Nessun obbligo di utilizzo graduatorie concorsuali di altri enti

Non è configurabile un obbligo per la PA di utilizzo delle graduatorie di concorsi di altri enti in luogo di indizione di una nuova procedura concorsuale. Lo scorrimento di graduatorie di Enti diversi costituisce una mera facoltà non assistita da particolari garanzie (neppure prevista in via di autovincolo dalle Amministrazioni che hanno preso parte all’accordo o a cui sono destinate le istruzioni operative).  Ancorché il meccanismo dello scorrimento delle graduatorie risponde a un principio di economicità e di buon andamento della pubblica amministrazione, tale principio vale, tuttavia, per le graduatorie del medesimo Ente e per tale ipotesi è predicabile un onere motivazionale rafforzato, in ipotesi di indizione di nuova procedura. È quanto ribadito dal TAR Puglia, con sentenza n. 1581/2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

PA: da Garante privacy ok a Linee guida Agid su App IO

Via libera del Garante per la protezione dei dati personali alle regole che disciplinano l’accesso telematico ai servizi della Pubblica amministrazione, anche attraverso l’uso della App IO. L’Autorità ha espresso parere favorevole sullo schema di Linee guida predisposte dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID).
Il documento definisce le modalità di realizzazione e di funzionamento del punto di accesso telematico per consentire alle pubbliche amministrazioni e ad altri soggetti erogatori di rendere disponibili agli utenti i propri servizi (avvisi di scadenze, pagamenti, certificazioni, ecc.).
Il punto di accesso – costituito dall’insieme dei sistemi sviluppati e gestiti da PagoPa – è formato da diversi componenti: un front-end (che include la App Io e un’applicazione web), al quale l’utente può accedere tramite SPID o CIE; un back-end, che gestisce anche le interazioni tra il front-end e il back office; un back office (c.d. portale), dedicato ai soggetti erogatori, grazie al quale essi possono aderire al punto di accesso e utilizzare i servizi e le interfacce messe a disposizione per interagire con i cittadini.
Lo schema in esame tiene conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante nel corso di numerose interlocuzioni avute con i rappresentanti di AgID e di PagoPa per assicurare opportune garanzie a tutela della privacy. Indicazioni che hanno riguardato innanzitutto i ruoli assunti da PagoPa e dai soggetti erogatori, e le modalità di adesione al punto di accesso telematico.
Particolare attenzione è stata posta sulle misure e sulle garanzie adottate per realizzare il punto di accesso nel rispetto dei principi di privacy by design e privacy by default, con specifico riguardo al trattamento di dati relativi alla salute e di dati personali relativi a condanne penali e reati, e alle modalità di integrazione del punto di accesso telematico con altre piattaforme digitali (ad es., Anagrafe nazionale della popolazione residente, Piattaforma notifiche).
Nel parere il Garante ha precisato che l’analisi di ulteriori misure di dettaglio che verranno adottate, sarà effettuata nell’ambito della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati che sarà trasmessa da PagoPa.
È stata infine rinviata ad altre regole tecniche di AgID la disciplina di altri aspetti tecnici (utilizzo di sessioni di lunga durata nell’App IO e accesso ai servizi di altre Pa con meccanismi di federated identity).

