L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 465/2021, ha chiarito che le istanze di rateizzazione di avvisi accertamento aventi ad oggetto i tributi locali quali l’ICI, l’IMU, la TASI, la TARI e il Contributo di Soggiorno, nonché le entrate extra-tributarie, devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo. L’articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per le «Istanze, petizioni, ricorsi (…) diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…), tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili». In deroga alle predette disposizioni di carattere generale, nella tabella B annessa al richiamato d.P.R. n. 642 del 1972 sono disciplinate alcune ipotesi di atti e documenti esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. Il disposto dell’articolo 5, comma 4 della tabella, annessa al d.P.R. n. 642 del 1972, esenta in modo assoluto, dall’imposta di bollo, tra l’altro, gli «Atti e copie relativi al procedimento anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficienza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione».
ANAC, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici
L’ANAC, con deliberazione n. 468/2021, ha formalizzato le nuove linee guida in merito all’applicazione degli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013). Con tale provvedimento, l’Autorità intende dare nuove indicazioni di carattere generale per l’applicazione della disciplina della trasparenza agli atti di concessione di benefici economici comunque denominati che sostituiscono gli orientamenti ad oggi espressi nella delibera 59/2013.
L’ambito soggettivo di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, è ora disciplinato dall’art. 2-bis del richiamato decreto n. 33/2013. Esso ricomprende, al comma 1, tra i destinatari delle citate disposizioni, tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Rientrano nell’ambito applicativo degli artt. 26 e 27 anche le società a partecipazione pubblica, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o gestione di servizi pubblici, tenuti ad applicare la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni “in quanto compatibile” e “limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea” (art. 2-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013). L’obbligo di pubblicazione sussiste solo ove il totale dei contributi concessi a un medesimo beneficiario nel corso dell’anno solare sia superiore a mille euro. La pubblicazione si può effettuare, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 33/2013, mediante collegamento ipertestuale ad altra sezione del sito in cui gli atti previsti sopra siano già eventualmente pubblicati. Inoltre, è superato l’orientamento ANAC nelle delibere 59 del 15 luglio 2013 e 618 del 26 giugno 2019 per definire l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 26 comma 1 del d.lgs. 33/2013 secondo cui, nei casi in cui l’elemento prestazionale che costituisce l’oggetto della concessione di un vantaggio abbia un peso maggiore rispetto a minime forme di contributo della stessa, si tratta di prestazioni di servizi da non sottoporre a pubblicazione obbligatoria ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. Alla mancata pubblicazione di quanto prevede l’art. 26 – sia nell’ipotesi di mancata pubblicazione degli atti di determinazione dei criteri (comma 1) che dei provvedimenti di concessione delle sovvenzioni, dei contributi e dei sussidi (comma 2) – si applica la norma generale in tema di responsabilità per violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 46, co. 1, del d.lgs. 33/2013. Ai sensi di tale norma, l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all’articolo 47, comma 1-bis (id est decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità di risultato), ed eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell’inadempimento se prova che esso è dipeso da causa a lui non imputabile.
Corte dei conti, presupposti minimi per il riconoscimento dell’indennità per specifiche progettualità
La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 94/2021 – nel dare riscontro ad una richiesta di parere in merito “possibilità di riconoscere quale salario accessorio al personale dipendente non dirigente dell’Unione, in aggiunta alle voci indennitarie comprovabili ed entro i limiti previsti dal bilancio di previsione 2020/22, gli stanziamenti generalmente destinati a specifiche progettualità, allorché non siano stati tempestivamente adottati i presupposti documenti programmatori” – ribadisce che nell’ipotesi in cui il bilancio di previsione, il Peg e il Piano Performance non siano stati approvati dall’ente nell’esercizio di riferimento e, conseguentemente, non sia stato costituito il fondo risorse decentrate né sia stata perfezionata la contrattazione integrativa per il riparto del salario accessorio, deve ritenersi che vengano a mancare i presupposti minimi per il riconoscimento, al personale dell’ente, degli emolumenti, come tali di natura variabile, destinati a remunerare “specifiche progettualità” (rectius, i risultati gestionali conseguiti in relazione al grado di raggiungimento di obiettivi predeterminati). La Sezione rammenta che la giurisprudenza contabile ha avuto modo di precisare che il procedimento relativo alla corretta gestione del fondo risorse decentrate comprende tre fasi obbligatorie e consecutive che, solo se adempiute correttamente nell’esercizio di riferimento, consentono di impegnare e liquidare le risorse del fondo stesso:
• stanziamento nel bilancio di esercizio delle risorse per il trattamento accessorio per il personale; • costituzione, entro la prima parte dell’esercizio di riferimento, del fondo tramite il quale tali risorse, stabili e variabili, sono vincolate al trattamento accessorio e sono altresì quantificate nonché certificate dall’organo di revisione dell’ente;
• sottoscrizione, entro il medesimo periodo, del contratto decentrato annuale che rappresenta il titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione dell’ente che, in base al principio della competenza finanziaria potenziata, è registrata all’atto della sottoscrizione del contratto e imputata contabilmente, nel fondo pluriennale vincolato, agli esercizi in cui la medesima obbligazione viene a scadenza o diviene esigibile.
Solo all’esito di tale procedimento, che deve concludersi non solo entro l’anno ma, auspicabilmente, nella prima parte dell’esercizio di riferimento, risulta erogabile il trattamento accessorio al personale dipendente. Le risorse destinate a specifiche progettualità sono risorse variabili assegnate in ragione dei risultati raggiunti nell’ambito del ciclo della performance.
Se la mancata realizzazione delle specifiche progettualità alle quali le risorse decentrate sono correlate impedisce l’erogazione di queste ultime, l’impossibilità di “riportare” sull’esercizio successivo risorse variabili sussiste a fortiori nel caso di mancata approvazione da parte dell’ente dei documenti di programmazione e di conseguente mancata costituzione del fondo per le risorse decentrate.



