Agevolazioni per la frequenza di asili nido: recupero ISEE difforme

Dal 2020 il rimborso spettante al richiedente il bonus per la frequenza di asili nido pubblici e privati è determinato in base all’ ISEE minorenni, riferito al minore per il quale è richiesta la prestazione.
Nell’ipotesi in cui l’ISEE risulti attestato alla data della domanda, ma siano presenti omissioni/difformità, il richiedente può regolarizzare l’ISEE difforme con le modalità indicate nella circolare INPS 14 febbraio 2020, n. 27.
L’Istituto, con il messaggio 16 luglio 2020, n. 2839, fornisce ulteriori informazioni sul processo di recupero nei casi di ISEE difformi o non trovati.
Il messaggio, inoltre, illustra le modalità di gestione dell’ISEE con interventi manuali da parte dell’operatore della struttura territoriale e la procedura di consultazione dei pagamenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Censimento autovetture di servizio prorogato al 30 settembre 2020

Le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali, comunicano, ogni anno, in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell’apposito questionario, e pubblicano sui propri siti istituzionali, con le modalità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il numero e l’elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l’indicazione della cilindrata e dell’anno di immatricolazione. I dati comunicati sono resi pubblici per tutte le amministrazioni dal Dipartimento della funzione pubblica in un’apposita sezione del proprio sito.
Sono escluse dal censimento:
Le autovetture indicate al comma 2 dell’art.1 del DPCM 24 settembre 2014 Non devono essere pertanto inserite:

  • Auto in uso all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
  • Auto in uso al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
  • Auto in uso per servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
  • Auto in uso per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli di assistenza (es. auto mediche e/o sanitarie, trasporto diversamente abili…)
  • Auto in uso per i servizi istituzionali svolti nell’area tecnico-operativa della difesa
  • Auto in uso per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale di gestita da ANAS SpA
  • Auto in uso per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale sulla rete delle strade provinciali
  • Auto in uso per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale sulla rete delle strade comunali
  • Auto in uso per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all’estero.
  • I veicoli non immatricolati come autovettura (Automezzi ad uso promiscuo persone e cose, Scuolabus, Minibus, Ambulanze, Autocarri, Motocarri, Motocicli, Ape car, Quadricicli (Porter), Spazzaneve, Mezzi per pulizia strade, Auto storiche, ecc.).

Se presenti nel sistema veicoli erroneamente censiti negli anni precedenti questi devono essere eliminati.
In considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria covid – 19 il censimento è prorogato fino al 30 settembre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, modifica dell’oggetto degli appalti per adeguamento alle misure anti-contagio

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato al Governo e al Parlamento latto di segnalazione numero 7 concernente la disciplina adottata per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 e, in particolare, gli effetti delle misure anti-contagio sui contratti pubblici in corso di affidamento.
Nello svolgimento delle funzioni istituzionali di vigilanza sul mercato dei contratti pubblici durante il periodo emergenziale, l’Autorità ha ricevuto la segnalazione di alcune criticità conseguenti all’adozione dei Protocolli Anti-contagio sottoscritti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 14 e il 24 marzo 2020, sulle gare, afferenti in particolare al settore dei lavori, in corso di svolgimento. Nello specifico, è stata segnalata l’assenza di uno specifico strumento normativo da utilizzare per apportare modifiche all’oggetto del contratto, al fine del suo adeguamento alle misure anti-contagio, in una fase antecedente all’esecuzione.
L’adeguamento alle misure anti-contagio per le gare in corso di svolgimento comporta una modifica dell’oggetto del contratto che, in alcuni casi, può rivelarsi sostanziale, incidendo sui costi della sicurezza, oltre che sui tempi e sulle modalità di esecuzione della prestazione. Il legislatore dell’emergenza non ha regolato la specifica fattispecie, mentre il codice dei contratti pubblici consente la modifica del contratto soltanto in corso di esecuzione, ai sensi dell’articolo 106.
Con l’atto di segnalazione l’Anac ha suggerito, quindi, l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei provvedimenti in corso di conversione in legge o di ulteriori provvedimenti adottati in conseguenza all’emergenza da Covid-19, l’adozione di specifiche misure volte a consentire – nella fase antecedente l’esecuzione – la modifica dell’oggetto del contratto, in modo da adeguarlo alle misure anti-contagio vigenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Società a controllo pubblico: L’applicazione ragionata della disciplina della pre-allerta del TUSP

Il Consiglio Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il documento “L’applicazione ragionata della disciplina della pre-allerta nelle società a controllo pubblico ai tempi del Covid-19”, ispirato dalla constatazione che la legislazione relativa alla gestione dell’emergenza Covid-19 non ha sospeso la parte speciale della disciplina della crisi di impresa dettata, per le società a controllo pubblico, dagli artt. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 175/2016, pur essendo questa integrata, per ratio ispiratrice, al sistema di allerta predisposto dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, la cui entrata in vigore è invece stata differita dal Decreto Liquidità”.
In tale contesto è evidente la necessità di un’applicazione ragionata delle disposizioni in questione, dettata dall’assoluta eccezionalità del contesto emergenziale. Di conseguenza, viene raccomandato agli operatori (organi amministrativi e di controllo, nonché soci pubblici) di privilegiare una gestione conservativa e, sempreché non si tratti di impresa già in difficoltà prima dell’emergenza Covid-19, di soprassedere, pur a fronte dell’emersione di indicatori di crisi aziendale, dall’adottare misure e provvedimenti altrimenti imposti – in un contesto di normalità – ai sensi dell’art. 14 del TUSP”.
Il documento, quindi, ha un importante rilievo pratico, in quanto suggerisce, in chiusura, un iter argomentativo a sostegno di tale condotta prudenziale, rassicurando sul fatto che simile scelta operativa dovrebbe risultare immune dalla denunzia per gravi irregolarità ex art. 2409 cod. civ., senza poter del pari configurare, più in generale, titolo di responsabilità a carico degli organi societari e del socio pubblico”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

La Relazione di fine mandato

L’art. 4 del D. Lgs. 149/2011, introdotto dal D.L. n. 174/2012, come noto, prevede che, al termine del mandato amministrativo, ogni comune e provincia predisponga una specifica relazione; tale documento deve essere predisposto dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale ed è successivamente sottoscritto dal Sindaco e dal Presidente della provincia non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione, la relazione di fine mandato deve altresì essere certificata dall’organo di revisione dell’ente e, nei successivi tre giorni, la relazione di fine mandato deve essere trasmessa alla sezione regionale della Corte dei conti unitamente alla certificazione.
Inoltre, la relazione di fine mandato e la certificazione devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
In caso di scioglimento anticipato del consiglio, incombe sul Sindaco (dimissionario) sempre l’obbligo di firmare la relazione di fine mandato, prima di poter considerare conclusi i rapporti con il Comune. In tal caso, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte dei revisori avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse alla Corte dei conti.
In caso di mancata predisposizione e pubblicazione della Relazione di fine mandato, al Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al Responsabile del servizio finanziario o al Segretario generale è ridotto della metà l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti per i tre mesi successivi. Con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG la sezione autonomie della Corte dei Conti ha chiarito che “l’applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell’ente locale ed, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell’ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze”.
La relazione di fine mandato deve presentare in modo dettagliato i seguenti elementi caratterizzanti il periodo di riferimento:

a) sistema ed esiti dei controlli interni;

b) eventuali rilievi della Corte dei conti;

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.

Con decreto del Ministero dell’Interno del 26 aprile 2013, in attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. 149/2011, sono stati approvati i seguenti modelli:

  1. Allegato A) relativo allo schema tipo di relazione per le province;
  2. Allegato B) schema tipo di relazione per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti;
  3. Allegato C) schema tipo di relazione per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Convocazione comizi elettorali, gli atti urgenti e improrogabili dei consigli comunali

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 luglio, ha convenuto sulle date del 20 e 21 settembre 2020 per l’indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” nonché per lo svolgimento delle elezioni suppletive nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della Regione Veneto del Senato della Repubblica. La data delle consultazioni è stata individuata in modo da far coincidere la data del referendum confermativo e quella delle elezioni suppletive, in conformità a quanto disposto dall’articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, secondo cui per le consultazioni elettorali resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali.
Con D.M. del 15 luglio 2020 sono state fissate, per domenica 20 e lunedì 21 settembre, le prossime elezioni amministrative.
Come noto, ai sensi dell’art. 38, comma 5 del TUEL, i consigli comunali durano in carica per un periodo di cinque anni sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. La disposizione è specifica per i consigli comunale e non sembra applicabile per analogia alle giunte ed ai sindaci (T.A.R. Calabria n.1558 del 29/08/2018).
La ratio della norma è quella di prevenire ogni interferenza dell’orga­no in carica con il libero svolgimento della competizione elettorale” giacché “la scelta degli elettori potrebbe invero restare condizionata da scelte di particolare rilievo politico nell’imminenza delle votazioni, che in alcuni casi potrebbero per di più provenire da soggetti che a loro volta rivestano la qualità di candidati al rinnovo dell’organo” (Consiglio di Stato, I Sez., 2955/2003).
In base al principio di continuità dell’ordinamento che ha ispirato il legislatore, per “elezione” debba intendersi il momento della proclamazione degli eletti e non la data di svolgimento delle consultazioni medesime” (Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali, parere 16 marzo 2005).
Il divieto previsto dall’art. 38, comma 5, opera solamente con riguardo a quelle fattispecie in cui il consiglio comunale è chiamato ad operare in pieno esercizio di discrezionalità e senza interferenze con i diritti fondamentali dell’individuo riconosciuti e protetti dalla fonte normativa superiore. Quando invece l’organo consiliare è chiamato a pronunciarsi su questioni vincolate nell’an, nel quando e nel quomodo e che, inoltre, coinvolgano diritti primari dell’individuo, l’esercizio del potere non può essere rinviato (TAR Puglia n. 382/2004).
La disposizione si propone, da un lato, di scongiurare la captatio benevolentiae che potrebbe orientare la condotta dei componenti dell’organo elettivo nell’imminenza delle operazioni di rinnovo del medesimo e mira, dall’altro lato, a riservare alla nuova assemblea, espressione attuale della volontà popolare, le scelte e le decisioni riguardanti i futuri assetti dell’ente; sicché in questo periodo di transizione l’organo consiliare può approvare solo gli atti essenziali ed indifferibili, imposti dalla necessaria continuità dell’azione amministrativa, e cioè gli atti in relazione ai quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, o in relazione ai quali emerge una scadenza decorsa la quale essi divengono inutili o scarsamente utili rispetto alla funzione per cui devono essere formati, o in relazione ai quali si impone comunque la necessità di evitare inerzie, fonte di conseguenze significativamente pregiudizievoli per l’interesse pubblico perseguito” (T.A.R. Emilia Romagna, sentenza n. 314 del 21 marzo 2014).
Con riferimento al presupposto della urgenza ed improrogabilità, è stato osservato che lo stesso costituisce apprezzamento di merito insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, se non sotto il limitato profilo della inesistenza del necessario apparato motivazionale, ovvero della palese irrazionalità od illogicità della motivazione addotta (sentenza Tar Friuli Venezia Giulia n. 585 del   2006, confermata in appello dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6543/2008).
Inoltre, è stato precisato che il carattere di atti urgenti e improrogabili possa essere riconosciuto agli atti “… per i quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, superato il quale viene meno il potere di emetterli, ovvero essi divengono inutili, cioè inidonei a realizzare la funzione per la quale devono essere formati … o hanno un’utilità di gran lunga inferiore” (T.A.R. Veneto 1118 del 2012).
Come indicato nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 7 dicembre 2006, l’esistenza dei presupposti di urgenza ed improrogabilità deve essere valutata caso per caso dallo stesso consiglio comunale che ne assume la relativa responsabilità politica, tenendo presente il criterio interpretativo di fondo che pone, quali elementi costitutivi della fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o il rilevante danno per l’amministrazione comunale che deriverebbe da un ritardo nel provvedere.
Oltre all’approvazione dei documenti contabili (bilancio di previsione e rendiconto di gestione), si ritiene che tra gli atti urgenti e improrogabili vi possano rientrare:

  • la ratifica delle variazioni di bilancio;
  • la nomina di rappresentanti del Comune, imposti da termini perentori, presso enti, istituzioni od aziende;
  • il riconoscimento di debiti fuori bilancio;
  • l’approvazione del regolamento urbanistico;
  • la contrazione di mutui per la cui deliberazione sia stabilito un termine entro i 45 giorni;
  • le variazioni del programma delle opere pubbliche quale presupposto per l’approvazione di progetti urgenti (es. per scadenza finanziamenti, etc.);
  • l’adozione di atti obbligatori i cui termini siano in scadenza o già scaduti o sui quali pende una diffida a provvedere;
  • ogni altro provvedimento di competenza del consiglio comunale, che con decisione motivata dello stesso consiglio ritenga urgente e non prorogabile oltre la data di proclamazione del consiglio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Adeguamenti spazi ed aule scuole – 2^ edizione: pubblicate le graduatorie

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha pubblicato gli elenchi relativi agli enti ammessi a finanziamento degli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19. Si tratta di stanziamenti per l’edilizia cosiddetta ‘leggera’. Ciascun ente riceverà, direttamente sulla piattaforma SIF la nota di autorizzazione al progetto, contenente indicazioni specifiche sull’attuazione e gestione dell’iniziativa – II^ edizione.

Gli elenchi sono consultabili anche alla pagina https://www.istruzione.it/pon/avviso_adeguamento-spazi-e-aule_2ed.html.

Inoltre, sono disponibile le Risposte (FAQ) più frequenti in ordine agli interventi da realizzazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto Semplificazioni in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 178 del 16-7-2020 – Suppl. Ordinario n. 24) in nottata, il D.L. 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” entra in vigore già da oggi. Il Provvedimento approvato con la formula “Salvo intese” dal Consiglio dei Ministri in data 6 luglio risulta composto da 65 articoli.