Orientamenti applicativi ARAN

Pubblichiamo gli ultimi orientamenti applicativi ARAN volti a supportare le amministrazioni pubbliche nella corretta applicazione dei contratti colletivi di lavoro, nell’ambito del lavoro pubblico.

1. La dichiarazione congiunta n.2 del CCNL 5.10.2001, concernente la possibilità dell’ente di rinunciare all’indennità in caso di mancato preavviso a seguito di dimissioni del dipendente presentate per assumere presso altra amministrazione a seguito di concorso pubblico, può considerarsi applicabile a fattispecie intervenute dopo la stipulazione del CCNL del 9.5.2006, che ha definito una nuova disciplina dell’istituto del preavviso (art.12) e che non contiene alcuna analoga dichiarazione congiunta in materia?
Nel merito del quesito formulato, si ritiene utile precisare quanto segue: a)    la dichiarazione congiunta n. 2, allegata al CCNL del 5.10.2001, non incide in alcun modo direttamente sulla disciplina del preavviso (in senso limitativo o impeditivo), né del resto avrebbe potuto farlo, non essendo, tecnicamente, una clausola del CCNL; b)    la suddetta dichiarazione congiunta n. 2 si è limitata solo a suggerire agli enti uno dei casi (ma non il solo) in cui è possibile valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso; c)    proprio perché essa rappresenta solo un mero auspicio delle parti negoziali ad un determinato comportamento del datore di lavoro pubblico, senza alcun profilo di precettività o vincolatività (ogni valutazione è rimessa sempre al singolo ente: “Le parti ritengono che gli enti possono valutare …..”), si ritiene che essa, essendo legata sostanzialmente alla disciplina del preavviso possa ritenersi ancora attuale, pure in presenza della nuova regolamentazione dell’istituto del preavviso, contenuta nell’art.12 del CCNL del 9-5-2006. Infatti, questa nulla ha innovato in ordine allo specifico punto della possibile rinuncia da parte del datore di lavoro al preavviso, cui la dichiarazione congiunta si collega, sia pure solo nei termini sopra descritti.

2. Possibile fruire il permesso di cui all’art. 33 della L. 104/92 per frazioni di ora?
La disciplina dell’istituto in esame è contenuta all’art. 33 del CCNL 21.05.2018 che si limita a prevedere, nel comma 1, che tali permessi possono essere utilizzati ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
Atteso che nel nuovo CCNL del 16.11.2022, sia per i permessi orari di cui all’art. 41, per particolari motivi personali o famigliari, che per i permessi, di cui all’art. 44, per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche, è stata introdotta la possibilità della fruizione degli stessi per frazioni di ora solo dopo la prima ora, si ritiene che tale modalità di fruizione possa essere estesa anche al permesso orario in oggetto.

3 In caso di progressione tra le aree, oltre le ferie maturate e non godute è possibile dare continuità ai permessi e alla banca delle ore?
L’unica previsione contrattuale che preveda che non ci sia una soluzione di continuità tra la posizione nell’area originaria e quella nell’area nuova, per effetto della progressione, è contenuta all’art. 15 comma 2 del CCNL 16.11.2022 ai sensi del quale:  “In caso di passaggio all’area immediatamente superiore, il dipendente, è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell’art. 25 (Periodo di prova) comma 2 e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente non confluisce nel Fondo risorse decentrate.”, ragione per cui solo in questi casi al dipendente potrà essere garantita la continuità degli istituti rispetto alla precedente area.

4. Con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale del CCNL 16.11.2022, la specifica indennità riconosciuta alle categorie A e B1, prevista dall’art. 70 septies del CCNL del 21 maggio 2018, a chi spetta?

Per dare una risposta esaustiva è necessario fare un distinguo tra personale già in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento (1° di aprile 2023) e personale assunto dopo tale data.
Personale già in servizio alla data del 1° di aprile 2023:

  • la specifica indennità di cui all’art. 70 septies del CCNL del 21 maggio 2018 continuerà ad essere riconosciuta, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale (1° aprile 2023), a tutti i soggetti legittimati a riceverla, in quanto inquadrati (entro il 31 marzo 2023) in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, a prescindere dalla trasposizione automatica che avverrà in Area Operatori o Operatori Esperti dal 1° di aprile.

Personale assunto dal 1° di aprile 2023:

  • la specifica indennità di cui all’art. 70 septies del CCNL del 21 maggio 2018 sarà riconosciuta a favore del personale che verrà assunto dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023) ascritto all’Area Operatori.

 

Rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni referendarie ed amministrative dell’8 e 9 giugno 2025

La Direzione centrale della Finanza Locale, con comunicato del 3 settembre 2025, comunica che a partire dal 3 settembre 2025 è attiva la funzione di Rendicontazione delle spese elettorali sostenute in occasione delle consultazioni referendarie ed amministrative dell’8 e 9 giugno 2025.

La procedura, contenuta nell’applicazione denominata “Finanza Locale” all’interno del portale DAIT Servizi, è disponibile sia per i comuni che per le Prefetture-UTG. I comuni che non hanno ancora provveduto devono chiedere le credenziali di accesso alla piattaforma DAITWEB agli amministratori delle utenze in servizio presso la Prefettura-UTG di riferimento.

Eventuali problemi ed osservazioni sul nuovo applicativo dovranno essere inoltrati alla mail dedicata:  rendicontielettorali.fl@interno.it.

 

La redazione PERK SOLUTION

INPS: Carta a sostegno dei nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità

Con il Messaggio n. 2519 del 01-09-2025, l’INPS fornisce indicazioni operativa per l’accesso alla misura di sostegno “Carta Dedicata a te” per l’anno 2025 – destinata ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità come previsto dal decreto interministeriale del 30 luglio 2025 pubblicato nella GU del 12 agosto scorso –  nonché per la gestione degli elenchi da parte degli operatori abilitati dei Comuni.

Con la legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 450, L. 197/2022) è stato istituito presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste il Fondo per l’acquisto di beni alimentari e carburanti destinato ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.000 euro. Per il 2025, la dotazione del Fondo è stata incrementata di 500 milioni di euro (art. 1, comma 103, L. 207/2024), destinati esclusivamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esplicita esclusione delle bevande alcoliche. Il decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 2025 ha definito le modalità operative della misura, nota come “Carta Dedicata a Te 2025”, rivolta ai nuclei familiari in stato di bisogno.

I beneficiari della misura in oggetto, che non devono presentare domanda, sono, ai sensi dell’articolo 2 del D.I., i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del medesimo D.I. in Gazzetta Ufficiale, ossia al 12 agosto 2025:

  • iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
  • titolarità di una certificazione ISEE ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore a 15.000,00 euro annui.

Il contributo non spetta ai nuclei in cui, alla stessa data, vi sia almeno un componente che percepisca:

  • misure di sostegno al reddito o inclusione sociale (es. Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti, altri sussidi nazionali, regionali o comunali);
  • prestazioni di sostegno alla disoccupazione o all’integrazione salariale (es. NASpI, DIS-COLL, mobilità, CIG, fondi di solidarietà).

L’INPS entro l’11 settembre 2025 mette a disposizione dei Comuni, tramite applicativo web, le liste dei beneficiari, elaborate sulla base di criteri di priorità:

  1. Nuclei con almeno tre componenti e un figlio nato entro il 31 dicembre 2011, ordinati per ISEE crescente.
  2. Nuclei con almeno tre componenti e un figlio nato entro il 31 dicembre 2007, ordinati per ISEE crescente.
  3. Nuclei con almeno tre componenti, ordinati per ISEE crescente.

I Comuni, entro 30 giorni, devono:

  • verificare la residenza effettiva dei nuclei;
  • accertare eventuali incompatibilità con altre misure locali;
  • consolidare gli elenchi attraverso la piattaforma informatica.

Una volta consolidati, gli elenchi vengono resi definitivi dall’INPS e trasmessi a Poste Italiane per la messa a disposizione delle carte. I Comuni, infine, pubblicano sul proprio sito istituzionale l’elenco dei beneficiari e inviano comunicazioni individuali con le istruzioni per il ritiro. La misura consiste in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 500,00 euro.

La redazione PERK SOLUTION

Rilevazione dei dati economico-finanziari del fondo povertà

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che dal 15 settembre 2025 al 10 ottobre 2025 sarà realizzata la rilevazione dei dati economico-finanziari del Fondo Povertà al 31 agosto 2025.

Ciascun Ambito Territoriale Sociale, secondo le indicazioni fornite con Nota n. 10935 del 1° settembre 2025, dovrà inserire a sistema i dati relativi al monitoraggio della spesa al 31 agosto 2025 a valere sulle diverse quote del Fondo Povertà (Quota Servizi, Povertà Estrema e Care Leavers), con particolare riferimento alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Qualora siano stati effettuati disimpegni di spesa nel periodo intercorso o siano stati comunicati dati non corretti relativi a impegni e liquidazioni, la Piattaforma Multifondo consentirà, in fase di conferma dei dati, di indicare se sono stati effettuati errori materiali nella rilevazione precedente oppure se sono stati realizzati disimpegni nell’arco temporale di riferimento della rilevazione.

Per quanto concerne le modalità operative di inserimento dei dati economico-finanziari in Piattaforma Multifondo sono disponibili i seguenti manuali:

 

La redazione PERK SOLUTION