Fabbisogni standard in sospeso, da chiudere entro il 23 giugno 2020

Con avviso del 16 giugno 2020, pubblicato sul portale Fabbisogni Standard, il MEF informa che, al fine di procedere ad una corretta elaborazione dei dati per il calcolo dei fabbisogni standard, gli Enti dovranno procedere alla chiusura del “Questionario unico 2018 per i Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane – FC40U” entro e non oltre il 23 Giugno p.v. 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Acquisizione dati sui PTPCT relativamente al triennio 2020-2022

L’ANAC, con comunicato del 16 giugno, informa che i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) possono utilizzare la piattaforma di acquisizione dei dati sui PTPCT disponibile al link Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per inserire i dati relativi ai piani triennali 2020-2022. L’acquisizione dei dati avviene esclusivamente tramite la compilazione dei moduli predisposti dall’Autorità per cui non è richiesto il caricamento sulla piattaforma PTPCT, l’invio o la comunicazione ad ANAC di alcun documento predisposto dalle amministrazioni/enti.
Rimane in vigore l’obbligo di pubblicazione dei PTPCT sul proprio sito istituzionale.
Le principali novità introdotte sono:
– Estensione dell’acquisizione dei dati agli Enti di diritto privato ai sensi dell’art. 2 bis, comma 2, lett. c), del D. lgs. n. 33/2013;
– Adeguamento alle indicazioni contenute nel PNA 2019 e relativi allegati

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Limiti alle progressioni verticali

La Corte dei conti, Sez. Basilicata, con deliberazione n. 38/2020, ha espresso il proprio parere in merito in materia di progressioni verticali del personale dipendente. I giudici contabili, dopo una ricostruzione del quadro normativo, nell’ambito del quale si colloca l’istituto giuridico delle c.d. “progressioni verticali” (reintrodotto, inizialmente, per il solo triennio 2018-2020, dall’art. 22, comma 15 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, disposizione poi modificata dall’art. 1, comma 1 ter, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, c.d. Decreto Milleproroghe, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale poi ha esteso al triennio 2020-2022 la possibilità di attivare procedure selettive, per i passaggi di livello tra le aree, riservate al personale di ruolo) hanno evidenziato che gli enti hanno la facoltà e non l’obbligo di attivare procedure selettive per la progressione verticale tra le aree, alle quali possono partecipare solo i dipendenti che sono in possesso dei titoli per l’accesso dall’esterno alla posizione professionale di destinazione. Le predette procedure selettive devono avere natura concorsuale, ovvero devono prevedere prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. Pertanto, qualora l’amministrazione si determini all’esercizio della facoltà di attivare le progressioni verticali, proprio in ragione del fatto che trattasi di strumento derogatorio ed eccezionale di passaggio tra aree o categorie rispetto al pubblico concorso, è necessario che ciò sia adeguatamente motivato dalla necessità o dall’opportunità di dare valore all’esperienza maturata all’interno della stessa pubblica amministrazione e, quindi, di sviluppare e valorizzare professionalità che già sussistono nell’ambito dell’Ente. Occorre, altresì, essere consapevoli che l’assunzione del dipendente interno al livello superiore erode il budget assunzionale di quell’esercizio finanziario.
Per quanto riguarda il tetto del 30%, lo stesso va considerato come massimo e invalicabile e, quindi, non suscettibile di arrotondamenti. La base di calcolo da prendere in considerazione per definire tale percentuale è quella delle assunzioni programmate, categoria per categoria o area per area, nel triennio 2020-2022 nell’ambito del PTFP. Per dar corso a una progressione verticale occorre prevedere l’assunzione di almeno quattro dipendenti nella categoria.
Il limite del 30% da osservare, quindi, è da intendersi riferito solo al numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria – e non al numero di posti previsti per i concorsi di qualsiasi categoria, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno.
I piani triennali del fabbisogno di personale (PTFP) devono tener conto di tutti i vincoli assunzionali vigenti, pertanto di anno in anno potranno essere modificati in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale, previa adeguata motivazione, purché vi siano le relative coperture finanziarie.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Ministero PA, Riforma della comunicazione pubblica

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso noto, con apposito comunicato, che il Gruppo di lavoro su Riforma della comunicazione pubblica e Social media policy nazionale, promosso presso il Ministero PA, ritiene indispensabile un aggiornamento della legge 150/2000, pietra miliare nello sviluppo delle funzioni comunicative pubbliche, ma spesso inapplicata e oggi in gran parte inadeguata alla nuova PA trasparente e digitale. Occorre una normativa che tenga conto dell’evoluzione dei processi di comunicazione pubblica in senso digitale e che punti a mettere in primo piano la qualità del servizio al cittadino e la sua attiva partecipazione.
Le attività di comunicazione e informazione e la trasparenza, intesa in senso ampio e generale, delle pubbliche amministrazioni vanno considerate strategiche, in quanto finalizzate a garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa sancite dall’articolo 97 della Costituzione, nonché il pieno esercizio della cittadinanza e delle libertà individuali da parte dei cittadini. Per queste finalità, riprendendo lo spirito del Legislatore che introdusse la 150/2000, l’intento del GdL è quello di valorizzare l’utilizzo, da parte delle PA, della comunicazione pubblica come leva strategica essenziale nella gestione dell’immagine dell’Ente e nella relazione con il cittadino e gli stakeholder, anche attraverso le nuove piattaforme digitali, che garantiscono interattività in tempo reale, interrogabilità e valutabilità delle PA stessa, permettendo sia maggior efficacia sia risparmi di tempo e risorse economiche per i cittadini e le imprese. Il GDL ha proposto al Ministro per la Pubblica amministrazione un impianto di riforma centrato su 10 punti-chiave (Relazione di accompagnamento).

Notifica atti di accertamento esecutivo durante il periodo di sospensione

Il Dipartimento delle Finanze, con Risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di procedere alla formazione e notifica, da parte dei comuni e dei soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, degli atti di accertamento esecutivo di cui all’art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche durante il periodo di sospensione, che intercorre fra l’8 marzo e il 31 agosto 2020, disposto dall’art. 68 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, nonché delle ingiunzioni e degli atti di accertamento esecutivo emessi dagli enti locali e dai loro soggetti affidatari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION