Verifica periodica sui servizi pubblici locali: il quaderno operativo di ANCI

ANCI ha pubblicato il Quaderno operativo su “Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all’articolo 30 del D. lgs. n. 201/2022”.
È passato un anno dalla prima attuazione dell’adempimento previsto dall’articolo 30 del D. lgs. n. 201/2022, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, che riguarda i Comuni o eventuali loro forme associative con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le Città metropolitane, le Province e gli altri enti competenti, e che deve essere posto in essere entro il 31 dicembre di ogni anno.

Al fine di offrire un quadro giuridico quanto più possibile esaustivo e puntuale sul tema, ANCI ha ritenuto opportuno aggiornare il Quaderno operativo, che già nella sua prima edizione voleva affrontare gli aspetti giuridici e pratici della Relazione de qua, ma che oggi viene arricchito grazie alle informazioni che nascono dall’esperienza sul campo dei Comuni interessati e dai pareri espressi da ACGM, a partire dall’AS1999 – Ricognizione SPL 2023, datato 17 giugno 2024.
Il Quaderno Operativo, nell’ottica di offrire strumenti e supporti tecnici ad operatori ed amministratori locali, oltre alla disamina della normativa sull’adempimento in oggetto e alle interpretazioni utili alla sua attuazione, contiene, inoltre, anche un pratico schema di relazione prevista dalla disciplina in oggetto, con indirizzi e conclusioni operative utili all’orientamento sui contenuti, anche finanziari, che la ricognizione di fine anno sui servizi pubblici locali a rilevanza economica dovrà contenere.

Si ricorda che i Comuni sotto i 5.000 abitanti sono esclusi dall’adempimento ma, al pari degli altri enti locali, ai sensi dell’art. 17, c. 5, del d.lgs. n. 201/2022, devono comunque condurre una propria riflessione in merito all’andamento degli affidamenti in house.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riapertura termini per la presentazione della certificazione della perdita di gettito IMU per l’anno 2021

È stato pubblicato il decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, del 29 novembre 2024, recante: Riapertura dei termini per la presentazione della certificazione della perdita di gettito IMU per l’anno 2021 accertata alla data del 31 dicembre 2023, derivante dai commi 1 e 2 dell’articolo 4-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativa all’immobile posseduto dalle persone fisiche che lo hanno concesso in locazione a uso abitativo e che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità.

I termini per la presentazione della certificazione della perdita di gettito IMU per l’anno 2021 accertata alla data del 31 dicembre 2023, derivante dai commi 1 e 2 dell’articolo 4-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, saranno nuovamente aperti dal 2 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024. La modalità di certificazione è presente nell’area riservata del Sistema certificazioni enti locali denominata “Area certificati (TBEL, altri certificati)”,accessibile dal sito web del Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo agli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2024

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 27 novembre scorso, rende noto che con provvedimento dirigenziale del 25 novembre 2024, si è provveduto ad erogare il contributo assegnato con decreto del Ministero dell’interno del 17 aprile 2024, .

Il pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUOEL), nei confronti degli enti locali che non sono in regola con la trasmissione alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) dei documenti contabili, come previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 maggio 2016, nonché nei confronti degli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE. Il pagamento a favore di detti enti locali sarà disposto solo dopo che gli stessi avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione, rimuovendo le cause di sospensione del medesimo.

Sono momentaneamente esclusi dal pagamento tutti gli altri enti, potenziali beneficiari del contributo, che alla data del 15 novembre 2024, non hanno proceduto all’affidamento della progettazione e risultano inadempienti come risulta dal sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. Per questi ultimi enti locali saranno effettuati ulteriori monitoraggi sulla BDAP fino alla data del 31 gennaio 2025, e qualora si venissero a verificare situazioni di adempienza, si procederà ad effettuare la relativa erogazione dei fondi assegnati.

Le risorse finanziarie stanziate per le finalità in esame sono fondi nazionali e non rientrano nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei Conti: Effetti contabili della sottoscrizione del contratto decentrato integrativo oltre l’esercizio di riferimento ai fini della conservazione delle risorse

Con la Delibera n. 20/SEZAUT/2024/QMIG, la Sezione Autonomie della Corte dei conti si è espressa sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con deliberazione n. 295/2024/QMIG, concernente gli effetti contabili della sottoscrizione del contratto decentrato integrativo oltre l’esercizio di riferimento ai fini della conservazione delle risorse, enunciando il seguente principio di diritto: «Nell’ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l’esercizio, tutte le risorse non utilizzate del fondo costituito e certificato, destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Per l’erogazione dei compensi dovuti in esito alla contrattazione stipulata oltre la fine dell’esercizio, l’impegno sarà assunto, anche in corso di esercizio provvisorio, ai sensi dell’articolo 187, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, a valere sulle risorse vincolate nel risultato di amministrazione».

Secondo la Sezione, le risorse del fondo per la contrattazione integrativa, costituito a norma dell’articolo 79 del CCNL in data 16 novembre 2022, una volta formalmente costituito e certificato dall’organo di revisione, sono vincolate alle destinazioni previste dal CCNL stesso (fonte abilitata dal decreto legislativo n. 165 del 2001). Il vincolo riguarda sia le risorse cosiddette “stabili” (che si riproducono, anno per anno, in base al CCNL) che quelle cosiddette “variabili” (inseribili, ogni anno, ove ricorrano i presupposti previsti dal CCNL e non riproducibili l’anno successivo, se vengono a mancare). Entrambe fanno parte delle risorse del fondo per la contrattazione integrativa, a norma del CCNL (attuale articolo 79). In relazione a dette voci, contrariamente a quanto ritenuto da parte della giurisprudenza delle sezioni regionali di controllo (Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 7 del 2019; Sezione regionale di controllo per il Molise, n. 1 del 2020) il corollario della variabilità delle risorse opera solo nella fase di costituzione del relativo fondo, che una volta costituito e certificato deve essere conservato.

La congettura relativa all’applicabilità del paragrafo 5.2, nella parte (primo alinea) in cui stabilisce che per la spesa del personale l’imputazione avviene nell’esercizio di riferimento per l’intero importo derivante da trattamenti fissi e continuativi non appare conferente. Infatti, detto secondo alinea riguarda il trattamento economico fondamentale, non quello accessorio. Per quest’ultimo, come è naturale che sia, il principio contabile prevede l’impegno automatico a inizio esercizio (analogo principio per lo Stato è presente nella legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica). Tale effetto è proprio anche di quelle voci del trattamento economico che, pur avendo originariamente fonte nella contrattazione integrativa, acquisiscono, una volta attribuite, carattere fisso e continuativo, come le progressioni economiche orizzontali, che, proprio per questo motivo, sono sottratte alla contrattazione integrativa annuale e che, per norma di legge vanno decurtate dal fondo oggetto di contrattazione annuale ed esposte separatamente.

Per quanto riguarda la gestione delle risorse confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione in ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l’esercizio, le stesse potranno essere impegnate ed erogate sulla base di un contratto integrativo decentrato sottoscritto oltre l’esercizio di riferimento. Se la contrattazione non è stipulata entro fine esercizio, l’impegno sarà assunto, a valere sulle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, e previa variazione di bilancio, nell’esercizio successivo, evidentemente in modo da “riportare” le relative risorse all’esercizio in cui maturano le condizioni per l’erogazione. Peraltro, detta operazione potrà avvenire ai sensi dell’articolo 187, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e, quindi, anche “prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente” e “anche in caso di esercizio provvisorio”, come evidentemente previsto dal citato principio contabile con formulazione pressoché analoga (“immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”).

 

La redazione PERK SOLUTION

Aliquote IMU – Anno 2025, Comunicato del MEF

In considerazione dell’obbligo, a decorrere dall’anno d’imposta 2025, di adottare il Prospetto delle aliquote dell’IMU, il MEF, con apposito comunicato, ricorda che, in mancanza dell’elaborazione e della trasmissione dello stesso tramite l’apposita procedura informatica, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019.

Tale conseguenza riguarda anche il caso in cui il Comune abbia stabilito, nel rispetto dei requisiti di cui al menzionato comma 755, l’aliquota dell’IMU oltre la misura massima dell’1,06 per cento (c.d. maggiorazione). Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una prima delibera secondo le modalità sopra indicate.

È importante evidenziare che il Prospetto deve essere:

  • approvato con espressa delibera, la quale, però, non va trasmessa al Dipartimento delle finanze ma ne devono essere soltanto indicati gli estremi nella successiva fase di trasmissione del Prospetto;
  • trasmesso entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 al Dipartimento delle finanze, accedendo alla funzionalità «Modifica» del Prospetto in bozza che si intende trasmettere, la quale è disponibile nella “Lista prospetti inseriti”. Proseguendo sino alla schermata “Riepilogo prospetto”, è presente l’apposito pulsante «Trasmetti». Sul punto, si vedano le slide 22 e 23 delle “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU”, che si ripubblicano aggiornate.

 

La redazione PERK SOLUTION