Disponibile lo schema del prospetto dei flussi di cassa

In attuazione dell’art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 2024, è stato pubblico lo schema del Prospetto dei flussi di cassa per l’anno 2025, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento, che deve essere adottato dagli enti territoriali e dagli enti strumentali in contabilità finanziaria entro il 28 febbraio. Sono esclusi dall’adozione del nuovo modello gli enti locali con popolazione superiore a 60 mila abitanti e indice di ritardo di pagamento superiore a 10 giorni, che hanno sottoscritto l’accordo previsto dall’articolo 40 del Dl 19 del 2024 nel 2025 e che pertanto proseguono la sperimentazione del Programma dei pagamenti.

Lo schema del prospetto è il risultato delle attività del gruppo di lavoro costituito da componenti della Commissione Arconet e loro esperti (resoconto della commissione Arconet del 18 dicembre 2024).

L’art. 6, comma 1 del suddetto decreto dispone che:Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento. 

Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 2. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma.”

Il Piano deve essere approvato dall’organo esecutivo e aggiornato trimestralmente con provvedimento del Responsabile finanziario che ne darà comunicazione alla Giunta/organo esecutivo dell’attuazione dello stesso. La verifica e l’aggiornamento del prospetto possono, ad esempio, essere effettuati:

  • sostituendo le previsioni del trimestre concluso e i dati SIOPE dei trimestri precedenti con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE;
  • riformulando di conseguenza le previsioni dei trimestri successivi;
  • tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa.

Per ciascun trimestre sono previste due colonne: la prima relativa ai dati SIOPE dell’anno n-2 (anno 2023) e la seconda relativa alle previsioni di cassa dell’anno di riferimento.  Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l’importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi. Le previsioni di cassa dovranno indicare le eventuali quote vincolate del fondo cassa e gli eventuali ricorsi ad anticipazioni di tesoreria.

 

La redazione PERK SOLUTION

Avvio nuovo portale GEPAS e nuovo cruscotto degli scioperi

Sarà operativo dal 20 gennaio 2025 il nuovo il nuovo sistema GEPAS raggiungibile all’indirizzo: https://gepas.perlapa.gov.it. Il nuovo cruscotto degli scioperi sarà raggiungibile all’indirizzo: https://crusc-gepas.perlapa.gov.it. Tutti i nuovi scioperi saranno pubblicati esclusivamente sul nuovo cruscotto.

La nuova piattaforma consentirà alle amministrazioni di inserire i dati di adesione agli scioperi, ex art. 5 della legge n. 146 del 1990, mentre il cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego, continuerà a fungere da strumento di front end mediante il quale gli stakeholder saranno informati circa gli scioperi in essere e attivare i servizi minimi essenziali da erogare.

Nella nuova versione sono state riviste e ampliate le sezioni relative agli interventi della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e alla rilevazione del grado di rappresentatività delle associazioni sindacali, sulla base dell’accertamento triennale effettuato dall’ARAN.

Per operare sul nuovo sistema GEPAS è necessario, innanzitutto, accreditarsi al Punto Unico di Accesso (PUA) del sistema PerlaPA: https://sso.dfp.gov.it/. Una volta registrati, è possibile accedere all’adempimento GEPAS e candidarsi come Responsabile o Inseritore. Il sistema GEPAS può avere un solo Responsabile per l’intera amministrazione, mentre può avere più Inseritori a seconda dell’organizzazione della stessa.

E’ necessario che sia designato in primis il Responsabile che dovrà poi autorizzare eventuali Inseritori per l’amministrazione. Per candidarsi a Responsabile, al fine di ottemperare alle misure di mitigazione dei rischi inerenti alla sicurezza, occorre seguire questi passi:

  • L’utente, prima di procedere, inserisce la propria email istituzionale;
  • Il candidato riceve alla suddetta email un codice OTP (One Time Password) per confermare che sia attiva;
  • Il sistema invia due email:
    • Una alla PEC principale della PA, così come indicata su IPA, contenente un link di autenticazione, valido 5 giorni, che la Segreteria della PA dovrà girare all’utente che si è candidato come Responsabile, previa verifica della sua titolarità;
    • Una all’email istituzionale del candidato che lo informa dell’invio della prima email alla PA, riportando per comodità l’indirizzo in modo che il candidato possa eventualmente sollecitare che gli sia inviato il link di autenticazione;
  • Una volta ricevuto il link di autenticazione, il candidato dovrà effettuare un click su di esso e il sistema invierà alla sua email istituzionale un ulteriore OTP di conferma che dovrà essere inserita dal candidato nella apposita maschera di input sulla pagina a cui verrà reindirizzato cliccando il link;
  • Se tutte le operazioni precedenti sono state eseguite correttamente, la fase di abilitazione potrà dirsi conclusa e il candidato potrà scaricare l’atto di nomina da firmare digitalmente;
  • Una volta che il candidato avrà ricaricato l’atto di nomina correttamente firmato, egli sarà immediatamente investito del ruolo di Responsabile per tutta la PA per cui aveva effettuato la candidatura.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, inattendibilità dei documenti contabili: la prima occasione utile è il bilancio di previsione

In caso di ritenuta inattendibilità dei propri documenti contabili, l’ente locale è tenuto a ripristinare una rappresentazione realistica della situazione finanziaria, economica e patrimoniale nella quale versa, in attuazione dei postulati della veridicità, dell’attendibilità e della correttezza, affermati nell’Allegato 1 al decreto legislativo 23.6.2011, n. 118. La prima occasione utile per il Comune per procedere a una corretta rivalutazione delle proprie poste contabili con efficacia ex nunc è rappresentata dal bilancio di previsione 2025-2027, l’approvazione del quale, da effettuarsi entro il 31 dicembre, presuppone la determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2024. La ratio della quantificazione del risultato di amministrazione presunto, come chiarito dal par. 9.7 dell’Allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione) al d.lgs. n. 118/2011, è quella di evidenziare “le risultanze presuntive della gestione dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione”, consentire l’elaborazione di previsioni coerenti con i risultati dell’ultimo esercizio concluso, “verificare l’esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura”.

È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 263/2024, in riscontro ad una richiesta di parere che ha chiesto di sapere se l’amministrazione insediatasi a seguito delle elezioni del 10 giugno 2024, avendo riscontrato presunte irregolarità contabili, sia tenuta – ed entro quali termini – a rideterminare il risultato di amministrazione del rendiconto dell’esercizio 2023 approvato dalla precedente amministrazione, che – secondo quanto affermato nell’istanza – celerebbe un disavanzo. L’istanza ha inoltre chiesto come superare l’eventuale dissenso del responsabile dei servizi finanziari rispetto alla rideterminazione del risultato di amministrazione e riferito che il Comune risulta privo dell’organo di revisione, a causa dei ripetuti rifiuti di accettazione dell’incarico da parte dei professionisti estratti dalla Prefettura.

La Sezione evidenzia l’obbligo del Comune di ripristinare una rappresentazione realistica della situazione finanziaria, economica e patrimoniale nella quale versa. Detto obbligo discende in via immediata dai postulati della veridicità, dell’attendibilità e della correttezza, affermati nell’Allegato 1 al decreto legislativo 23.6.2011, n. 118. La prima occasione utile per il Comune per procedere a una corretta rivalutazione delle proprie poste contabili con efficacia ex nunc è rappresentata dal bilancio di previsione 2025-2027, l’approvazione del quale, da effettuarsi entro il 31 dicembre, presuppone la determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2024, in base all’art. 186, comma 1-bis, del d.lgs. n. 267/2000. Risulta infatti del tutto verosimile che eventuali erronee valutazioni delle poste contabili che avrebbero inficiato l’attendibilità del risultato di amministrazione del precedente esercizio 2023 – stando a quanto dichiarato dal vicesindaco nel novembre 2024 – qualora non siano state debitamente rettificate, spieghino i propri effetti sul risultato di amministrazione dell’esercizio 2024. In proposito va considerato che la ratio della quantificazione del risultato di amministrazione presunto, come chiarito dal par. 9.7 dell’Allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione) al d.lgs. n. 118/2011, è esattamente quella di evidenziare “le risultanze presuntive della gestione dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione”, e di consentire l’elaborazione di previsioni coerenti con i risultati dell’ultimo esercizio concluso; la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, che impone la corretta quantificazione delle relative componenti secondo le analitiche regole dell’Allegato 4/1, risponde proprio alla funzione “di verificare l’esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura”.

Nella contingente situazione di sospensione degli organi ordinari del Comune interrogante, l’approvazione del bilancio di previsione, completo dei relativi allegati – inclusa la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2024 – è rimessa al commissario straordinario operante con i poteri del consiglio comunale; sulla proposta di bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 239 TUEL, esprimerà parere obbligatorio l’organo di revisione, medio tempore individuato dalla Prefettura di Bergamo. Un ruolo cruciale all’interno di tale procedura è naturalmente riconosciuto al responsabile del servizio finanziario, cui competono – quali inderogabili doveri d’ufficio – tanto il controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla delibera di approvazione del bilancio (art. 147-bis TUEL), quanto la verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione e, più in generale, la salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica, dei quali la legge lo costituisce garante (art. 153, comma 4, TUEL).

 

La redazione PERK SOLUTION