Cassazione: niente rimborso al dipendente che sceglie autonomamente il proprio legale

Con l’ordinanza n. 15279 depositata il 9 giugno 2025, la Corte di Cassazione interviene sulla questione del rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente pubblico (comunale) che, assolto in sede penale, aveva scelto autonomamente l’avvocato, senza previa autorizzazione dell’amministrazione.

La Suprema Corte ha stabilito che l’amministrazione non è tenuta a rimborsare i costi della difesa tecnica qualora:

  • il dipendente abbia unilateralmente scelto l’avvocato, senza chiedere o ottenere l’approvazione preventiva;
  • o abbia semplicemente comunicato a posteriori tale nomina.

Il principio si basa sull’esigenza di permettere all’amministrazione di valutare preventivamente la congruità delle spese e di controllare l’impegno economico che potrebbe derivare dalla scelta scelta del difensore. Il rimborso non spetta se il dipendente ha agito di propria iniziativa, anche in caso di assoluzione nel merito.

La redazione PERK SOLUTION

Nomina del presidente del consiglio comunale nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

Con il parere n. 15738/2025, il Ministero dell’interno chiarisce un’importante questione in tema di nomina del Presidente del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, sulla base di una modifica statutaria sopravvenuta dopo l’insediamento del Consiglio. A differenza dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 ab, dove il presidente del consiglio è obbligatorio, nei comuni più piccoli si tratta di una facoltà statutaria, da esercitarsi con apposita modifica dello statuto comunale.

Nel caso di specie, il consiglio comunale si è insediato il 30 giugno 2022, data in cui la figura del presidente non era ancora prevista nello statuto. Lo statuto è stato modificato con delibera del 19 novembre 2022, introducendo l’art. 9-bis, che prevede espressamente l’istituzione della figura del Presidente del Consiglio. La nomina del presidente è avvenuta nella prima seduta utile successiva all’entrata in vigore della modifica statutaria, cioè il 31 gennaio 2023.

Secondo il Ministero la modifica statutaria è pienamente legittima e conforme all’art. 39 TUEL.; l’elezione del Presidente del Consiglio è stata effettuata secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dello statuto, e cioè nella prima seduta successiva all’entrata in vigore dell’art. 9-bis. Non rileva, ai fini della validità della nomina, che il Consiglio fosse già in carica prima della modifica statutaria: ciò che conta è che la procedura di nomina sia avvenuta nel rispetto delle previsioni dello statuto vigente al momento della nomina stessa.

La redazione PERK SOLUTION

Diritto di accesso dei consiglieri comunali agli atti e documenti inerenti a gare

Il consigliere comunale può accedere agli atti di gara conclusa in tempi antecedenti alla sua nomina. È quanto affermato dal Ministero dell’interno in risposta ad una richiesta di parere in merito al diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali di minoranza in materia di atti di competenza dell’Ufficio Tecnico, tra cui anche atti inerenti a gare. In particolare, è stato chiesto se il consigliere comunale possa, in base all’art. 43 del TUEL., accedere agli atti di gara conclusa in tempi antecedenti alla loro nomina di consiglieri.

Al riguardo, si evidenzia che l’art.43, comma 2, d.lgs. n.267/2000 prevede che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’amministrazione presso cui esercitano il proprio mandato politico-amministrativo “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”. Il diritto di accesso dei consiglieri comunali è strumentale all’esercizio del mandato politico-amministrativo, in particolare alle funzioni di controllo e indirizzo attribuite al Consiglio comunale (art. 42 TUEL); non è un diritto incondizionato o illimitato, ma deve essere finalizzato all’espletamento del mandato elettivo. La legittimità dell’accesso va quindi valutata in base alla pertinenza e utilità delle informazioni richieste rispetto alle funzioni consiliari.

Il Consiglio di Stato (sentenze n. 2089/2021, n. 5879/2005, n. 2716/2004) ha costantemente affermato che il diritto di accesso dei consiglieri può riguardare anche atti riservati o preclusi ai terzi, in virtù del ruolo e delle finalità istituzionali del mandato. Tuttavia, i consiglieri sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge (art. 43, comma 2). Il bilanciamento tra diritto all’accesso e tutela dei dati sensibili o riservati deve essere garantito, ad esempio tramite l’oscuramento dei dati sensibili (Cons. Stato, n. 2089/2021).

Anche gli atti relativi a gare (comprese quelle concluse prima della nomina del consigliere) possono essere oggetto di accesso, se funzionali all’esercizio del mandato. L’art. 35 del D.lgs. 36/2023 preclude l’accesso solo fino alla conclusione delle fasi della procedura: una volta conclusa la gara, gli atti diventano generalmente accessibili, salvo esigenze specifiche di riservatezza. Il TAR Abruzzo – L’Aquila (sent. n. 492/2007) ha confermato che l’accesso del consigliere ex art. 43 TUOEL ha natura diversa da quello previsto dalla legge 241/1990 e non è limitato dalla riservatezza, nei limiti dell’utilità per il mandato.

Nel caso di specie, il Ministero ha evidenziato che l’accesso è ammissibile, se gli atti richiesti sono pertinenti e utili all’esercizio del mandato; l’Amministrazione può accordare l’accesso, eventualmente predisponendo forme di protezione dei dati sensibili, ma è fondamentale che la richiesta indichi le finalità consiliari (indirizzo, controllo, verifica) per cui si ritiene necessario l’accesso.

La redazione PERK SOLUTION

Revisione enti locali: il parere sul ripiano del disavanzo di amministrazione

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha elaborato un documento riguardante la predisposizione da parte dell’organo di revisione del parere in ordine al provvedimento di ripiano del disavanzo di amministrazione accertato con il rendiconto della gestione, procedura disciplinata dall’art. 188 del d.lgs. 267/2000 – Testo Unico degli enti locali – e dal principio contabile concernente la contabilità finanziaria Allegato n.4/2 al d.lgs. 118/2011.

L’elaborato definisce l’approccio metodologico che il revisore deve adottare nello svolgimento dell’incarico e si focalizza sulle specifiche verifiche che devono attenzionare le cause del disavanzo, l’attuabilità delle misure previste per il suo recupero oltre alla ragionevole prospettiva di riassorbimento del disavanzo entro il termine della consiliatura.

A corredo viene proposto un modello di verbale che consente all’organo di controllo di fornire dimostrazione delle risultanze delle attività svolte e, nel caso di evidenze negative, di indicare le criticità rilevate e le misure da adottare per superare o ridurre tali aspetti e, eventualmente, predisporre ulteriori controlli di dettaglio sull’output della contabilità generato da tali procedure e ampliare le verifiche.

Il modello proposto è uno strumento operativo che, non avendo rango di principio, non è vincolante e può essere modificato, integrato ed utilizzato a discrezione del revisore e può costituire la base per predisporre la documentazione di supporto e per ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell’espressione del giudizio.