Ministro PA, rafforzamento capacità amministrativa dei Comuni

“I Comuni sono il front office delle istituzioni, i luoghi per l’erogazione dei servizi a cittadini e imprese, la trincea. Quel che è accaduto nell’ultimo decennio è sotto gli occhi di tutti: l’impoverimento di personale, competenze, organizzazione, strumenti e tecnologie. Non siamo indifferenti al grido di dolore dei sindaci. Il nostro imperativo è stato solo uno, sin dall’inizio: colmare le carenze”. Lo ha sottolineato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo in videocollegamento alla XXXVIII Assemblea annuale dell’Anci in corso a Parma.
Il ministro ha elencato, innanzitutto, gli undici passi già compiuti nella direzione di rafforzare la capacità amministrativa dei Comuni:
1) avvio dei rinnovi contrattuali, linfa del cambiamento;
2) sblocco e digitalizzazione dei concorsi pubblici;
3) stesura del Pnrr, che prevede progetti di cambiamento organizzativo e di formazione di tutti i dipendenti pubblici (quasi un miliardo di euro previsti), digitalizzazione, semplificazioni;
4) introduzione di procedure straordinarie di reclutamento per il Pnrr e realizzazione del portale inPA per agevolare le amministrazioni nella selezione del personale necessario per i progetti;
5) 1.000 esperti per la gestione delle procedure complesse sui territori: a breve partiranno le selezioni, l’iter si concluderà entro l’anno;
6) aumento dell’indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori locali (legge di bilancio);
7) risorse aggiuntive per il salario accessorio (legge di bilancio);
8) fondo per il nuovo ordinamento professionale, carriere e professionalità (legge di bilancio);
9) fondo per la formazione dei dipendenti pubblici da 50 milioni di euro nel 2022, che si aggiunge ai fondi Pnrr e che servirà a concretizzare le intese già stipulate con il ministero dell’Università e con La Sapienza per favorire l’iscrizione dei dipendenti pubblici a corsi di laurea e master (legge di bilancio);
10) rafforzamento Formez PA a supporto dei piccoli Comuni (decreto Pnrr), con servizio Linea Amica per il sostegno e l’assistenza agli enti locali;
11) semplificazione della programmazione organizzativa: un unico Piano integrato di attività e organizzazione (Piao), che le amministrazioni dovranno adottare entro il 31 gennaio 2022, al posto degli oltre venti piani annuali che erano tenute a mettere a punto sinora.
Due gli impegni ulteriori che il ministro si è assunto davanti alla platea degli amministratori locali. Il primo riguarda la semplificazione del modello assunzionale vigente, “che attualmente – ha sottolineato – assomiglia a una selva selvaggia. Vogliamo eliminare qualsiasi vincolo alla piena operatività del turnover”. Il decreto 80/2021 sul reclutamento è già andato incontro alle richieste dei sindaci, inserendo una norma che consente agli enti locali che non abbiano rispettato i termini per approvare i bilanci di derogare al divieto di assunzioni e di poter procedere alle assunzioni a tempo determinato per l’attuazione del Pnrr. Al tempo stesso, è stata prevista la possibilità, per i Comuni, di organizzare e gestire in forma aggregata selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione.
Accanto alle assunzioni, occorre assistenza alla progettazione, centrale per la riuscita del Pnrr, la seconda sfida. “Sarà garantita – ha concluso il ministro – grazie all’impegno, da parte del Mef, di attivare un’azione coordinata di capacity building che coinvolge diverse realtà istituzionali tra cui Cdp, Mediocredito Centrale e Invitalia”.

Certificazione Covid 2021, verifica ristori di spesa 2020 confluiti in avanzo entro il 31 gennaio 2021

La Ragioneria generale dello Stato, con apposito comunicato, di seguito riportato, rende noto che è disponibile, sul sito web del pareggio di bilancio, il Modello RISTORI COVID-19/2021. Il Modello prospetta il dettaglio delle risorse che comporranno le voci “Ristori specifici di entrata (B)” e “Ristori specifici di spesa (E)” del Modello COVID-19/2021 relativo all’anno 2021. Nella predetta voce “Ristori specifici di spesa (E)” confluiranno sia le risorse assegnate agli enti per l’anno 2021 ai sensi delle disposizioni di legge richiamate nel citato Modello RISTORI COVID-19/2021, sia le risorse assegnate come ristori di spesa per l’anno 2020 e non utilizzate al 31.12.2020.

A tal riguardo, il Modello RISTORI COVID-19/2021 ripropone l’elenco dei ristori di spesa considerati ai fini della certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020 (certificazione per l’anno 2020) e prospetta per ciascuno di essi due importi:

  • il primo importo è tratto dalla sezione “Avanzo vincolato al 31/12/2020 – Ristori specifici di spesa non utilizzati” del Modello CERTIF-COVID-19 relativo all’anno 2020 e rappresenta, dunque, la quota del ristoro di spesa non utilizzata nell’anno 2020 così come presente nella certificazione inviata dagli enti. Nel caso di enti inadempienti all’invio della certificazione al 31.07.2021 il primo importo risulta pari a zero;
  • il secondo importo rappresenta la quota non utilizzata dei ristori specifici di spesa 2020 ritenuta dalla Ragioneria Generale dello Stato coerente con le risultanze della Sezione 2 del Modello COVID-19 relativo all’anno 2020. Nello specifico, tale quota è stata rideterminata per tutti gli enti che, assegnatari di ristori specifici di spesa 2020, alla data di osservazione considerata (21 Ottobre 2021) non hanno valorizzato la Sezione “Avanzo vincolato al 31/12/2020 – Ristori specifici di spesa non utilizzati” del Modello CERTIF-COVID-19 e non hanno iscritto maggiori spese nella Sezione 2 del Modello COVID-19 relativo all’anno 2020, nonché in tutti i casi dove la valorizzazione della predetta Sezione “Avanzo vincolato al 31/12/2020 – Ristori specifici di spesa non utilizzati” è avvenuta per un valore inferiore all’importo negativo del rigo “Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)”. Si precisa che nei casi di segnalata incoerenza, come sopra brevemente delineato, sono state considerate come totalmente non utilizzate in primo luogo le assegnazioni delle voci: “Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all’articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)”, “Buono viaggio di cui all’articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 6 novembre 2020)”, “Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori (articolo 42-bis, comma 8, D.L. n. 104/2020)” e “Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)”, in quanto le rispettive assegnazioni/erogazioni sono intervenute a fine esercizio finanziario.
    Nel caso di enti inadempienti all’invio della certificazione al 31.07.2021 il secondo importo risulta pari all’importo assegnato nel 2020 per ciascun ristoro specifico di spesa.
    Nella voce “Ristori specifici di spesa (E)” del Modello COVID-19/2021 confluirà esclusivamente la somma di tali secondi importi.

Gli enti dovranno verificare gli importi dei singoli ristori di spesa 2020 non utilizzati al 31.12.2020 così come eventualmente rideterminati dalla Ragioneria Generale dello Stato e a fornire all’indirizzo di posta elettronica pareggio.rgs@mef.gov.it le eventuali rettifiche necessarie, entro il termine del 31 gennaio 2022. Decorso il termine stabilito, la quota non utilizzata nell’anno 2020 dei ristori specifici di spesa 2020 sarà considerata ai fini della certificazione 2021 così come rideterminata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

La voce “Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all’articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)” del Modello RISTORI COVID-19/2021 è valorizzata per la quota parte dell’assegnazione 2021 del predetto fondo attribuita per il sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell’emergenza COVID-19 (pari a metà del contributo assegnato con l’allegato 2 del DPCM 24 settembre 2020). Ciò in ragione del fatto che il DPCM 24 settembre 2020 ripartisce l’intera dotazione del fondo per l’anno 2021 pari a 60 milioni di euro, ivi compresi i 30 milioni di euro destinati specificatamente alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell’emergenza COVID-19.

Il Modello RISTORI COVID-19/2021 riporta, per ciascun ristoro di entrata e di spesa 2021, anche le specifiche del provvedimento attuativo della disposizione normativa istitutiva del ristoro stesso, emanato alla data di pubblicazione del Modello. In caso di ulteriori provvedimenti attuativi emanati prima della messa in linea dei modelli di cui all’articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020 (modelli di certificazione per l’anno 2021) si provvederà ad aggiornare il Modello RISTORI COVID-19/2021.

Per visionare il Modello RISTORI COVID-19/2021 è necessario accedere all’applicazione web del pareggio di bilancio http://pareggiobilancio.mef.gov.it e richiamare, dal Menu Funzionalità “Gestione modello” presente alla sinistra della maschera principale dell’applicativo, la funzione di “Interrogazione/cancellazione Modello”, selezionare il codice ente – descrizione, esercizio finanziario (2021), il nome del Modello, il periodo di riferimento (anno) e cliccare sul pulsante “ CONFERMA”.

Posizioni organizzative, l’indennità spetta solo con l’istituzione della relativa posizione

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32950 del 9 ottobre 2021, ha ribadito che diritto del pubblico dipendente a percepire l’indennità di posizione sorge solo se la P.A. datrice di lavoro ha istituito la relativa posizione, perché l’istituzione rientra nell’attività organizzativa dell’Amministrazione la quale deve tener conto delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio, che, altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenire all’affermazione di un obbligo indiscriminato. La Corte ha più volte precisato che l’esclusiva rilevanza da attribuire all’atto costitutivo delle posizioni organizzative, adottato discrezionalmente, comporta che è da escludere che prima dell’adozione di tale atto sia configurabile un danno da perdita di chance per il dipendente che assuma l’elevata probabilità di essere destinatario dell’incarico e l’irrilevanza, ai suddetti fini, di eventuali atti preparatori endo-procedimentali nonché dell’espletamento di fatto di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita.

I richiamati principi sono stati affermati da Cass. n. 11198/2015 e da Cass. n. 15902/2018 anche in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 31.3.1999 di revisione del sistema di classificazione del personale per il comparto delle regioni e delle autonomie locali e si è evidenziato, in continuità con quanto già statuito da Cass. S.U. n. 16540/2008, che l’apparente diversità di formulazione delle disposizioni contrattuali rispetto a quelle relative ad altri comparti non legittima conclusioni diverse, in quanto le esigenze di servizio sono comunque valorizzate nell’art. 9, che subordina l’istituzione delle posizioni organizzate all’attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal d.lgs. n. 29/1993 (all’epoca vigente), alla ridefinizione delle strutture e delle dotazioni organiche dell’ente, all’istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION