Ricorso alla donazione modale di un bene da parte di un comune ammissibile se rispondente al miglior soddisfacimento di un interesse pubblico

Con la Deliberazione n. 131/2025 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, emessa il 3 giugno 2025, fornisce chiarimenti in merito al ricorso alla donazione modale da parte di un comune a favore di un soggetto privato. Nella richiesta il Comune istante premette che nel 2023 l’Amministrazione ha deliberato la cessione e poi costituito, con scrittura privata non autenticata e non trascritta nei pubblici registri, il diritto di superficie, in favore di Croce Rossa Italiana, su un’area già destinata a servizi, da adibire esclusivamente alla realizzazione di un centro di pronto intervento per il primo soccorso, nonché di protezione civile da parte dell’Ente beneficiario e che quest’ultimo ha in effetti realizzato un fabbricato attualmente accatastato in ditta al comune. In questo quadro, tenuto conto dell’intenzione delle parti di “regolarizzare la titolarità dei rispettivi diritti reali” (mediante atto pubblico che trasferisca al privato il diritto di proprietà superficiaria per 99 anni a decorrere dal 2003, fermo restando il mantenimento in capo al comune del diritto di proprietà dell’area, ai sensi dell’art. 952 c.c.), l’Ente ha chiesto di sapere se è possibile effettuare una donazione in favore di un soggetto privato che da anni svolge una funzione di interesse pubblico vincolando l’impiego del bene donato alla suddetta funzione o se tale donazione sia preclusa in quanto contrastante con il principio di valorizzazione onerosa dei beni disponibili della pubblica amministrazione.

Il Collegio non ignora la posizione della giurisprudenza contabile, la quale in più occasioni ha affermato l’incompatibilità della donazione modale e degli atti di cessione gratuiti di beni pubblici con i principi contenuti nelle norme che disciplinano la cessione e la valorizzazione del patrimonio disponibile della P.A. (così le deliberazioni Lombardia/164/2019/par; Piemonte/16/2020/par, Basilicata/59/2022/par; Basilicata/15/2023/par; Calabria/70/2024/par). E, tuttavia, da tale premessa non è fatto discendere un divieto assoluto di disporre per donazione ovvero gratuitamente, essendo sempre rimessa all’Amministrazione la valutazione della idoneità dell’atto gratuito a realizzare, nel caso concreto, la migliore e corretta gestione del patrimonio ed il soddisfacimento di un interesse pubblico.

In un’ottica in parte analoga, più recentemente, la Sezione ha precisato che “la giurisprudenza ammette specifiche eccezioni al principio di redditività del bene pubblico solo laddove venga perseguito un interesse pubblico di rango equivalente o superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni” (così le deliberazioni Lombardia/251/2024/par, nonché Lombardia/234/2024/par sul bilanciamento fra principi).

Nel presupposto che non esista un divieto espresso, anche la giurisprudenza civile si è più volte pronunciata nel senso di riconoscere l’esistenza, in generale, della capacità di donare degli enti pubblici, con l’importante precisazione che per essi lo spirito di liberalità deve necessariamente avere di mira il pubblico interesse (fra le più recenti, Cass. civ., Sez. V, Sent. 6-7-2012, n. 11369), anche se lo scopo, che l’ente tende a perseguire in concreto con l’atto di liberalità, non rientri tra i suoi fini istituzionali, ma coincida con quelli cui è diretta l’attività dello Stato o di altro ente pubblico. Ne consegue che il ricorso alla donazione modale da parte di un comune non sia preclusa né in linea generale, né in concreto, ove diretta a ripristinare la piena corrispondenza dello stato di diritto a quello di fatto. Resta fermo che le ragioni sottese alla “liberalità” sono rimesse alla valutazione discrezionale dell’amministrazione, la quale dovrà esplicitarle nell’ambito di un’adeguata motivazione, tenendo conto del canone di funzionalizzazione all’interesse pubblico sopra richiamato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei Conti: precisazioni sul termine per la presentazione e il deposito dei conti giudiziali degli Enti Locali

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con nota n. 1325 del 4 giugno 2025, fornisce precisazione sul termine per la presentazione e il deposito dei conti giudiziali degli enti locali alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 139 del codice di giustizia contabile (D.Lgs. n. 174/2016) e dall’art. 233 del TUEL.

L’art. 139, comma 1 (Presentazione del conto) del codice della giustizia contabile dispone che “Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto
dalla legge, dalla chiusura dell’esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza …”, mentre l’art. 233 del Tuel prevede che “Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale …”.

La Sezione chiarisce che entrambi i termini sono da considerarsi ordinatori. La divergenza temporale tra le due norme si risolve tenendo conto del fatto che il comma 1 dell’art. 139 del Codice della giustizia contabile fa espressamente salvo ogni diverso termine previsto dalla legge. Pertanto, per gli enti locali, prevale il termine di 30 giorni previsto dall’art. 233 TUEL.

Per quanto riguarda il deposito dei conti giudiziali presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, la Sezione ricorda che l’art. 139, comma 2 del codice di giustizia contabile, introduce la figura del responsabile del procedimento, che, una volta conclusa la fase di verifica o controllo amministrativo, ha l’obbligo di depositare il conto entro 30 giorni dall’approvazione, previa parificazione. Questo termine non è collegato all’approvazione del rendiconto generale dell’ente, ma si applica anche quando il conto sia approvato separatamente, ad esempio con provvedimento dirigenziale, in caso di subentro di un nuovo agente contabile o di cessazione anticipata della gestione (previsione di cui al co. 1 dello stesso articolo art. 139 c.g.c, “…o comunque dalla cessazione della gestione”). In questi casi, sebbene non sia previsto un termine per l’avvio della procedura di parificazione e approvazione del conto, una volta conclusa tale fase il responsabile del procedimento non può trattenere il conto oltre i 30 giorni.

Il rispetto di tale termine è rafforzato dalla previsione sanzionatoria di cui all’art. 141, comma 7, del Codice della giustizia contabile, secondo cui: “…Se risulta che l’agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest’ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d’ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’articolo 139, comma 2.”. In ogni caso, i conti giudiziali devono confluire nel rendiconto finale, al fine di garantire una corretta e completa ricostruzione contabile che includa tutti gli strumenti contabili o di registrazione finanziaria dell’ente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Slitta ad ottobre-novembre il contributo per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche assegnato ai Comuni sciolti per mafia

Con comunicato del 10 giugno 2025, la Direzione Centrale della Finanza Locale informa che non sarà possibile dar corso ad alcuna assegnazione e riparto della dotazione iniziale del fondo entro il 30 giugno del corrente esercizio finanziario, così come previsto dall’art. 4 del decreto Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 15 maggio 2018 concernente “Criteri e modalità per il riparto, a decorrere dall’anno 2018, del Fondo di 5 milioni di euro, per la concessione di contributi a favore degli enti locali sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche.”

L’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha istituito un fondo di 5 milioni di euro da assegnare annualmente ai comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e finalizzato alla realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche. Tuttavia, l’articolo 1, comma 802, lett. a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025- 2027), ha azzerato, a decorrere dall’anno 2025, lo stanziamento per l’erogazione del suddetto contributo.

Resta in essere, l’incremento di risorse per l’anno 2025, rinvenienti dall’anno 2024 da altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, del predetto fondo ai sensi dell’articolo 1, comma 278, della legge 27 dicembre 2017, n.205, finalizzato alla realizzazione e manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

L’assegnazione e la relativa erogazione di tali ulteriori risorse avverrà, come di consueto, nei mesi di ottobre-novembre del corrente anno.

 

La redazione PERK SOLUTION