Contrazione mutui da parte degli enti in piano di riequilibrio ex art. 243-bis

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 74/2021, fornisce interessanti indicazioni in materia di contrazione di mutui da parte di enti che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex artt. 243-bis ss. TUEL. La procedura di riequilibrio, come noto, fornisce agli enti locali uno strumento idoneo a programmare e attuare, su un arco temporale molto più ampio rispetto a quello previsto dagli artt. 193 e 194 del TUEL, le misure correttive più idonee a rispristinare gli equilibri strutturali compromessi da una situazione di deficitarietà che non presenta ancora i caratteri del dissesto.
La possibilità per l’ente di ricorrere all’indebitamento è: a) vincolata, sul piano finalistico, alla copertura di debiti fuori bilancio (riferiti a spese di investimento); b) condizionata a stringenti presupposti cumulativamente richiesti (facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima, aver assunto l’impegno ad alienare i beni non indispensabili per i suoi fini istituzionali e aver provveduto alla rideterminazione della dotazione organica) (art. 243-bis, comma 8, lett. g).
In deroga a quanto sopra riportato, gli enti possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell’articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relativi:
a) a progetti e interventi che garantiscano l’ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell’esercizio precedente;
b) alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all’ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall’Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati (comma 9-bis dell’art. 243-bis).
La locuzione «risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano» contenuta nell’art. 243-bis, comma 9-bis, TUEL è riferibile ai risparmi di spese (anche sopravvenute nel corso dello svolgimento del piano) correnti e in conto capitale che un ente debba affrontare negli esercizi compresi nel piano di riequilibrio. In tal caso gli enti hanno l’onere di dimostrare – sulla base di documentate analisi proiettate lungo la durata della procedura – non solo l’effettività dei risparmi ottenibili ma anche la loro idoneità al conseguimento degli obiettivi del piano.
In altri termini, la scelta di accedere al finanziamento in esame andrà adeguatamente motivata con l’attitudine, puntualmente verificata e rappresentata in atti, dei progetti e degli interventi finanziati a garantire – nel confronto con spese alternativamente praticabili dell’ente – risparmi di gestione che consentano il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano.
La decisione, quindi, di attivare l’indebitamento consentito dalla disposizione in esame integra una scelta gestionale legittimamente percorribile in presenza delle condizioni normativamente previste (risparmi di gestione effettivi e funzionali al conseguimento degli obiettivi del piano), il cui accertamento spetta all’amministrazione locale, tenendo conto che l’incapacità dei progetti finanziati di assicurare risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi del piano comporterebbe un aggravamento della situazione debitoria dell’ente, che a sua volta rischierebbe di minare la sostenibilità del piano stesso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti, gestione attiva della liquidità

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 116/2021, nel dare riscontro ad una richiesta di parere in merito alla possibilità per l’ente di investire temporaneamente, con un orizzonte temporale di breve/medio termine, parte delle somme giacenti presso il conto corrente di tesoreria al fine di ottenere rendimenti netti superiori a quelli del semplice deposito sul conto corrente di tesoreria, ritiene incompatibile con il vigente sistema di tesoreria unico il ricorso alla gestione attiva della liquidità, almeno così come delineato fino al termine di sospensione del sistema di tesoreria mista (attualmente prorogato al 31 dicembre 2021), salvo che non rientrino tra le eccezioni di cui al terzo periodo dell’art. 35, co. 8, del decreto legge n. 1/2012.
La Sezione ricorda come il sistema di tesoreria abbia subito una radicale riforma ad opera del decreto legge n. 1 del 2012, convertito nella legge n. 27/2012, che, all’art. 35 (così come modificato, da ultimo, dalla legge di bilancio 2018 – legge n. 205/2017), ha previsto la sospensione della tesoreria mista e l’introduzione del sistema di tesoreria unica, limitando, quindi, l’attività dei tesorieri comunali alla cura dei pagamenti e delle riscossioni, senza possibilità di gestire la liquidità dell’ente. Il riafflusso nella tesoreria statale delle disponibilità liquide degli enti ed organismi pubblici, seppur per un periodo transitorio, trova il suo fondamento nell’attuazione di una politica di risanamento dei conti pubblici e di contrasto alle le forti tensioni sui titoli di debito pubblico. La reintroduzione del regime di tesoreria unica, di cui all’art. 1 della legge 720/1984, non limita l’autonomia di regioni ed enti locali nel disporre delle proprie risorse per finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite e non influisce in alcun modo sulla disponibilità delle loro somme; né i conti presso le tesorerie provinciali intestati agli enti possono essere considerati come anomali strumenti di controllo sulla gestione finanziaria, in quanto non frappongono ostacoli all’effettiva e pronta utilizzazione delle risorse a disposizione di regioni ed enti locali (Corte Cost. sentenza n. 311/2012). Secondo l’attuale disciplina, come peraltro chiarito dalla Circolare MEF n. 11 del 24 marzo 2012, sono esclusi dal circuito di tesoreria unica statale i titoli e depositi che costituiscono accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, i valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati, che hanno posto uno specifico vincolo di destinazione al lascito, nonché gli investimenti temporanei di risorse rivenienti da operazioni di indebitamento non sorrette da contributo pubblico. Tali somme restano depositate presso il tesoriere/cassiere dell’ente, ovvero presso altro istituto bancario (art. 35, comma 8, terzo periodo).
Pertanto, laddove gli amministratori del bilancio comunale – sia organi politici che organi gestionali –  agiscano in buona fede con scelte conformi ai canoni professionali del bonus pater familias, non possono trarre alcuna ragione né di timore né di inibizione al compimento di atti di gestione, purchè siano fondati sulla ragionevole ricognizione del quadro normativo e sull’analitica ricostruzione istruttoria dei profili circostanziali rilevanti per l’esercizio della discrezionalità, coperta in ogni caso dalla riserva d’amministrazione ex art. 97 della Costituzione della Repubblica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION