Incentivi funzioni tecniche anche per i collaboratori della direzione dei lavori

Con parere n. 3233 del 27 febbraio 2025, il Supporto giuridico del MIT ha fornito chiarimenti in merito alle attività tecniche incentivabili di cui all’art.45 del D.lgs 36/23. In particolare, è stato chiesto se fossero da escludere dall’incentivazione, di cui all’art.45 del D.lgs 36/23, le attività di “collaboratore amministrativo” della direzione dei lavori in quanto non presenti nell’elenco dell’allegato I.10.

Per il Supporto giuridico del MIT i collaboratori alla direzione dei lavori non sono esclusi dall’incentivazione. A sostegno di tale tesi il fatto che, se è vero che nell’elenco dell’allegato I.10 del D.L.gs. n. 36/2023 non risulta l’attività di collaboratore riferita espressamente alla direzione dei lavori, è pur vero che l’art. 45, comma 3, così recita: “L’80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. “. Tra tali funzioni tecniche indicate nell’Allegato I.10 vi è anche quella della direzione dei lavori. Pertanto si ritiene che anche i collaboratori amministrativi della direzione lavori possano essere incentivati.

 

La redazione PERK SOLUTION

Utilizzo accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2024

È stato diffuso dal Direzione Centrale della Finanza Locale il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 4 febbraio 2025, corredato dell’allegato A, recante: “Utilizzo dell’accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2024, a seguito di verifiche dei valori utilizzati nel riparto”, previsto dall’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 aprile 2024.

A favore dei comuni, individuati nell’allegato A, per i quali, in sede di verifica tecnica, è stata riscontrata l’esigenza di rettificare i valori utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2024, si è provveduto all’attribuzione, a titolo di conguaglio, di ulteriori risorse finanziarie, per un importo complessivo pari ad euro
740.072,11.

Le ulteriori risorse finanziarie, derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 aprile 2024, mediante l’utilizzazione dell’accantonamento di cui articolo 6 del medesimo decreto, verranno assegnate con successivi analoghi provvedimenti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: necessario un sistema di controlli sui fondi del PNRR anche se di importi esigui

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 35/2025/PRSE, nell’esaminare la documentazione relativa al bilancio di previsione 2022/2024 e al rendiconto dell’esercizio 2022, ha rilevato la mancanza di un sistema di controlli sui fondi del PNRR. In particolare, emergeva che l’Organo di revisione non aveva rilevato l’implementazione da parte dell’Ente di un sistema interno di audit, eventualmente anche attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni e non aveva verificato se il sistema dei controlli interni dell’Ente risultasse adeguato ad individuare criticità, anche per frodi, nella gestione dei fondi collegati all’attuazione degli interventi a valere sul PNRR e, pertanto, veniva esperita apposita attività istruttoria in merito.

Ai rilievi suesposti l’Ente ha risposto che: “Con riferimento alle osservazioni mosse a riguardo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si rileva l’esiguità dei progetti comunali finanziati con il PNRR, elemento questo che ha indotto l’Organo di revisione a non ritenere necessario alcun rilievo attinente l’implementazione da parte dell’Ente di un seppur elementare sistema interno di audit. La scarsità di risorse, sia economiche che umane, messe a disposizione del Comune, di fatto azzera la percentuale di rischio connesso alla gestione dei fondi, ed ha altresì indotto il Responsabile dell’Anticorruzione a non indugiare su una verifica che avrebbe dato risultati scontati, per lo più rallentando l’attività amministrativa ordinaria e finendo per sacrificare l’erogazione dei servizi minimi offerti”.

La Sezione osserva che i chiarimenti forniti dall’Ente confermano la criticità. Nonostante l’esiguità dei progetti, dichiarata dal Comune di Arzergrande, la totale assenza di forme di controllo non pare trovare giustificazione.

A tal proposito, la Sezione ha raccomandato un costante monitoraggio dei progetti finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con il Piano Nazionale Complementare e l’espletamento senza indugio di tutti i necessari controlli previsti dall’art. 8, co. 2, del d.m. 11 ottobre 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze, in base al quale: “Le amministrazioni responsabili dei singoli interventi del PNRR provvedono a rimuovere/correggere eventuali irregolarità e/o non conformità rilevate nella fase di realizzazione dell’intervento, ovvero in esito ad audit, suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi target e milestone intermedi e/o finali ed il rimborso delle spese da parte della Commissione europea”.

 

La redazione PERK SOLUTION