Un Comune non può affidare il trasporto scolastico in modo autonomo se c’è una gara centralizzata

Solo in via eccezionale e motivata è consentito alle singole amministrazioni di procedere con una procedura di gara autonoma con riferimento ad appalti aventi ad oggetto le categorie merceologiche individuate dal dpcm dell’11 luglio 2018. Pertanto, il Comune ha agito al di fuori del Codice degli Appalti non essendo stato in grado di giustificare la scelta di affidare il Servizio di trasporto scolastico mediante procedura autonoma in luogo di stipulare il contratto attuativo con l’operatore economico individuato dal soggetto aggregatore. È quanto ha accertato Anac con la delibera n. 590 approvata dal Consiglio del 16 dicembre 2024.

“L’operato del Comune – scrive l’Autorità – contrasta con gli articoli 1 e 2 del nuovo Codice degli Appalti, oltreché con l’articolo 9, del decreto n. 66/14 non avendo fornito una adeguata motivazione, idonea a derogare in via eccezionale agli obblighi legalmente previsti in capo alle singole amministrazioni, relativamente agli acquisti inseriti nelle categorie merceologiche”. “La scelta dell’Ente locale di procedere in via autonoma alla procedura di gara per l’affidamento del Servizio di trasporto scolastico, risulta lesiva del principio di accesso al mercato”.

Il Comune non ha verificato concretamente la possibilità di giungere alla stipula con il Consorzio…, non fornendo il necessario apporto per poter valutare le reali possibilità di affidamento del servizio ad un altro operatore economico, sia in termini economici che in termini qualitativi. Il modus operandi dell’Ente locale risulta, dunque, lesivo del principio di concorrenza, di imparzialità e di non discriminazione, in quanto, oltre ad essere in aperto contrasto con l’articolo 3 del d.lgs. n. 36/2023, risulta potenzialmente anti-economico.

“Il Comune  – aggiunge Anac –, pur in possesso dei dati necessari idonei a definire la spesa presunta per valorizzare il proprio fabbisogno nell’ambito dell’iniziativa centralizzata, non ha in alcun modo fornito la necessaria collaborazione, propedeutica ad una adeguata ponderazione in merito alle concrete possibilità di stipula del contratto attuativo con il Consorzio Ecos European Consortium services, rifiutandosi finanche di intraprendere le interlocuzioni così come previste nel Capitolato tecnico, in virtù di un presunta ma non dimostrata inadeguatezza dell’importo stimato dalla Centrale di Committenza”.

“L’operato dell’Ente territoriale appare, dunque, in netto contrasto con la normativa vigente in merito all’affidamento del servizio del trasporto scolastico previsto tra i settori obbligatori di cui al dpcm dell’11 luglio 2018 anche in considerazione del fatto che, in assenza del benché minimo tentativo di giungere alla stipula contrattuale con il Consorzio, è stata ‘sollecitata la partecipazione’ dello stesso Consorzio alla procedura indetta autonomamente dal Comune. Simili considerazioni sono volte a dimostrare che il modus agendi dell’Ente locale” risulta in contrasto con il Codice Appalti, “non avendo in alcun modo dimostrato attraverso la documentazione allegata all’Autorità, gli eventuali vantaggi economici e i benefici attesi dalla scelta di procedere in via autonoma con la procedura per l’affidamento del servizio del trasporto scolastico”.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Frazionamento artificioso e documentazione carente negli interventi di messa in sicurezza

Con la delibera n. 133 del 2 aprile 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha concluso un procedimento di vigilanza su tre affidamenti disposti da un Comune, relativi a interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. L’istruttoria, avviata a seguito di una segnalazione, ha riguardato gli incarichi per la progettazione delle opere di consolidamento in tre aree comunali.

Dall’analisi condotta è emersa l’assenza degli atti propedeutici previsti dalla normativa – in particolare il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) – compromettendo così la possibilità di stimare correttamente i corrispettivi e di fornire agli operatori economici elementi completi per la formulazione dell’offerta. “Non a caso – si legge nella delibera – per ogni incarico conferito con l’affidamento diretto è stato assunto lo stesso valore dell’opera da progettare, stimata in euro 1.750.000 ovvero in euro 3.400.000,00 nel caso della procedura negoziata, senza desumersi da tali documenti alcun elemento di calcolo”.

Ulteriori criticità hanno riguardato la mancata completa verifica documentata dei requisiti generali e speciali in capo ai soggetti affidatari, in violazione dell’art. 17 del Codice dei contratti pubblici, nonché la scelta di suddividere la progettazione in tre incarichi distinti, senza che siano state riscontrate reali esigenze tecniche a giustificazione.

L’Autorità ha ritenuto configurabile un frazionamento artificioso degli incarichi, effettuato al fine di rientrare nelle soglie che consentono l’affidamento diretto o procedure meno competitive, in contrasto con il principio di corretta determinazione del valore dell’appalto e con il divieto di elusione delle soglie europee. Inoltre, secondo l’Autorità, nel caso di specie “una visione unitaria del dissesto idrogeologico sarebbe stata consigliabile per una progettazione coordinata” (Fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION