Limiti sulla possibilità di operare in autotutela sui rendiconti comunali già approvati dal Consiglio

Benché il potere di intervento in autotutela delle amministrazioni sia, in generale, da considerarsi molto esteso, avendo una funzione soprattutto di “auto-correzione”, lo stesso incontra comunque dei limiti. La norma, infatti, prevede che si possa revocare un provvedimento solo per la sopravvenienza di fatti nuovi, di cui l’amministrazione debba necessariamente tenere conto, ovvero per il “preponderante interesse pubblico” (art. 21-quinquies l. n. 214/1990). È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez Riunite, in speciale composizione, sentenza n. 16/DELC/2022, pronunciandosi sul ricorso proposta da un Comune avverso la pronuncia della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in merito all’inadempimento del Comune medesimo rispetto alle misure correttive richieste.
Nel caso di specie, dopo lo scioglimento degli organi del Comune e la nomina di un commissario per la gestione corrente fino alle elezioni, il consiglio neoeletto approvava il rendiconto, confermando la grave compromissione degli equilibri finanziari dell’ente. Dopo l’approvazione del rendiconto 2020 l’ente deliberava di accedere alla procedura di riequilibrio e chiedere il Fondo di rotazione, ma allo scadere dei 90 giorni previsti per la redazione del piano, il Comune chiedeva la revoca della procedura di riequilibrio in ragione dell’avvenuto ripristino degli equilibri.

Il Comune interessato, per ripristinare gli equilibri, come dichiarato nella delibera di revoca al ricorso al piano di riequilibrio, aveva riapprovato in autotutela il rendiconto 2020 (senza parere dell’organo di revisione) abbattendo gli accantonamenti del Fondo contenzioso e del FCDE con ciò ottenendo una riduzione drastica del disavanzo del 2020 che, unita alle buone prospettive del rendiconto 2021 ancora da approvare, potevano consentire, ad avviso dell’Ente, di considerare risolta la grave compromissione degli equilibri finanziari. Il Comune aveva altresì proceduto, sempre in autotutela, a riapprovare i rendiconti 2017, 2018 e 2019 nonostante il parere negativo dell’organo di revisione.

Per i giudici, non è dunque sufficiente in sede di delibera di revoca invocare un generico ripensamento, occorre che lo stesso sia motivato adeguatamente nei termini indicati dalla norma citata. Tale previsione di carattere generale deve poi essere calata nell’ambito del regime del rendiconto e in generale dei documenti contabili di un ente. Infatti, il rendiconto è il risultato derivante da un anno di fatti gestori che sono stati registrati nella contabilità dell’ente. È opportuno rammentare, che vi è un principio generale di irretrattabilità dei saldi esposto, ad esempio, nell’art. 150 del r.d. n. 827/1924 con riguardo al rendiconto dello Stato. Inoltre, occorre tenere conto di principi contabili quali la continuità e veridicità dei bilanci che rappresentano anch’essi un limite alla revisione dei saldi: pertanto, quanto esposto in un rendiconto approvato non può essere rivisto dalla stessa amministrazione, se non in presenza di meri errori materiali.

Sul punto la Corte costituzionale ha osservato, con argomento riferentesi all’ordinamento contabile regionale, ma di portata generale, che “il principio di continuità del bilancio è una specificazione del più ampio principio dell’equilibrio tendenziale contenuto nell’art. 81 Cost.” in quanto “collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato” (sentenza n. 181 del 2015), consentendo di inquadrare in via strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi. Alla ciclicità e continuità tra determinazione iniziale del bilancio e rendicontazione finale consegue la possibilità di valutare la credibilità della definizione e dell’attuazione del programma politico che ha raccolto il consenso elettorale maggioritario.

Ulteriore elemento nel senso esposto della irretrattabilità del rendiconto è la previsione che la dichiarazione di dissesto non possa
essere revocata (art. 246 TUEL) in quanto adottata in presenza di una situazione di bilancio compromessa e non più rimediabile.
L’operazione di riapprovazione dei rendiconti del Comune per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 con il parere negativo dell’organo di revisione, e poi anche di quello del 2020, secondo la Sezione, getta un’ombra ineliminabile sulla attendibilità  veridicità dei rendiconti riapprovati e quindi sui saldi esposti nel rendiconto 2021 che, ad avviso dell’Ente, risulterebbero gli unici da considerare per la valutazione dell’adozione di adeguate misure correttive.

 

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicazione template excel per nuova modalità trasmissione comunicazioni lavoro agile

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che sono già disponibili i template in formato Excel per la compilazione dei relativi modelli di comunicazioni di lavoro agile, che sarà possibile inviare dal 15 dicembre 2022, attraverso la nuova modalità alternativa di trasmissione delle comunicazioni, accessibile dall’applicativo web.

Per scaricare i template Excel è possibile consultare l’apposita sezione Modulistica del sito istituzionale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Whistleblowing: Approvato il decreto per il recepimento della direttiva europea

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 dicembre 2022, ha approvato il decreto legislativo per il recepimento della Direttiva UE 1937/2019 in materia di whistleblowing.

La direttiva disciplina la protezione dei whistleblowers (o “segnalanti” nella traduzione italiana del testo) all’interno dell’Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali, tenendo conto che coloro che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell’ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione. Lo scopo delle norme è di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità e di prevenire la commissione dei reati. L’ambito è limitato alle violazioni della normativa comunitaria nei settori espressamente indicati (tra questi: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete e dei sistemi informatici, concorrenza). La direttiva prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato.

Oltre all’obbligo di riservatezza riguardo all’identità del segnalante, delle persone coinvolte e del segnalato, si prevedono il divieto di ritorsione, con una esemplificazione delle fattispecie ritorsive, e misure di sostegno in favore della persona segnalante, che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sui diritti della persona coinvolta e sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rimborso delle spese elettorali ai Comuni tra esigenze di contenimento della spesa e garanzie partecipative

La determinazione del budget di ciascun comune deve precedere lo svolgimento delle elezioni, perché solo in tal modo può consentirsi all’ente locale di adottare i sistemi virtuosi di razionalizzazione dei servizi prescritti dall’art. 55, comma 8, legge n. 449 del 1997, al fine di allineare le spese con l’importo finanziato dallo Stato.

Una determinazione postuma dell’ammontare massimo del rimborso, da un lato, viola le garanzie partecipative, stante la mancata esplicazione dell’ineludibile dialettica procedimentale; dall’altro, compromette il principio, costituzionalmente tutelato, dell’autonomia finanziaria degli enti locali, atteso che, in caso di superamento del tetto di spesa, questi si vedrebbero costretti a finanziarie, con le proprie risorse, funzioni amministrative loro delegate dallo Stato. È quanto stabilito dal TAR Piemonte, con sentenza 9 dicembre 2022, n.1098, pronunciandosi sul ricorso presentato da un Comune contro il Ministero dell’Interno per l’annullamento della nota della Prefettura in merito all’assegnazione dei fondi per il finanziamento delle spese relative al Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016.

Il TAR rileva che la determinazione del budget di ciascun comune deve precedere lo svolgimento delle elezioni, perché solo in tal modo può consentirsi all’ente locale di adottare i sistemi virtuosi di razionalizzazione dei servizi prescritti dall’art. 55, co. 8, l. 449/1997 al fine di allineare le spese con l’importo finanziato dallo Stato. Una determinazione postuma dell’ammontare massimo del rimborso viola, a sua volta, il principio di autonomia finanziaria degli enti locali (art. 119, co. 1, cost.), perché, in caso di superamento del tetto di spesa, questi si vedrebbero costretti a finanziarie con le proprie risorse funzioni amministrative che sono state loro delegate dallo Stato. Nel caso di specie, tali precetti risultano violati, in quanto la Prefettura ha stabilito l’importo massimo del rimborso spettante al Comune a consultazioni elettorali già effettuate e senza consentire a quest’ultimo di interloquire e dimostrare la spettanza di ulteriori rimborsi. Lo stesso provvedimento impugnato mostra la contraddittorietà della fissazione del budget in via successiva alle operazioni referendarie.

 

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Avviso Infrastrutture Sociali: pubblicata la graduatoria finale

E’ stato pubblicato il Decreto del Direttore generale dell’Agenzia per la Coesione territoriale che approva la graduatoria finale dei progetti ammessi a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di Intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità (v. elenco domande non ammesse).

L’iniziativa che rientra nella Misura M5C3, Investimento 1.1.1. è destinata ai comuni delle Aree Interne e mira a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti, favorendo l’aumento del numero di destinatari e/o la qualità dell’offerta, anche facilitando il collegamento e l’accessibilità ai territori in cui sono ubicati i servizi stessi, sotto forma di trasferimenti destinati alle autorità locali.

 

La redazione PERK SOLUTION