurata è poi la scelta del Comune di suddividere l’intervento unitario in tre distinti incarichi di progettazione, senza una motivazione tecnica adeguata. Tale frazionamento, osserva ANAC, si pone in contrasto con il divieto di artificioso frazionamento degli appalti, avendo di fatto consentito l’utilizzo improprio dello strumento dell’affidamento diretto in luogo di una procedura di maggiore trasparenza e competizione, che sarebbe stata necessaria in considerazione del cumulo degli importi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: In consultazione nuovo Bando tipo n. 2/2025 per i servizi di architettura e ingegneria

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha avviato la consultazione pubblica sul Bando tipo n. 2/2025, relativo ai servizi di architettura e ingegneria, aggiornato alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 209/2024 (“Correttivo” al Codice dei contratti pubblici). Si tratta di un passaggio cruciale per l’allineamento della disciplina dei bandi-tipo alle innovazioni normative intervenute con il nuovo Codice e con il suo recente correttivo, che ha inciso su numerosi profili procedurali e sostanziali della materia.

C’è tempo fino alle 23.59 di lunedì 10 novembre 2025per l’invio di osservazioni e contenuti, anche sul relativo modello di domanda di partecipazione predisposto contestualmente alla riformulazione dello schema di bando tipo, esclusivamente tramite l’apposito questionario online raggiungibile dalla pagina del sito Anac dedicata alla consultazione.

Attesa la particolare rilevanza dell’atto di regolazione in questione, presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione è stato istituito un apposito gruppo di lavoro con i rappresentanti di ITACA/Soggetti Aggregatori, IFEL/ANCI, Invitalia, Consip,  OICE, ANCE, CNI, Rete delle Professioni Tecniche, cui sono stati preliminarmente sottoposti per le proprie osservazioni sia lo Schema di Bando Tipo sia lo schema della correlata Domanda.

 

La redazione PERK SOLUTION