Corte dei conti: la stipula del contratto precede l’impegno di spesa

La Corte dei conti, Sez. Marche, con deliberazione n. 163/2024, fornisce chiarimenti in merito al trattamento gius-contabile da riservare al procedimento di spesa per le procedure ad evidenza pubblica. In particolare, il Comune istante prospetta due diversi comportamenti da seguire nell’ambito di procedure negoziate o aperte per la scelta del contraente, che devono confrontarsi con la norma che delinea il procedimento di spesa in generale, l’art. 183 TUEL:

Procedimento A)
L’impegno di spesa segue il perfezionamento dell’obbligazione giuridica
1) determina di avvio del procedimento (decisione a contrarre) e contestuale prenotazione d’impegno della spesa con visto di attestazione della copertura finanziaria e registrazione nelle scritture contabili dell’Ente;
2) determina di aggiudicazione con individuazione del contraente;
3) firma del contratto;
4) determina d’impegno della spesa (rectius di trasformazione della prenotazione in impegno).
ovvero procedere come segue:
Procedimento B)
L’impegno di spesa precede il perfezionamento dell’obbligazione giuridica
1) determina di avvio del procedimento (decisione a contrarre) e contestuale prenotazione d’impegno della spesa con visto di attestazione della copertura finanziaria e registrazione nelle scritture contabili dell’Ente;
2) determina di aggiudicazione con individuazione del contraente;
3) determina d’impegno della spesa con rilascio del visto di regolarità contabile;
4) firma del contratto”.

Per la Sezione il procedimento gius-contabile corretto da seguire è quello indicato sub a) dall’ente, e dunque quello in cui la stipula del contratto precede la trasformazione della prenotazione delle risorse in impegno definitivo. Il titolo giuridico alla base dell’impegno definitivo della spesa, d’altronde, non è il provvedimento di aggiudicazione, ma solo ed esclusivamente il contratto. È solo il contratto, difatti, che determina l’incontro delle volontà delle parti allo scopo di costituire tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 cod. civ.). A tali riguardi, l’articolo 17, comma VI, del d.lgs. n. 36/2023 è chiaro nello statuire che “L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto”. Se con l’aggiudicazione non si ha l’accettazione dell’offerta, la diretta conseguenza è che l’aggiudicazione non equivale al perfezionamento del vincolo contrattuale. L’aggiudicazione deve sempre precedere il contratto, che rimane l’unica fonte costitutiva del rapporto obbligatorio tra le parti.

Dal momento che l’aggiudicazione è soggetta ai poteri pubblicistici di autotutela (cfr. art. 18, co. II, del codice dei contratti pubblici), tale provvedimento conclude la fase di individuazione del contraente, ma non apre ancora la fase esecutiva; è solo con il contratto, quindi, che si verifica quanto previsto dall’articolo 183, comma I, TUEL, determinandosi un’obbligazione “giuridicamente perfezionata”, in relazione alla quale “è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Via libera dalla Conferenza Stato-Città ai criteri di riparto del contributo alla finanza pubblica

La Conferenza Stato-Città, nella seduta del 23 gennaio 2025, ha sancito l’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, a carico di comuni, province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, di cui all’articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Nel caso dei Comuni il contributo per il 2025 è fissato a 130 milioni di euro, nel caso delle Città metropolitane e Province il contributo richiesto ammonta a 10 milioni di euro, di cui circa 3,5 milioni a carico delle Città metropolitane. Gli importi attribuiti a ciascun ente dovranno essere accantonati sulla parte corrente del bilancio di previsione. Alla fine di ciascun esercizio, il fondo, per gli enti che presentano alla fine dell’esercizio precedente un:

a) disavanzo di amministrazione, costituisce un’economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione;

b) risultato di amministrazione pari a zero o positivo, confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell’esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito.

Nel corso della riunione, l’Anci ha auspicato che il contributo alla finanza pubblica dei Comuni e delle Città metropolitane possa essere ridotto nei prossimi anni, dato l’aumento degli oneri necessari per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi locali e la convergenza della spesa locale rispetto ai criteri della nuova governance economico-finanziaria europea.

La Stato-città ha inoltre dato via libera al riparto del contributo di 56 milioni di euro, quale partecipazione statale verticale al finanziamento della perequazione a favore dei Comuni delle regioni a statuto ordinario che risultano meno dotati in base al sistema dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard.

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La redazione PERK SOLUTION