Whistleblowing: In G.U. il regolamento ANAC sull’esercizio del potere sanzionatorio

È stato pubblicato in G.U. n. 205 del 18 agosto 2020 la delibera dell’ANAC del 1° luglio 2020 concernente il “Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001”. Il nuovo regolamento predisposto dall’Autorità disciplina i procedimenti di:

  1. gestione delle segnalazioni di illeciti effettuate dal whistleblower;
  2. accertamento di eventuali comportamenti ritorsivi adottati nelle amministrazioni e negli enti di cui al comma 2 dell’art. 54-bis, nei confronti del whistleblower e conseguente applicazione della sanzione di cui al comma 6, primo periodo dell’art. 54-bis al soggetto responsabile;
  3. accertamento del mancato svolgimento da parte del responsabile dell’attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti effettuate dal whistleblower e conseguente applicazione della sanzione di cui al comma 6, terzo periodo dell’art. 54-bis;
  4. accertamento dell’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni di illeciti ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001 e conseguente applicazione della sanzione di cui al comma 6, secondo periodo decreto legislativo n. 165/2001.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agenzia delle Entrate: aggiornate le FAQ in materia di riscossione con le novità del DL Agosto

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità in materia di riscossione previste dal decreto “Agosto” (DL n. 104/2020). L’articolo 99 del DL n. 104/2020 ha differito al 15 ottobre 2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti e degli altri atti di riscossione. In precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “Cura Italia e, successivamente, slittato al 31 agosto dall’art. 154, lettera a) del DL n. 34/2020 “Rilancio”. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento
Differimento al 15 ottobre 2020 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo (*) al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 novembre 2020.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Rateizzazioni
Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.
Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal DL 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti
Differimento al 15 ottobre 2020 del termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. Sospensione fino al 15 ottobre 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; a partire dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge e fino al 15 ottobre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza  di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 16 ottobre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00
Sospensione dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/5/2020) che aveva introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Il “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020) non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”). Resta pertanto confermato il termine “ultimo” entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative. Tale termine è fissato nel 10 dicembre 2020 (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Demolizione delle opere abusive: In G.U. il decreto di riparto del fondo di 10 mln di euro

È stato pubblicato in G.U. n. 206 del 19 agosto 2020 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 giugno 2020 recante “Definizione dei criteri di utilizzazione e di ripartizione delle risorse attribuite al Fondo per la demolizione delle opere abusive”.
In particolare, il decreto disciplina le modalità per l’erogazione ai comuni dei contributi per l’integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive a valere sul fondo di cui all’art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 20.
Il contributo ha ad oggetto le spese connesse agli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire di cui all’art. 31 del DPR  6 giugno 2001, n. 380, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento delle macerie ai sensi della normativa vigente.
Le risorse attribuite al fondo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, sono utilizzate prioritariamente in relazione agli abusi riguardanti edifici o ampliamenti edilizi con volumetrie pari o superiori a 450 m3 insistenti sulle seguenti aree:

  1. aree demaniali o di proprietà di altri enti pubblici;
  2. aree a rischio idrogeologico;
  3. aree sismiche con categoria di sottosuolo A, B, C, D, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018;
  4. aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  5. aree sottoposte a tutela delle aree naturali protette appartenenti alla rete natura 2000.

Le risorse eventualmente disponibili all’esito dell’utilizzo prioritario ivi indicato, sono utilizzate in relazione alle medesime tipologie di abusi edilizi e aree, con riferimento a volumetrie pari o superiori a 250 m3 e inferiori a 450 m3.
Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse assegnate al fondo, alle richieste riguardanti gli abusi relativi a edifici o ampliamenti edilizi con volumetria inferiore a 250 m3 possono essere destinate eventuali risorse disponibili.
Le somme assegnate ai Comuni per ciascun intervento sono pari al 50% del costo totale dello stesso, indicato al momento della presentazione della domanda e risultante dal quadro tecnico economico. Qualora l’ammontare delle risorse disponibili non sia sufficiente a soddisfare il fabbisogno complessivo nazionale per i contributi richiesti, a parità di volumetrie, si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda.
Le domande devono essere presentate dal legale rappresentante del comune o da un suo delegato, a pena di nullità, tramite il modulo elettronico reso disponibile nel sistema informatico del Ministero, entro la data indicata. Non sono ritenute ammissibili le domande presentate oltre il termine stabilito.
Le domande di concessione del contributo devono essere complete, a pena di nullità, degli elementi amministrativi e contabili concernenti gli interventi da eseguire, nonché dell’attestazione della copertura finanziaria per ciascun intervento proposto, nella misura del 50% del costo complessivo dello stesso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Scuola, Avviso pubblico per assegnazione di finanziamenti agli Enti locali per affitti e/o strutture modulari

È stato pubblicato, sul sito del Ministero dell’Istruzione, l’Avviso pubblico per assegnazione di finanziamenti agli Enti locali, previsti dal decreto di Agosto, titolari della competenza relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, previa rilevazione dei fabbisogni, per affitti e acquisto, leasing o noleggio di strutture modulari per avvio anno scolastico 2020/2021.
L’art. 32 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha destinato una quota parte dell’incremento del fondo di cui all’art. 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, agli enti locali, titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica, “ai fini dell’acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche”. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in corso di perfezionamento, sono state destinate alle predette finalità 29 milioni di euro per l’anno 2020 e 41 milioni di euro per l’anno 2021, stabilendo che l’assegnazione delle medesime risorse avvenga a seguito di avviso pubblico, previa rilevazione degli effettivi fabbisogni. Le risorse sono destinate al regolare svolgimento delle attività didattiche nell’anno scolastico 2020- 2021 in condizioni di sicurezza, in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 attualmente in corso. Ogni ente locale titolare delle competenze relative all’edilizia scolastica che necessita di risorse per le finalità descritte dall’articolo 32 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, è tenuto ad accedere al format on line di rilevazione dei fabbisogni  per il tramite del Link (già inviato dal Ministero a tutti agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) degli enti locali, dal giorno 19 agosto 2020 e fino alle ore 18.00 del giorno 26 agosto 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION