Certificazione Covid, le economie rilevate in sede di rendiconto 2021 vanno contabilizzate come minori spese

La RGS ha pubblicato due nuove FAQ relative agli effetti del riaccertamento ordinario 2021 sulla certificazione covid 2021.

In particolare, con la FAQ 44 si chiarisce che le economie di spesa rilevate in sede di riaccertamento residui 2021 per spese impegnate nel 2020 e certificate nel 2020 fra le Maggiori spese COVID-19, coperte da ristori specifici di spesa, dal Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, e/o da risorse proprie, debbano essere dichiarate fra le Minori spese nella certificazione 2021, di cui all’articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020, inserendo, pertanto, in corrispondenza della voce interessata, il relativo importo nella colonna “Minori spese 2021 “COVID-19” (d)” della Sezione 2- Spese del modello COVID-19/2021. In tal modo, si realizza la compensazione delle partite in sede di conguaglio finale da farsi ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese con riferimento alle complessive gestioni 2020, 2021 e 2022, da effettuare entro il 31 ottobre 2023, di cui al comma 1 dell’articolo 106 del decreto legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 e successive modificazioni. Le economie rilevate potranno essere utilizzate per le medesime finalità nell’esercizio 2022.

Anche le economie di spesa rilevate in sede di riaccertamento residui 2021 su impegni 2020, ancorché non certificate come minori spese nel 2020, in quanto non note prima, debbono essere dichiarate nella certificazione 2021 di cui all’articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020, inserendo, in corrispondenza della voce interessata, il relativo importo nella colonna “ Minori spese 2021 “COVID-19” (d)” della Sezione 2- Spese del modello COVID-19/2021 (FAQ 45).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione Covid 2021, verifica ristori di spesa 2020 confluiti in avanzo entro il 31 gennaio 2021

La Ragioneria generale dello Stato, con apposito comunicato, di seguito riportato, rende noto che è disponibile, sul sito web del pareggio di bilancio, il Modello RISTORI COVID-19/2021. Il Modello prospetta il dettaglio delle risorse che comporranno le voci “Ristori specifici di entrata (B)” e “Ristori specifici di spesa (E)” del Modello COVID-19/2021 relativo all’anno 2021. Nella predetta voce “Ristori specifici di spesa (E)” confluiranno sia le risorse assegnate agli enti per l’anno 2021 ai sensi delle disposizioni di legge richiamate nel citato Modello RISTORI COVID-19/2021, sia le risorse assegnate come ristori di spesa per l’anno 2020 e non utilizzate al 31.12.2020.

A tal riguardo, il Modello RISTORI COVID-19/2021 ripropone l’elenco dei ristori di spesa considerati ai fini della certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020 (certificazione per l’anno 2020) e prospetta per ciascuno di essi due importi:

  • il primo importo è tratto dalla sezione “Avanzo vincolato al 31/12/2020 – Ristori specifici di spesa non utilizzati” del Modello CERTIF-COVID-19 relativo all’anno 2020 e rappresenta, dunque, la quota del ristoro di spesa non utilizzata nell’anno 2020 così come presente nella certificazione inviata dagli enti. Nel caso di enti inadempienti all’invio della certificazione al 31.07.2021 il primo importo risulta pari a zero;
  • il secondo importo rappresenta la quota non utilizzata dei ristori specifici di spesa 2020 ritenuta dalla Ragioneria Generale dello Stato coerente con le risultanze della Sezione 2 del Modello COVID-19 relativo all’anno 2020. Nello specifico, tale quota è stata rideterminata per tutti gli enti che, assegnatari di ristori specifici di spesa 2020, alla data di osservazione considerata (21 Ottobre 2021) non hanno valorizzato la Sezione “Avanzo vincolato al 31/12/2020 – Ristori specifici di spesa non utilizzati” del Modello CERTIF-COVID-19 e non hanno iscritto maggiori spese nella Sezione 2 del Modello COVID-19 relativo all’anno 2020, nonché in tutti i casi dove la valorizzazione della predetta Sezione “Avanzo vincolato al 31/12/2020 – Ristori specifici di spesa non utilizzati” è avvenuta per un valore inferiore all’importo negativo del rigo “Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)”. Si precisa che nei casi di segnalata incoerenza, come sopra brevemente delineato, sono state considerate come totalmente non utilizzate in primo luogo le assegnazioni delle voci: “Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all’articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)”, “Buono viaggio di cui all’articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 6 novembre 2020)”, “Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori (articolo 42-bis, comma 8, D.L. n. 104/2020)” e “Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)”, in quanto le rispettive assegnazioni/erogazioni sono intervenute a fine esercizio finanziario.
    Nel caso di enti inadempienti all’invio della certificazione al 31.07.2021 il secondo importo risulta pari all’importo assegnato nel 2020 per ciascun ristoro specifico di spesa.
    Nella voce “Ristori specifici di spesa (E)” del Modello COVID-19/2021 confluirà esclusivamente la somma di tali secondi importi.

Gli enti dovranno verificare gli importi dei singoli ristori di spesa 2020 non utilizzati al 31.12.2020 così come eventualmente rideterminati dalla Ragioneria Generale dello Stato e a fornire all’indirizzo di posta elettronica pareggio.rgs@mef.gov.it le eventuali rettifiche necessarie, entro il termine del 31 gennaio 2022. Decorso il termine stabilito, la quota non utilizzata nell’anno 2020 dei ristori specifici di spesa 2020 sarà considerata ai fini della certificazione 2021 così come rideterminata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

La voce “Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all’articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)” del Modello RISTORI COVID-19/2021 è valorizzata per la quota parte dell’assegnazione 2021 del predetto fondo attribuita per il sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell’emergenza COVID-19 (pari a metà del contributo assegnato con l’allegato 2 del DPCM 24 settembre 2020). Ciò in ragione del fatto che il DPCM 24 settembre 2020 ripartisce l’intera dotazione del fondo per l’anno 2021 pari a 60 milioni di euro, ivi compresi i 30 milioni di euro destinati specificatamente alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell’emergenza COVID-19.

Il Modello RISTORI COVID-19/2021 riporta, per ciascun ristoro di entrata e di spesa 2021, anche le specifiche del provvedimento attuativo della disposizione normativa istitutiva del ristoro stesso, emanato alla data di pubblicazione del Modello. In caso di ulteriori provvedimenti attuativi emanati prima della messa in linea dei modelli di cui all’articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020 (modelli di certificazione per l’anno 2021) si provvederà ad aggiornare il Modello RISTORI COVID-19/2021.

Per visionare il Modello RISTORI COVID-19/2021 è necessario accedere all’applicazione web del pareggio di bilancio http://pareggiobilancio.mef.gov.it e richiamare, dal Menu Funzionalità “Gestione modello” presente alla sinistra della maschera principale dell’applicativo, la funzione di “Interrogazione/cancellazione Modello”, selezionare il codice ente – descrizione, esercizio finanziario (2021), il nome del Modello, il periodo di riferimento (anno) e cliccare sul pulsante “ CONFERMA”.

Fondone Covid 2021, il decreto e modelli di certificazione

La Rgs ha pubblicato il decreto n. 273932 del 28 ottobre 2021,  concernente la certificazione per l’anno 2021 della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 26 ottobre scorso, aveva reso il proprio parere favorevole.
Il modello di certificazione 2021 mantiene sostanzialmente la struttura già nota del modello compilato per l’anno 2020, mettendo a confronto i dati degli anni 2021 e 2019. Le voci riguardanti i dati gestionali di competenza 2021, di cui alla colonna (a) della Sezione 1 – Entrate, sono pre-compilate nei seguenti casi, già noti: IMU, Addizionale comunale all’IRPEF (il dato non sarà esposto per tutti gli enti che hanno istituito il tributo a decorrere dall’anno di imposta 2021), Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) e Imposta sulle assicurazioni RC auto (per le province e città metropolitane). Per la TEFA saranno presi in considerazione i dati relativi ai Dca (dati contabili analitici) – Rendiconto finanziario entrate del Rendiconto 2019 trasmesso dagli enti a Bdap-Bilanci Armonizzati.
Le voci riguardanti i dati gestionali di competenza 2019, di cui alla colonna (b), sono pre-compilate. Sono infatti prospettati dal sistema tutti i dati inseriti dagli enti nella rispettiva colonna del modello COVID-19 per la certificazione 2020. Ne consegue, pertanto, che i dati non sono modificabili. Sono inoltre prospettati dal sistema tutti i dati inseriti dagli enti nella Colonna (b1) – “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2019.
Al fine di monitorare gli effetti sull’esercizio 2021 delle politiche autonome adottate da ciascun ente locale nel biennio 2020-2021, per gli enti che hanno adottato politiche autonome nell’anno 2020, ipotizzando che le stesse continuino a produrre i loro effetti anche nel 2021, per ciascuna voce sono pre-compilati e automaticamente prospettati dal sistema gli importi relativi alle politiche autonome inserite del modello COVID-19 del 2020 e certificate dagli enti, così come eventualmente rettificati in coerenza alle formali comunicazioni trasmesse con nota a firma del Ragioniere Generale dello Stato nell’anno 2021. I dati, seppur pre-compilati dal sistema, sono comunque modificabili in caso di ulteriori (rispetto a quelle già deliberate nel 2020 con effetti anche sul gettito 2021) politiche autonome adottate nel 2021. Gli enti che hanno deliberato aumenti/riduzioni di aliquote e/o tariffe sono tenuti, altresì, ad inserire, all’interno del modello COVID-19-Delibere/2021, le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota e/o la tariffa in vigore nel 2021, nonché le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota e/o tariffa pre-vigente. Con riferimento alla voce “Addizionale comunale IRPEF”, si precisa che le variazioni di aliquote che producono effetti sul gettito 2021 sono relative all’anno d’imposta 2020 rispetto al precedente. Conseguentemente, all’interno del modello COVID-19-Delibere/2021, in corrispondenza della voce “Addizionale comunale IRPEF” gli enti sono tenuti ad inserire le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota in vigore nel 2020, nonché le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota in vigore nel 2019.
Sul lato spesa, le voci riguardanti i dati gestionali di competenza 2019 sono pre-compilate, così come per le entrate. Sono infatti prospettati dal sistema tutti i dati inseriti dagli enti nella rispettiva colonna del modello COVID-19 per la certificazione 2020, che non sono modificabili.
Ciascun ente locale è tenuto ad indicare, per ogni singola tipologia di spesa, le minori spese per l’anno 2021 rilevate a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, alle minori spese per utenze o buoni pasto derivanti dalla chiusura degli uffici, per mensa scolastica in ragione della mancata fornitura dei pasti, ecc. Oltre a rilevare le minori entrate registrate rispetto al 2019, con la certificazione gli enti possono dichiarare le maggiori spese 2021 sostenute per l’emergenza epidemiologica Covid-19, con riferimento agli impegni assunti.
A titolo esemplificativo possono essere certificate maggiori spese per:
– Personale: a tempo determinato e/o interinale per finalità strettamente connesse all’emergenza (es. polizia municipale) e limitatamente alla durata della medesima emergenza; è esclusa la spesa di personale per l’ordinaria attività amministrativa degli enti. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli straordinari al personale a tempo indeterminato per le finalità connesse all’emergenza;
– Beni e Servizi: dispositivi di sicurezza e per il distanziamento, materiale per la sanificazione/servizi di igienizzazione, plexiglass, ecc., nonché noleggio macchinari sanificazione e/o scuolabus per potenziamento servizi trasporto;
– Investimenti: pc e dispositivi per smart working/didattica a distanza, inclusi gli oneri per il potenziamento delle connessioni, tramezzi per garantire distanziamento, gazebo, rifacimento infissi per ricambio d’aria, impianti areazione, tinteggiatura con vernici igienizzanti, e in ogni caso, interventi che possano essere considerati piccoli investimenti di adeguamento di spazi e locali;
– Trasferimenti correnti e contributi investimenti: contributi a imprese, famiglie e istituzioni sociali private in difficoltà economica conseguente all’emergenza epidemiologica; restano esclusi contributi non strettamente legati all’emergenza (es. pubblicazioni libri e manifestazioni culturali).
Con particolare riferimento ai trasferimenti, viene che:
a) le agevolazioni TARI adottate nel 2021 a valere sui ristori specifici di spesa di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 73 del 2021, devono essere dichiarate in corrispondenza della voce “Trasferimenti correnti a Imprese”;
b) le politiche agevolative TARI adottate nel 2021 a valere sulle “risorse” di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1° aprile 2021, non devono essere certificate, e, conseguentemente, non rileveranno le eventuali maggiori spese sostenute nel 2021 per trasferimenti a famiglie/imprese derivanti dalle medesime agevolazioni;
c) la restituzione delle somme di cui all’articolo 105, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 34 del 2020 per centri estivi 2020 non utilizzate, deve essere dichiarata in corrispondenza della voce “Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali”.
Come per il 2020, ciascun ente locale è tenuto ad indicare la riduzione dello stanziamento definitivo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione per l’esercizio 2021 nel bilancio di previsione 2021-2023, rispetto allo stanziamento definitivo 2019 del bilancio di previsione 2019-2021, imputabile alle variazioni (riduzioni) direttamente correlate alle variazioni (riduzioni) delle entrate proprie coperte con le risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, confluite in avanzo vincolato al 31/12/2020, e con le risorse di cui all’articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020. Ai fini della certificazione, rileva, pertanto, fra le minori spese, la riduzione dello stanziamento definitivo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione derivante dalla sostituzione delle entrate normalmente reperite dall’ente (entrate proprie), oggetto di accantonamento al richiamato Fondo, con le entrate provenienti da risorse statali.
Per i contratti di servizio continuativo le amministrazioni devono riportare nella certificazione la quota di maggiori spese per l’emergenza Covid derivante dai contratti sottoscritti nel 2021 e di competenza nell’anno 2022.
Tra le novità del modello si evidenzia l’inserimento, a titolo informativo, della Sezione “ORGANISMI PARTECIPATI: informazioni sui disavanzi (perdite) con riflessi sul bilancio degli enti locali”, volta ad acquisire le informazioni sugli Organismi partecipati dagli enti locali e, in particolare, sui disavanzi (perdite) riferiti agli anni 2020 e 2021 derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 dei medesimi Organismi aventi riflessi sui bilanci degli enti locali. Si precisa che tali informazioni non influiscono in alcun modo sul saldo complessivo certificato dagli enti locali negli anni 2020 e 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION