PNRR, La scheda di sintesi delle misure per province, regioni e comuni

Per facilitare per quanto possibile la conoscenza e la comprensione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, l’UPI ha predisposto le schede di sintesi espressamente dedicate alle misure previste per Regioni, Province e Comuni. L’UPI ha seguito attivamente il lavoro di costruzione e definizione del PNRR partecipando ai tavoli del Governo fin dall’agosto scorso, e intervenendo nelle occasioni di confronto con il Parlamento, nelle audizioni che si sono svolte sia alla Camera dei Deputati che in Senato . Un percorso molto complesso, per la strategicità che questo Piano avrà per la ripresa economica e sociale di tutto il Paese, in cui UPI con determinazione ha rimarcato la necessità di individuare strumenti accessibili e funzionali per tutti i territori.
Tra le misure espressamente dedicate alle funzioni chiave delle Province vi sono:
– fondi per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico delle scuole secondarie superiori;
– fondi per la messa in sicurezza della viabilità delle aree interne.
Per quanto riguarda gli investimenti sulla viabilità, poiché questi non possono essere finanziati attraverso il Recovery Fund, il Ministro dell’Economia ha preso un impegno formale ad inserire nella prossima manovra di bilancio fondi per un piano pluriennale espressamente dedicati alla rete viaria provinciale.
Oltre a questi fondi, il Piano contiene alcune missioni, come quelle dedicate alla cultura, al turismo, al contrasto del dissesto idrogeologico, all’economia circolare dei rifiuti. La maggior parte di questi fondi, infatti, sarà assegnato attraverso bandi (nazionali o regionali). L’attuazione del Piano, infatti, vedrà un forte protagonismo degli enti locali, che dovranno essere pronti anche a livello organizzativo e da questi decreti potranno discendere importanti passi in avanti per potenziare le capacità amministrative delle Province anche per supportare al meglio i piccoli e medi comuni del territorio (fonte Upi).

 

ANCI, Finanza comunale fragile e duale, serve intervento strutturale per riassorbire i divari

“La fragilità e il sistema duale della finanza comunale sono inserite in un contesto più ampio legato alle debolezze determinate da una serie di riforme ordinamentali succedutesi negli anni. I dati ci dicono che le amministrazioni più fragili si trovano soprattutto nel centro sud e in alcune medie grandi città del centro nord, ma per risolvere la problematica a livello generale serve un ripensamento complessivo del sistema della finanza pubblica. Bisogna partire dall’attuazione effettiva del federalismo fiscale, con la perequazione verticale prevista dalla legge delega 42 del 2009 parzialmente attuata solo quest’anno coi primi trasferimenti statali sui servizi sociali”. Lo ha sottolineato Alessandro Canelli, delegato alla Finanza locale, presidente Ifel e sindaco di Novara, intervenuto davanti la Commissione parlamentare sulle questioni regionali sulla situazione finanziaria dei Comuni nell’emergenza sanitaria. (testo documento di audizione).
Canelli, pur riconoscendo che l’intervento statale in fase pandemica “con circa 7 miliardi arrivati al comparto comunale ha consentito di reggere dal punto di vista dei bilanci”, ha ricordato che attualmente sono “1120 i Comuni con un risultato negativo di amministrazione, a fronte dei 6680 che ne hanno avuto uno positivo. Quelli con un risultato negativo – ha spiegato – sono concentrati al centro sud (circa il 22% dei comuni del centro e il 33% dei comuni del sud e delle isole). A risultati analoghi si arriva considerando il rapporto tra fondo crediti di dubbia esigibilità e le entrate correnti: quelli che hanno un rapporto superiore all’8%, con un accantonamento consistente e quindi difficoltà nel sistema riscossione, sono per la maggior parte al centrosud”.
Secondo il delegato Anci “ci sono amministrazioni comunali che non hanno una struttura fiscale e di riscossione tale da poter soddisfare le funzioni fondamentali al servizio dei cittadini e questo – ha sottolineato citando la sentenza 115/2020 della Consulta – non sempre e necessariamente per situazioni di cattiva gestione ma molto spesso per oggettive condizioni socioeconomiche e territoriali”. Per questo a suo parere è “necessario che entri in gioco il meccanismo della perequazione verticale con le risorse statali, visto che i meccanismi orizzontali del Fondo di solidarietà comunale da soli non bastano e creano situazioni di iniquità”.
Canelli si è poi soffermato sugli effetti della sentenza 2021 (n.80) della Corte Costituzionale che ha ridotto i tempi di ripiano da 30 anni a 3-5 anni, mettendo in crisi tutta una serie di enti locali. “In questi anni sono stati 1400 i Comuni che hanno fatto ricorso al fondo di anticipazione di liquidità e di questi 950 risultano in disavanzo al 31/12/2019”, ha ricordato. “Come Associazione stiamo lavorando ad una norma ponte ed abbiamo già inviato ai ministri Franco e Lamorgese una proposta firmata dal presidente Decaro che punta a reinquadrare la gestione delle anticipazioni nei principi dell’armonizzazione contabile. Vogliamo consentire ai Comuni in difficoltà di poter chiudere i bilanci, senza aggravare ulteriormente lo stato di disavanzo”. Anche se “per integrare gli effetti della revisione delle regole dopo sentenza, serve un contributo statale diretto con un intervento urgente dello Stato”.
In ogni caso il delegato Anci ha ribadito che “in prospettiva bisogna ampliare la riflessione sui temi della riqualificazione del sistema della finanza locale”. Partendo “dal perfezionamento di alcuni principi contabili vigenti adeguandoli alla tenuta finanziaria della ripresa degli investimenti, come l’attenuazione dei vincoli dei crediti di dubbia esigibilità, attraverso un intervento sui crediti tributari incagliati”; ed ancora “una revisione della disciplina restrittiva sull’uso degli avanzi vincolati per gli enti in complessivo disavanzo”. Per finire con il “proseguimento della ristrutturazione del debito locale avviato ma che non ha avuto compiuta attuazione”, ha concluso (Fonte Anci).

La Tari è dovuta per gli immobili dello Stato Pontificio

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13375 del 18/5/2021, ha riconosciuto l’assoggettabilità degli immobili dello Stato pontificio al prelievo comunale afferente il servizio di raccolta dei rifiuti, in assenza di una specifica norma di legge o regolamentare, poiché non è sufficiente ai fini dell’esenzione dalla “tassa dei rifiuti” la condizione soggettiva considerata nell’art. 16 del Trattato lateranense. L’art. 16 del Trattato lateranense stabilisce che gli immobili nella stessa norma elencati e adibiti a sedi di istituti pontifici, non sono assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente. Lo Stato Italiano, nel dare attuazione alla predetta norma, ha stabilito, ad esempio, l’esenzione per gli immobili in questione per l’imposta locale sui redditi, per l’ICI (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. e), ma non per quanto riguarda la tassa sui rifiuti. Già la Corte di Cassazione ha riconosciuto la debenza della TARI (con riferimento alla Pontificia Università Lateranense, Sez. 5, n. 4027 del 14/03/2012; e in relazione a edificio adibito a Seminario, Cass. n. 15407/2017), affermando che non vi è esenzione della tassa per i rifiuti solidi urbani, cui sono estensibili gli orientamenti della giurisprudenza formatisi per i tributi omologhi, quali TARSU e la TIA, dovendosi escludere il richiamo analogico all’art. 7 comma 1, lett. I) del d.lgs. n. 504 del 1992, in quanto norma agevolativa di stretta interpretazione dettata in materia di ICI.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Addizionale comunale sui diritti d’imbarco dei passeggeri sugli aeromobili anno 2021

Il Ministero dell’Interno, con comunicato del 20 maggio 2021, rende noto che a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, a partire dall’anno 2017 le risorse da erogare a titolo di Addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sulle aeromobili, prevista dell’art. 2, comma 11, lett. a), della L. 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, a favore dei comuni nel cui territorio insista o risulti confinante un sedime aeroportuale, sono iscritte nello stato di previsione della spesa di questo Ministero.
A tal riguardo, le risorse stanziate per il corrente esercizio finanziario per tale finalità, sono state interamente acquisite in bilancio e pagate con provvedimento del 19 maggio 2021. Gli enti beneficiari possono visualizzare gli importi corrisposti dal prospetto allegato.
Il pagamento in questione è stato momentaneamente sospeso, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti degli enti che non hanno trasmesso le apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
Per eventuali chiarimenti che riguardino esclusivamente l’aspetto finanziario è possibile rivolgersi alla Sig.ra Daniela Persiani tel. 06/46548159 e-mail daniela.persiani@interno.it oppure alla Sig.ra Evelina Di Prisco tel. 06/46548159 e-mail evelina.diprisco@interno.it.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION