Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare – Rivalutazione dei livelli di reddito per il periodo dal 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026

Con la circolare INPS 19 maggio 2025, n. 92, l’Istituto comunica i nuovi livelli di reddito e gli importi mensili dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), da applicare alle diverse tipologie di nuclei familiari dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026. La circolare, inoltre, specifica che dal 1° marzo 2022 i nuovi livelli di reddito familiare riguardano solo i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

L’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo
familiare, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annua, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. La suddetta variazione percentuale rilevata dall’ISTAT, da considerare ai fini della rivalutazione in oggetto dal 1° luglio 2025, risulta pari allo 0,8 per cento.

Al riguardo, si fa presente che il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per le famiglie con figli a carico
prevedendo, all’articolo 10, comma 3, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, la cessazione tra l’altro delle prestazioni previste dall’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 (assegno per il nucleo familiare). Pertanto, restano in vigore e continuano a essere riconosciute le prestazioni del predetto assegno per il nucleo familiare per i nuclei diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti. Conseguentemente, la rivalutazione dei nuovi livelli di reddito familiare riguarda esclusivamente le tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

 

La redazione PERK SOLUTION

I Comuni e il PNRR, al via la campagna di comunicazione Anci sui progetti

Una campagna di comunicazione per dare massima visibilità ai risultati straordinari già conseguiti dai Comuni sul Pnrr. Questo è l’obiettivo dell’iniziativa lanciata dall’Anci che punta a raccontare e individuare le opere PNRR più significative realizzate. I Comuni possono inviare all’indirizzo email fattipnrr@anci.it una breve scheda descrittiva sulle opere, video e foto di qualità dei progetti ultimati e delle cerimonie di consegna/inaugurazione. Per i video sono preferibili formati in verticale, in alta definizione e con un buon audio.
Le schede dei progetti dovranno contenere la descrizione dell’opera o le opere realizzate con la componente e investimento PNRR cui fanno riferimento, il CUP, una descrizione, il valore economico, altre eventuali informazioni che si ritengano utili.

 

La redazione PERK SOLUTION

Termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato in caso di scadenza della consiliatura oltre il quinto anno

Con la delibera n. 17/2025, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha chiarito i criteri per determinare il termine entro cui deve essere sottoscritta la relazione di fine mandato nei casi in cui la consiliatura si prolunghi oltre il quinto anno. Tale situazione, che coinvolge numerosi enti locali, è riconducibile principalmente al rinvio delle elezioni disposto durante l’emergenza Covid (cfr. D.L. n. 26/2020 e D.L. n. 25/2021).

La Sezione ha precisato che, in questi casi, il termine per la sottoscrizione della relazione – previsto dall’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011 – deve essere calcolato a ritroso dalla data effettiva delle elezioni, e non dalla scadenza naturale del quinquennio. Questa interpretazione consente di evitare periodi non coperti dall’obbligo informativo tra una consiliatura e la successiva, assicurando che la relazione di fine mandato svolga pienamente la propria funzione: fornire ai cittadini un quadro aggiornato e completo dell’attività amministrativa svolta, a supporto di un voto consapevole.

 

La redazione PERK SOLUTION