Criterio di aggiudicazione appalto di lavori con manodopera superiore al 50%

Nelle procedure negoziate per lavori di manutenzione ordinaria, anche qualora i costi della manodopera superino il 50% del valore dell’appalto, la stazione appaltante può legittimamente adottare il criterio del minor prezzo, non trovando applicazione il divieto di cui all’art. 108, comma 3, D.Lgs. 36/2023. È quanto evidenziato dal MIT (parere n. 3589 del 23/06/2025).

Dalla lettura coordinata delle disposizioni emerge che:

  • L’art. 50, comma 4, pone come regola generale, per le procedure negoziate di lavori, la discrezionalità della stazione appaltante nella scelta del criterio di aggiudicazione, salvo il limite previsto dall’art. 108, comma 2.
  • L’art. 108, comma 3, introduce un vincolo specifico all’applicazione del criterio del minor prezzo solo per i servizi ad alta intensità di manodopera, non estendendolo né alle forniture né, tantomeno, ai lavori.
  • L’assenza di un richiamo espresso ai lavori, anche quando caratterizzati da un’elevata incidenza della manodopera, impone un’interpretazione letterale e sistematica della norma, la quale deve ritenersi volutamente limitata ai servizi. In tal senso depone altresì la ratio della disposizione, che mira a tutelare la qualità delle prestazioni nei servizi ad alta intensità di personale, dove la variabile prezzo potrebbe incidere negativamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità del servizio stesso.

Pertanto, nei lavori pubblici, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, non opera alcun divieto normativo all’uso del criterio del minor prezzo, anche quando l’incidenza dei costi della manodopera superi il 50%.

Alla luce del quadro normativo e interpretativo sopra delineato, si ritiene che:

  • Nelle procedure negoziate per lavori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), la stazione appaltante può legittimamente scegliere il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, in alternativa all’OEPV;
  • L’unico limite riguarda i casi previsti dall’art. 108, comma 2, che non ricomprendono i lavori di manutenzione ordinaria;
  • L’art. 108, comma 3, non trova applicazione ai lavori, essendo norma riferita esclusivamente ai servizi ad alta intensità di manodopera.

Ne consegue che, anche in presenza di un’incidenza dei costi della manodopera superiore al 50% dell’importo dei lavori, è pienamente legittimo l’utilizzo del criterio del minor prezzo.

La redazione PERK SOLUTION

La deliberazione di surroga del consigliere dimissionario costituisce atto dovuto e non può essere impedita da comportamenti ostruzionistici

La deliberazione di surroga del consigliere dimissionario costituisce atto dovuto e non può essere impedita da comportamenti ostruzionistici. In caso di mancata approvazione in prima convocazione, il consiglio comunale può validamente deliberare in seconda convocazione con un quorum ridotto, pari ad almeno un terzo dei consiglieri assegnati all’ente, escluso il sindaco. La ratio della seconda convocazione è quella di evitare la paralisi dell’organo collegiale, in ossequio al principio di efficienza. È quanto evidenziato dal Ministero dell’interno, con il parere del 16 luglio 2025, in risposta ad una richiesta di un segretario generale di un ente.

l segretario riferisce che, a seguito delle dimissioni presentate e protocollate da un assessore, dimissionario anche dalla carica di consigliere comunale, è stata avviata la procedura di surroga in favore del primo dei non eletti. Tuttavia, nella seduta fissata per esaminare il punto relativo alla surroga, il numero legale è venuto meno per l’uscita dall’aula di alcuni consiglieri. Pur avendo indetto con urgenza una seconda seduta, il passaggio di alcuni consiglieri dalla maggioranza alla minoranza ha determinato un equilibrio tra i presenti e votanti: 12 consiglieri complessivi (su 13 eletti), di cui 6 di minoranza e 6 di maggioranza, incluso il sindaco. Secondo il segretario, tale assetto integra una condotta ostruzionistica dei consiglieri di minoranza.

Circa la necessità di adottare la deliberazione di surroga e le conseguenze della sua mancata approvazione, il ministero richiama l’orientamento costante secondo cui la surroga è atto dovuto. In tal senso, il Consiglio di Stato (sent. n. 2273 del 17 marzo 2021; conforme, sez. III, 12 giugno 2020, n. 3736) ha precisato che la sostituzione del consigliere dimissionario non può essere impedita da manovre dilatorie od ostruzionistiche che paralizzino il regolare funzionamento degli organi elettivi e la vita democratica dell’ente.

Nel caso concreto, l’art. 38, comma 8, TUEL stabilisce che “il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari”. Lo statuto comunale, all’art. 16, comma 6, ribadisce il termine di dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni; il comma 8 del medesimo articolo prevede che “la surrogazione avviene in favore del candidato che nella medesima lista immediatamente segue l’ultimo eletto”. Ai fini della validità delle deliberazioni, l’art. 17, comma 1, dello statuto richiede la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati e la maggioranza dei votanti, salvo diverse maggioranze qualificate. Il regolamento consiliare (art. 39) dispone che è adottato il provvedimento che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei votanti; ove tale maggioranza non sia raggiunta, la deliberazione è invalida. In caso di parità tra favorevoli e contrari, la deliberazione è inefficace e può essere nuovamente iscritta all’ordine del giorno della successiva adunanza (art. 39, comma 6).

Quanto al quorum strutturale in seconda convocazione, l’art. 16 del regolamento prevede che il consiglio non possa deliberare se non è presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare il sindaco. La formulazione della predetta norma relativamente all’espressione “(e pari a n.6 consiglieri)” è frutto di un testo non aggiornato, risalente a quando i consiglieri assegnati erano 17 compreso il sindaco. Dopo la legge n. 56/2014, art. 1, comma 135, lett. b), per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti il consiglio è composto da 12 consiglieri oltre al sindaco. Pertanto, nel caso di specie, in seconda convocazione il quorum costitutivo è integrato con la presenza di almeno 4 consiglieri (un terzo di 12), escluso dal computo il sindaco.

Pertanto, poiché in prima convocazione non si è deliberato, in seconda convocazione il consiglio può validamente procedere alla surroga con il quorum ridotto di cui sopra. Considerato che i consiglieri di maggioranza sono 6, incluso il sindaco, sussistono le condizioni per dare corso alla surroga del dimissionario, in coerenza con la natura di atto dovuto della stessa e con la funzione della seconda convocazione, che è quella di ridurre il quorum strutturale e scongiurare la paralisi dell’organo collegiale nel rispetto del principio di efficienza.

La redazione PERK SOLUTION

AgID avvia l’attività di monitoraggio sull’attuazione delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

L’Agenzia per l’Italia Digitale, con comunicato dell’11 agosto 2025, informa che, in attuazione dell’Obiettivo 3.3 del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2024–2026 – Aggiornamento 2025, comunica l’avvio dell’attività di monitoraggio sull’attuazione delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, con l’obiettivo di conseguire per il biennio 2025- 2026 i seguenti target:

  • Target 2025 – Il 100% delle amministrazioni devono avere adottato e pubblicato il manuale di gestione documentale, la nomina del responsabile della gestione documentale per ciascuna AOO e, qualora siano presenti più AOO, la nomina del Coordinatore della gestione documentale in “Amministrazione trasparente”;
  • Target 2026 – Il 100% delle amministrazioni devono avere adottato e pubblicato il manuale di conservazione e la nomina del Responsabile della conservazione in “Amministrazione trasparente”.

L’attività di monitoraggio

L’attività di monitoraggio è rivolta ai soggetti indicati all’art. 2, comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale e si propone di realizzare i seguenti obiettivi:

  • Analisi quantitativa sia degli adempimenti a carico dei soggetti sottoposti all’attività di monitoraggio di cui al Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, sia dello stato generale di attuazione delle disposizioni di cui alla normativa vigente e alle Linee guida;
  • Analisi qualitativa delle principali criticità legate all’attuazione delle disposizioni di cui alle Linee guida;
  • Supporto informativo e formativo ai soggetti coinvolti tramite appositi strumenti di comunicazione, coinvolgimento e formazione.

Il monitoraggio si avvale dei seguenti strumenti per la sua piena attuazione:

  • Form di rilevazione, contenente i quesiti oggetto di monitoraggio;
  • Community “Gestione documentale e conservazione” sulla piattaforma ReTeDigitale;
  • Supporto e Formazione.

Il Form di rilevazione

È possibile consultare in anteprima i quesiti oggetto del monitoraggio attraverso l’allegato “Form di rilevazione 2025“. Relativamente alle modalità di accesso alla piattaforma online e alla compilazione del form di rilevazione per l’anno 2025, nonché alle relative iniziative di supporto e formazione, saranno fornite apposite comunicazioni sia nella sezione “Comunicazione” del sito istituzionale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, sia all’interno della community dedicata su ReTeDigitale.

 

La redazione PERK SOLUTION