Limiti all’esercizio dell’attività professionale da parte dell’Assessore

Nulla osta alla nomina ad assessore di un professionista (architetto, ingegnere o geometra) con delega alla Cultura o all’Ambiente, e non sussiste per tale assessore alcun obbligo di astenersi dall’esercizio di detta attività professionale ai sensi dell’art. 78, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, sempre che le materie ivi previste (urbanistica, edilizia e lavori pubblici) non rientrino indirettamente nell’esercizio della delega suddetta. Resta comunque fermo l’obbligo per lo stesso assessore di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti, non solo la materia urbanistica e/o di edilizia privata e pubblica, ma più in generale interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado, ai sensi del comma 2 del citato art. 78.

È quanto evidenziato dal Ministero dell’interno, con parere dell’8 Luglio, 2025, in riscontro ad un quesito in merito all’obbligo di astensione previsto dall’art. 78 comma 3 del TUEL e se lo stesso valga anche per assessori che non hanno deleghe nei settori dell’urbanistica, edilizia e lavori pubblici, ma che esercitano come liberi professionisti (architetti, ingegneri, geometri) in quegli stessi ambiti all’interno del Comune. La norma dispone: al comma 2 che gli amministratori […] devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore, o di parenti o affini fino al quarto grado; al comma 3 che i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

La ratio di tale previsione normativa risiede nell’esigenza di evitare che il professionista tragga vantaggio nella sua attività professione dal mandato pubblico rivestito e di precludere, per ragioni di trasparenza e buon andamento dell’amministrazione dell’ente territoriale, che l’esercizio delle funzioni collegate a tale mandato sia sviato dall’interesse personale dell’amministratore. Tra i destinatari dell’obbligo di astensione rientrano, sia gli assessori ai quali siano state conferite deleghe nei settori dell’urbanistica, dell’edilizia e dei lavori pubblici, sia il Sindaco sul quale, come organo responsabile dell’amministrazione del Comune e presidente della giunta comunale, grava l’onere di sovraintendere su tutte le attività del Comune, anche su quelle delegate.

Secondo il Ministero, il professionista (architetto, ingegnere o geometra) può essere nominato assessore con delega alla Cultura o all’Ambiente, non rientrando tali deleghe nel novero di quelle contemplate dall’art. 78, comma 3, del TUEL (materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici), sempre che dette materie non rientrino indirettamente nell’esercizio della delega alla Cultura o all’Ambiente. Una volta nominato, non sussisterà alcun obbligo di astenersi dall’esercizio dell’attività professionale in materia edilizia (privata e pubblica) nel Comune in oggetto, con l’accortezza di cui sopra. E dunque sempre che detto obbligo di astensione non si renda necessario per effetto dell’indiretta inclusione delle suddette materie (urbanistica, edilizia e lavori pubblici) nell’esercizio, in concreto, della delega alla Cultura o all’Ambiente.
Sotto altro e diverso profilo, occorre rilevare che ai sensi del comma 2 della norma sopra citata lo stesso assessore dovrà comunque astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti, non solo la materia urbanistica e/o di edilizia privata e pubblica, ma più in generale interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado. Fermo restando che tale obbligo di astensione non si applicherà ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’assessore, o di suoi parenti o affini fino al quarto grado.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incentivi per funzioni tecniche cumulabili con l’indennità per specifiche responsabilità

L’ARAN, con orientamento applicativo n. 35075 del 9 luglio 2025, si esprime in merito alla possibilità di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche  al personale titolare di incarico di E.Q, ed alla cumulabilità degli incentivi con l’indennità per specifiche responsabilità, ha confermato che gli incentivi per le funzioni tecniche possono essere riconosciuti al personale titolare di incarico di EQ (elevata qualificazione) e sono cumulabili anche con l’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del CCNL del 16.11.2022.

La disciplina contrattuale non prevede forme di incumulabilità tra l’indennità di specifiche responsabilità, di cui all’art. 84 del CCNL del 16.11.2022, e l’incentivo per funzioni tecniche e neppure con la retribuzione di posizione e di risultato degli EQ. Con riferimento, in particolare, a quest’ultima fattispecie, Aran evidenzia che, ai sensi dell’art. 20 del CCNL 16.11.2022, gli incentivi per funzioni tecniche sono esplicitamente annoverati tra i compensi aggiuntivi che possono essere erogati al personale incaricato di EQ. Inoltre, tra le materie di contrattazione integrativa, all’art. 7 comma 4 lett. J) del CCL 16.11.2022 del comparto FL è stata prevista la possibilità di introdurre nel CCI una clausola che preveda “la correlazione tra i compensi di cui all’art. 20 comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ”.

 

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Nuovi strumenti di Partenariato Pubblico Privato

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato due nuovi modelli operativi per supportare le Pubbliche Amministrazioni nella realizzazione di progetti in Partenariato Pubblico-Privato (PPP).

Il primo è un modello per la simulazione dei Piani Economico-Finanziari (PEF), disponibile in due versioni – per opere “fredde” (a carico della PA) e “calde” (a tariffazione sugli utenti). I template Excel guidano l’utente nell’elaborazione dei PEF e consentono di stimare i canoni di disponibilità o concessori, valutando l’impatto economico-finanziario sul bilancio pluriennale. Completano il pacchetto due relazioni illustrative.

Il secondo contributo riguarda le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) “pubbliche”, per le quali è stato pubblicato un nuovo modello PPP che integra il quadro normativo di riferimento con le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e le regole Eurostat. Il documento propone un approccio innovativo per la realizzazione di CER coinvolgendo cittadini, enti e operatori privati nella produzione e condivisione di energia da fonti 100% rinnovabili.
Il modello analizza in particolare la gestione dei rischi, il trattamento contabile e le condizioni per l’accesso agli incentivi pubblici.
Il documento è disponibile nella sezione “Materiale a supporto – Vademecum e casi studio” del portale PPP.

Allegati:

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Anci, Edilizia scolastica: Rifinanziamento interventi ex mutui Bei 2015-2016

Anci informa che con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 16 giugno 2025, n. 116 è stato autorizzato l’utilizzo – da parte delle Regioni, per il rifinanziamento degli interventi di edilizia scolastica già autorizzati nell’ambito dei cosiddetti Mutui BEI 2015-2016 (decreti 1 settembre 2015, n. 640, 6 giugno 2017, n. 390, 3 gennaio 2019, n. 2, 25 settembre 2019, n. 835), dei contributi pluriennali previsti dall’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, mediante stipula, da parte delle Regioni, di mutui a valere sui residui di euro 463.920.912,37.
L’utilizzo di tali contributi permetterà di dare copertura agli importi da rifinanziare segnalati successivamente all’effettuazione delle gare e avverrà per i singoli beneficiari sulla base di quanto riportato nell’Allegato A al citato decreto (Elenco Interventi). Eventuali variazioni del suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente documentate dei soggetti beneficiari dei contributi potranno essere  oggetto di comunicazione, da parte delle regioni, al Ministero dell’istruzione e del merito che provvederà a richiedere le autorizzazioni necessarie.
Le Regioni sono autorizzate alla stipula di un nuovo contratto di mutuo della durata massima di 2 anni,  con successivo decreto del MIM sarà individuato, in considerazione della durata massima dei nuovi contratti di mutuo, il termine di conclusione dei lavori e di relativa rendicontazione degli interventi finanziati.

 

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Aggiornamento degli standard contabili ITAS 1, ITAS 4 e ITAS 12 e del Piano dei conti unico

Il Comitato Direttivo ha approvato alcune modifiche agli standard contabili ITAS 1 – Composizione e schemi del bilancio di esercizio, ITAS 4 – Immobilizzazioni materiali e ITAS 12 – Bilancio consolidato; le modifiche rispondono a ragioni di chiarezza espositiva e di coerenza complessiva con gli standard prodotti successivamente. Conseguentemente, sono stati apportati i necessari interventi di adeguamento del Piano dei conti unico.

Allegati:
ITAS 1
ITAS 4
ITAS 12
Piano dei conti unico

 

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PNRR Asili nido: riapertura termini presentazione delle manifestazioni di interesse

Con riferimento all’Avviso pubblico prot. n. 41142 del 17 marzo 2025, il Ministero dell’istruzione e del merito comunica che, a seguito dell’approvazione delle ulteriori graduatorie, sono riaperti i termini per le manifestazioni di interesse per la presentazione di manifestazioni di interesse per la costruzione di nuovi asili nido nella fascia 0-2 anni e/o per la riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

In particolare, ferme restando tutte le condizioni e le modalità di partecipazione previste nel citato Avviso pubblico prot. n. 41142 del 17 marzo 2025, il sistema informativo per la presentazione delle manifestazioni di interesse sarà aperto dalle ore 15.00 del giorno 11 luglio 2025 e fino alle ore 15.00 del giorno 29 luglio 2025.

 

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