Riduzione gettito IPT e RC Auto: Riparto fondo di 20 mln di euro a Province e Città metropolitane

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 10 dicembre 2024, corredato dell’allegato A, recante: “Riparto del fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro, per l’anno 2024, in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, ad esclusione della città metropolitana di Roma Capitale, che hanno subìto una riduzione percentuale del gettito dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto)”, previsto dall’articolo 17, comma 2-bis, del decreto-legge 9 agosto 2024, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n.143, registrato alla Corte dei conti l’11 febbraio 2025 al n.496.

L’articolo 41, comma 1, del citato decreto-legge n. 50 del 2022, come da ultimo modificato dall’articolo 17, comma 2-bis, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, in relazione alle necessità conseguenti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, ad esclusione della città metropolitana di Roma Capitale, che hanno subìto una riduzione percentuale del gettito dell’imposta provinciale di trascrizione o dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, nel 2021 rispetto al 2019 per l’anno 2022, nel 2022 rispetto al 2021 per l’anno 2023 e nel 2023 rispetto al 2019 per l’anno 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Inconferibile l’incarico di Presidente di Agenzia di enti locali al Sindaco di uno dei comuni soci

Il Sindaco di uno dei Comuni partecipanti alla compagine sociale di un’Agenzia, interamente partecipata da enti locali, non può essere nominato Presidente. Lo precisa la delibera Anac n. 34 del 5 febbraio 2025, con la quale è stata accertata l’inconferibilità – ai sensi dell’art. 7, c. 2 lett. d), del d.lgs. n. 39/2013 – dell’incarico di Presidente del Consiglio d’Amministrazione (CdA) dell’Agenzia di un’area importante del Meridione, attribuito al primo cittadino di un Comune che possiede una partecipazione nel capitale sociale della stessa Agenzia – detenuto completamente da enti locali – e che, quindi, in qualità di socio, risulta ente conferente l’incarico.

In materia di inconferibilità, la fattispecie astrattamente applicabile sarebbe l’art. 7, co. 2, prima parte, del d.lgs. n. 39/2013, che dispone: “A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio […] del comune […] che conferisce l’incarico […] non possono essere conferiti: […] d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.”. La norma, con riferimento alla carica in provenienza, non prevede alcuna discriminazione fra comuni con popolazione inferiore o superiore ai 15mila abitanti.

Nel caso di specie, omissis risulta ascrivibile alla categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, in quanto si registra la partecipazione, tra gli altri soci, anche del Comune di omissis, che registra una popolazione superiore ai 15 mila abitanti. Con riferimento alle PA che detengono una partecipazione nel capitale sociale di una società, già con la Delibera n. 553 del 6 giugno 2018 relativa all’inconferibilità dell’incarico di Presidente del CdA di una società in controllo pubblico da parte di una molteplicità di soggetti, l’Autorità ha precisato che il d.lgs. n. 39/2013 non richiede una partecipazione di controllo in
capo ad un’unica amministrazione.

Pertanto, anche qualora la partecipazione pubblica di controllo del capitale sociale di una società non sia riconducibile ad una singola amministrazione, ma a diverse amministrazioni pubbliche, ciò non ha conseguenze sulla natura giuridica della società partecipata, in quanto la partecipazione pubblica, complessivamente considerata, è una partecipazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c..

 

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Appalti: Va esclusa dalla gara l’impresa che non applica il contratto di lavoro indicato dalla stazione appaltante

Va esclusa dalla gara l’impresa che indica un CCNL le cui componenti fisse della retribuzione globale annua non siano complessivamente pari a quelle del CCNL indicato dalla stazione appaltante. È quanto stabilito da ANAC, con parere di precontenzioso n. 32, approvato dal Consiglio il 5 febbraio 2025.
“L’accertamento dell’equivalenza delle tutele economiche – scrive Anac – presuppone che il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua – retribuzione tabellare annua, indennità di contingenza, EDR, eventuali mensilità aggiuntive e ulteriori indennità previste – previste nel CCNL indicato dall’operatore economico sia almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara o nell’invito”.

La formulazione dell’articolo 11, commi 2, 3 e 4, segna, dunque, un cambiamento radicale nell’approccio alla tematica della tutela del lavoro: l’impegno a rispettare, in fase esecutiva, il complesso delle condizioni contrattuali minime, di ordine economico e normativo, stabilite dal CCNL indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara assurge a requisito necessario dell’offerta di cui, pertanto, il singolo operatore economico dovrà tenere conto già nella fase di redazione della propria proposta contrattuale e che la Stazione appaltante sarà tenuta a verificare – nei casi di indicazione di un diverso CCNL – prima dell’aggiudicazione”.

“Nel caso in cui l’operatore economico dichiari di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara, l’Amministrazione è tenuta a verificare, dapprima, se sussistano i presupposti per l’operatività della presunzione di equivalenza, ovvero se i due CCNL (quello indicato nel bando e quello dichiarato dall’impresa) siano stati sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali (le organizzazioni datoriali saranno necessariamente diverse), concernano il medesimo sottosettore e il CCNL indicato dall’impresa risulti coerente con la sua dimensione o natura giuridica; nel caso in cui la suddetta verifica dia esito negativo, la Stazione appaltante dovrà confrontare, sul versante economico, le componenti fisse della retribuzione globale annua dei due CCNL, costituite dalle seguenti voci:
a) retribuzione tabellare annuale;
b) indennità di contingenza;
c) elemento distinto della retribuzione (EDR);
d) eventuali mensilità aggiuntive;
e) eventuali ulteriori indennità previste dei due contratti e potrà ritenere accertata l’equivalenza solo nel caso in cui il valore complessivo delle suddette componenti della retribuzione globale annua del CCNL indicato dall’impresa risulti almeno pari a quelle del CCNL indicato negli atti di gara”.

 

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Determinazione contributo alla finanza pubblica: il comunicato del MEF

Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, previsto dall’articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), per il quale è stata sancita l’intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 12 febbraio 2025, concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica per i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, per gli anni dal 2025 al 2029, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, la RGS ha reso disponibili le Tabelle contenenti gli importi del contributo a carico di ciascun ente per gli anni dal 2025 al 2029 e le relative Note metodologiche.

L’emanando decreto individua, altresì, gli enti che sono esclusi dal predetto contributo, ovvero:

  • gli enti in dissesto ai sensi dell’articolo 244 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • gli enti in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell’articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2025;
  • gli enti con il periodo di risanamento terminato, come definito dall’articolo 265, primo comma del decreto legislativo n. 267 del 2000, ma con l’Organismo straordinario di liquidazione ancora insediato;
  • gli enti che hanno sottoscritto gli accordi di cui all’articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all’articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Inoltre, si segnala che il citato decreto interministeriale, all’articolo 2, disciplina le “Disposizioni contabili” connesse al contributo aggiuntivo di cui sopra, prevedendo, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, l’iscrizione nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, alla voce  U.1.10.01.07.001 “Fondo obiettivi di finanza pubblica”, un importo pari al predetto contributo annuale alla finanza pubblica indicato nelle richiamate Tabelle.

Fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all’articolo 162, comma 6, del TUEL, la costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente.

Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo è iscritto entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’emanando decreto, con apposita variazione di bilancio approvata con atto del Consiglio. Infine, è possibile inserire l’accantonamento nella fase di predisposizione del bilancio di previsione, per gli enti che si sono avvalsi della proroga al 28 febbraio 2025.

 

La redazione PERK SOLUTION